Omosessualità
Istruzione
della Congregazione per l'Educazione Cattolica
circa i criteri di discernimento vocazionale riguardo alle
persone con tendenze omosessuali in vista della loro ammissione
al Seminario e agli Ordini sacri
della
Congregazione per l'Educazione Cattolica
Introduzione
In continuità con l'insegnamento del Concilio Vaticano
II e, in particolare, col decreto Optatam
totius
[1]
sulla formazione sacerdotale, la Congregazione per
l’Educazione Cattolica ha pubblicato diversi documenti per
promuovere un'adeguata formazione integrale dei futuri
sacerdoti, offrendo orientamenti e norme precise circa suoi
diversi aspetti
[2]
. Nel frattempo anche il Sinodo dei Vescovi del 1990
ha riflettuto sulla formazione dei sacerdoti nelle circostanze
attuali, con l’intento di portare a compimento la dottrina
conciliare su questo argomento e di renderla più esplicita
ed incisiva nel mondo contemporaneo. In seguito a questo
Sinodo, Giovanni Paolo II pubblicò l'Esortazione apostolica
post-sinodale Pastores
dabo vobis
[3]
.
Alla luce di questo ricco insegnamento, la presente Istruzione
non intende soffermarsi su tutte le questioni di ordine
affettivo o sessuale che richiedono un attento discernimento
durante l'intero periodo della formazione. Essa contiene
norme circa una questione particolare, resa più urgente
dalla situazione attuale, e cioè quella dell’ammissione
o meno al Seminario e agli Ordini sacri dei candidati che
hanno tendenze omosessuali profondamente radicate.
1.
Maturità affettiva e paternità spirituale
Secondo la costante Tradizione della Chiesa, riceve validamente
la sacra Ordinazione esclusivamente il battezzato di sesso
maschile
[4]
. Per mezzo del sacramento dell’Ordine, lo Spirito Santo
configura il candidato, ad un titolo nuovo e specifico,
a Gesù Cristo: il sacerdote, infatti, rappresenta sacramentalmente
Cristo, Capo, Pastore e Sposo della Chiesa
[5]
. A causa di questa configurazione a Cristo, tutta la
vita del ministro sacro deve essere animata dal dono di
tutta la sua persona alla Chiesa e da un'autentica carità
pastorale
[6]
.
Il candidato al ministero ordinato, pertanto, deve raggiungere
la maturità affettiva. Tale maturità lo renderà capace di
porsi in una corretta relazione con uomini e donne, sviluppando
in lui un vero senso della paternità spirituale nei confronti
della comunità ecclesiale che gli sarà affidata
[7]
.
2.
L’omosessualità e il ministero ordinato
Dal Concilio Vaticano II ad oggi, diversi documenti del
Magistero – e specialmente il Catechismo della Chiesa
Cattolica – hanno confermato l’insegnamento della Chiesa
sull’omosessualità. Il Catechismo distingue fra gli
atti omosessuali e le tendenze omosessuali.
Riguardo agli atti, insegna che, nella Sacra Scrittura,
essi vengono presentati come peccati gravi. La Tradizione
li ha costantemente considerati come intrinsecamente immorali
e contrari alla legge naturale. Essi, di conseguenza, non
possono essere approvati in nessun caso.
Per quanto concerne le tendenze omosessuali profondamente
radicate, che si riscontrano in un certo numero di uomini
e donne, sono anch'esse oggettivamente disordinate e
sovente costituiscono, anche per loro, una prova. Tali persone
devono essere accolte con rispetto e delicatezza; a loro
riguardo si eviterà ogni marchio di ingiusta discriminazione.
Esse sono chiamate a realizzare la volontà di Dio nella
loro vita e a unire al sacrificio della croce del Signore
le difficoltà che possono incontrare
[8]
.
Alla luce di tale insegnamento, questo Dicastero, d'intesa
con la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina
dei Sacramenti, ritiene necessario affermare chiaramente
che la Chiesa, pur rispettando profondamente le persone
in questione
[9]
, non può ammettere al Seminario e agli Ordini sacri
coloro che praticano l'omosessualità, presentano tendenze
omosessuali profondamente radicate o sostengono la cosiddetta
cultura gay
[10]
.
Le suddette persone si trovano, infatti, in una situazione
che ostacola gravemente un corretto relazionarsi con uomini
e donne. Non sono affatto da trascurare le conseguenze negative
che possono derivare dall'Ordinazione di persone con
tendenze omosessuali profondamente radicate.
Qualora,
invece, si trattasse di tendenze omosessuali che fossero
solo l'espressione di un problema transitorio, come,
ad esempio, quello di un'adolescenza non ancora compiuta,
esse devono comunque essere chiaramente superate almeno
tre anni prima dell'Ordinazione diaconale.
3.
Il discernimento dell'idoneità dei candidati da parte
della Chiesa
Due sono gli aspetti indissociabili in ogni vocazione sacerdotale:
il dono gratuito di Dio e la libertà responsabile dell’uomo.
La vocazione è un dono della grazia divina, ricevuto tramite
la Chiesa, nella Chiesa e per il servizio della Chiesa.
Rispondendo alla chiamata di Dio, l’uomo si offre liberamente
a Lui nell’amore
[11]
. Il solo desiderio di diventare sacerdote non è sufficiente
e non esiste un diritto a ricevere la sacra Ordinazione.
Compete alla Chiesa – nella sua responsabilità di definire
i requisiti necessari per la ricezione dei Sacramenti istituiti
da Cristo - discernere l'idoneità di colui che desidera
entrare nel Seminario
[12]
, accompagnarlo durante gli anni della formazione e
chiamarlo agli Ordini sacri, se sia giudicato in possesso
delle qualità richieste
[13]
.
La formazione del futuro sacerdote deve articolare, in una
complementarità essenziale, le quattro dimensioni della
formazione: umana, spirituale, intellettuale e pastorale
[14]
. In questo contesto, bisogna rilevare la particolare
importanza della formazione umana, fondamento necessario
di tutta la formazione
[15]
. Per ammettere un candidato all’Ordinazione diaconale,
la Chiesa deve verificare, tra l'altro, che sia stata
raggiunta la maturità affettiva del candidato al sacerdozio
[16]
.
La chiamata agli Ordini è responsabilità personale del Vescovo
[17]
o del Superiore Maggiore. Tenendo presente il parere
di coloro ai quali hanno affidato la responsabilità della
formazione, il Vescovo o il Superiore Maggiore, prima di
ammettere all'Ordinazione il candidato, devono pervenire
ad un giudizio moralmente certo sulle sue qualità. Nel caso
di un dubbio serio al riguardo, non devono ammetterlo all’Ordinazione
[18]
.
Il discernimento della vocazione e della maturità del candidato
è anche un grave compito del rettore e degli altri formatori
del Seminario. Prima di ogni Ordinazione, il rettore deve
esprimere un suo giudizio sulle qualità del candidato richieste
dalla Chiesa
[19]
.
Nel discernimento dell'idoneità all’Ordinazione, spetta
al direttore spirituale un compito importante. Pur essendo
vincolato dal segreto, egli rappresenta la Chiesa nel foro
interno. Nei colloqui con il candidato, il direttore spirituale
deve segnatamente ricordare le esigenze della Chiesa circa
la castità sacerdotale e la maturità affettiva specifica
del sacerdote, nonché aiutarlo a discernere se abbia le
qualità necessarie
[20]
. Egli ha l'obbligo di valutare tutte le qualità
della personalità ed accertarsi che il candidato non presenti
disturbi sessuali incompatibili col sacerdozio. Se un candidato
pratica l'omosessualità o presenta tendenze omosessuali
profondamente radicate, il suo direttore spirituale, così
come il suo confessore, hanno il dovere di dissuaderlo,
in coscienza, dal procedere verso l’Ordinazione.
Rimane inteso che il candidato stesso è il primo responsabile
della propria formazione
[21]
. Egli deve offrirsi con fiducia al discernimento della
Chiesa, del Vescovo che chiama agli Ordini, del rettore
del Seminario, del direttore spirituale e degli altri educatori
del Seminario ai quali il Vescovo o il Superiore Maggiore
hanno affidato il compito di formare i futuri sacerdoti.
Sarebbe gravemente disonesto che un candidato occultasse
la propria omosessualità per accedere, nonostante tutto,
all’Ordinazione. Un atteggiamento così inautentico non corrisponde
allo spirito di verità, di lealtà e di disponibilità che
deve caratterizzare la personalità di colui che ritiene
di essere chiamato a servire Cristo e la sua Chiesa nel
ministero sacerdotale.
Conclusione
Questa Congregazione ribadisce la necessità che i Vescovi,
i Superiori Maggiori e tutti i responsabili interessati
compiano un attento discernimento circa l'idoneità dei
candidati agli Ordini sacri, dall’ammissione nel Seminario
fino all’Ordinazione. Questo discernimento deve essere fatto
alla luce di una concezione del sacerdozio ministeriale
in concordanza con l’insegnamento della Chiesa.
I Vescovi, le Conferenze Episcopali e i Superiori Maggiori
vigilino perché le norme di questa Istruzione siano osservate
fedelmente per il bene dei candidati stessi e per garantire
sempre alla Chiesa dei sacerdoti idonei, veri pastori secondo
il cuore di Cristo.
Il
Sommo Pontefice Benedetto XVI, in data 31 agosto 2005, ha
approvato la presente Istruzione e ne ha ordinato la pubblicazione.
Roma, il 4 novembre 2005, Memoria di S. Carlo Borromeo,
Patrono dei Seminari.
Zenon
Card. Grocholewski
Prefetto
+
J. Michael Miller, c.s.b.
Arciv. tit. di Vertara
Segretario
[1]
Concilio Ecumenico Vaticano II, Decreto sulla formazione
sacerdotale Optatam
totius (28 ottobre 1965): AAS 58 (1966),
713-727.
[2]
Cfr. Congregazione per l’Educazione Cattolica, Ratio
fundamentalis institutionis sacerdotalis (6 gennaio
1970; edizione nuova, 19 marzo 1985); L’insegnamento della
filosofia nei Seminari (20 gennaio 1972); Orientamenti
educativi per la formazione al celibato sacerdotale (11
aprile 1974); Insegnamento del Diritto Canonico per gli
aspiranti al sacerdozio (2 aprile 1975); La formazione
teologica dei futuri sacerdoti (22 febbraio 1976); Epistula
circularis de formatione vocationum adultarum (14 luglio
1976); Istruzione sulla formazione liturgica nei Seminari
(3 giugno 1979); Lettera circolare su alcuni aspetti più
urgenti della formazione spirituale nei Seminari (6 gennaio
1980); Orientamenti educativi sull’amore umano – Lineamenti
di educazione sessuale (1 novembre 1983); La Pastorale
della mobilità umana nella formazione dei futuri sacerdoti
(25 gennaio 1986); Orientamenti per la formazione dei
futuri sacerdoti circa gli strumenti della comunicazione
sociale (19 marzo 1986); Lettera circolare riguardante
gli studi sulle Chiese Orientali (6 gennaio 1987); La
Vergine Maria nella formazione intellettuale e spirituale
(25 marzo 1988); Orientamenti per lo studio e l'insegnamento
della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale
(30 dicembre 1988); Istruzione sullo studio dei Padri
della Chiesa nella formazione sacerdotale (10 novembre
1989); Direttive sulla preparazione degli educatori nei
Seminari (4 novembre 1993); Direttive sulla formazione
dei seminaristi circa i problemi relativi al matrimonio
ed alla famiglia (19 marzo 1995); Istruzione alle Conferenze
Episcopali circa l'ammissione in Seminario dei candidati
provenienti da altri Seminari o Famiglie religiose (9
ottobre 1986 e 8 marzo 1996); Il periodo propedeutico
(1 maggio 1998); Lettere circolari circa le norme canoniche
relative alle irregolarità e agli impedimenti sia ad
Ordines recipiendos, sia ad Ordines exercendos
(27 luglio 1992 e 2 febbraio 1999).
[3]
Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale
Pastores
dabo vobis (25 marzo 1992): AAS 84 (1992),
657-864.
[4]
Cfr. C.I.C., can. 1024 e C.C.E.O., can. 754; Giovanni
Paolo II, Lettera apostolica Ordinatio
sacerdotalis sull'Ordinazione sacerdotale
da riservarsi soltanto agli uomini (22 maggio 1994): AAS
86 (1994), 545-548.
[5]
Cfr. Concilio Ecumenico Vaticano II, Decreto sul
ministero e la vita dei presbiteri Presbyterorum
ordinis (7 dicembre 1965), n. 2: AAS 58
(1966), 991-993; Pastores
dabo vobis, n. 16: AAS 84 (1992), 681-682.Riguardo
alla configurazione a Cristo, Sposo della Chiesa, la
Pastores
dabo vobis afferma: “Il sacerdote è chiamato
ad essere immagine viva di Gesù Cristo Sposo della Chiesa
[…]. È chiamato, pertanto, nella sua vita spirituale
a rivivere l’amore di Cristo Sposo nei riguardi della
Chiesa Sposa. La sua vita dev’essere illuminata e orientata
anche da questo tratto sponsale, che gli chiede di essere
testimone dell’amore sponsale di Cristo” (n. 22): AAS
84 (1992), 691.
[7]
Cfr. Congregazione per il Clero, Direttorio Dives
Ecclesiae per il ministero e la vita dei presbiteri
(31 marzo 1994), n. 58.
[8]
Cfr. Catechismo
della Chiesa Cattolica (edizione tipica, 1997),
nn. 2357-2358.Cfr.
anche i diversi documenti della Congregazione per la
Dottrina della Fede: Dichiarazione Persona
humana su alcune questioni di etica sessuale
(29 dicembre 1975); Lettera Homosexualitatis problema
a tutti i Vescovi della Chiesa Cattolica sulla cura
pastorale delle persone omosessuali (1 ottobre 1986);
Alcune considerazioni concernenti la risposta a proposte
di legge sulla non discriminazione delle persone omosessuali
(23 luglio 1992); Considerazioni circa i progetti di
riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali
(3 giugno 2003).
Riguardo
all’inclinazione omosessuale, la Lettera Homosexualitatis
problema afferma: “La particolare inclinazione della
persona omosessuale, benché non sia in sé un peccato,
costituisce tuttavia una tendenza, più o meno forte,
verso un comportamento intrinsecamente cattivo dal punto
di vista morale. Per questo motivo l’inclinazione stessa
dev’essere considerata come oggettivamente disordinata”
(n. 3).
[10]
Cfr. Congregazione per l’Educazione Cattolica, A
memorandum to Bishops seeking advice in matters concerning
homosexuality and candidates for admission to Seminary
(9 luglio 1985); Congregazione per il Culto Divino e la
Disciplina dei Sacramenti, Lettera (16 maggio 2002): Notitiae
38 (2002), 586.
[12]
Cfr. C.I.C., can. 241, § 1: “Il Vescovo diocesano
ammetta al seminario maggiore soltanto coloro che, sulla
base delle loro doti umane e morali, spirituali e intellettuali,
della loro salute fisica e psichica e della loro retta
intenzione, sono ritenuti idonei a consacrarsi per sempre
ai ministeri sacri” e C.C.E.O., can. 342, § 1.
[13]
Cfr. Optatam
totius, n. 6: AAS 58 (1966), 717. Cfr.
anche C.I.C., can. 1029: “Siano promossi agli ordini soltanto
quelli che, per prudente giudizio del Vescovo proprio
o del Superiore maggiore competente, tenuto conto di tutte
le circostanze, hanno fede integra, sono mossi da retta
intenzione, posseggono la scienza debita, godono buona
stima, sono di integri costumi e di provate virtù e sono
dotati di tutte quelle altre qualità fisiche e psichiche
congruenti con l’ordine che deve essere ricevuto” e C.C.E.O.,
can. 758.Non
chiamare agli Ordini colui che non ha le qualità richieste
non è una ingiusta discriminazione: cfr. Congregazione
per la Dottrina della Fede, Alcune considerazioni concernenti
la risposta a proposte di legge sulla non discriminazione
delle persone omosessuali.
[15]
Cfr. ibid., n. 43: “Il presbitero, chiamato
ad essere immagine viva di Gesù Cristo Capo e Pastore
della Chiesa, deve cercare di riflettere in sé, nella
misura del possibile, quella perfezione umana che risplende
nel Figlio di Dio fatto uomo e che traspare con singolare
efficacia nei suoi atteggiamenti verso gli altri”: AAS
84 (1992), 732.
[16]
Cfr. ibid., nn. 44 e 50: AAS 84 (1992),
733-736 e 746-748. Cfr. anche: Congregazione per il Culto
Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Carta circular
Entre las más delicadas a los Exc.mos y Rev.mos
Señores Obispos diocesanos y demás Ordinarios canónicamente
facultados para llamar a las Sagradas Ordenes, sobre Los
escrutinios acerca de la idoneidad de los candidatos (10
novembre 1997): Notitiae 33 (1997), 495-506, particolarmente
l’Allegato V.
[17]
Cfr. Congregazione per i Vescovi, Direttorio per
il Ministero pastorale dei Vescovi Apostolorum Successores
(22 febbraio 2004), n. 88.
[18]
Cfr. C.I.C., can. 1052, § 3: “Se […] il Vescovo per
precise ragioni dubita che il candidato sia idoneo a ricevere
gli ordini, non lo promuova”. Cfr. anche C.C.E.O., can.
770.
[19]
Cfr. C.I.C., can. 1051: “Per quanto riguarda lo scrutinio
circa le qualità richieste nell’ordinando […] vi sia l’attestato
del rettore del seminario o della casa di formazione,
sulle qualità per ricevere l’ordine, vale a dire la sua
retta dottrina, la pietà genuina, i buoni costumi, l’attitudine
ad esercitare il ministero; ed inoltre, dopo una diligente
indagine, un documento sul suo stato di salute sia fisica
sia psichica”.
[20]
Cfr. Pastores
dabo vobis, nn. 50 e 66: AAS 84 (1992),
746-748 e 772-774. Cfr. anche Ratio fundamentalis institutionis
sacerdotalis, n. 48.