Omosessualità
Alcune
considerazioni concernenti la risposta a proposte di legge
sulla non discriminazione delle persone omosessuali
tratto
da L’Osservatore Romano, del 24-7-1992
Introduzione
Da
qualche tempo la Congregazione per la dottrina della fede
è stata interessata alla questione di proposte di
legge avanzate in varie parti del mondo in merito al problema
della non-discriminazione delle persone omosessuali.
Lo
studio della questione ha portato alla preparazione di una
serie di osservazioni che potrebbero essere di aiuto a coloro
che sono interessati nella formulazione di una risposta
cattolica a tali proposte di legge. Dette osservazioni offrono
alcune considerazioni fondate sui passi più rilevanti
della Lettera dei vescovi della chiesa cattolica sulla cura
pastorale delle persone omosessuali, pubblicata dalla Congregazione
nel 1986, e forniscono alcune applicazioni che ne potrebbero
derivare.
Poiché
la questione è particolarmente urgente in certe parti
degli Stati Uniti, dette considerazioni erano state fatte
pervenire ai vescovi di quella nazione, tramite i buoni
uffici del Pro-Nunzio Apostolico, per l’aiuto che essi ne
avrebbero potuto ricevere. Si deve notare che con quelle
osservazioni non si intendeva esprimere un giudizio sulle
risposte che eventualmente i vescovi locali o le Conferenze
nazionali avessero già dato in merito a tali proposte
di legge. Esse non erano quindi da intendersi come una istruzione
pubblica e ufficiale della Congregazione sulla materia,
ma come uno strumento di base per offrire un certo aiuto
a coloro che potrebbero trovarsi in dovere di valutare progetti
di legislazione riguardanti la non-discriminazione sulla
base dell’orientamento sessuale.
Ritenendo
che la pubblicazione delle osservazioni potrebbe essere
di qualche utilità, è stata curata una lieve
revisione del testo che ha portato a una seconda versione.
Nel
frattempo sono apparsi sui mezzi di comunicazione sociale
diversi riferimenti e citazioni delle suddette osservazioni.
Per offrire una accurata informazione sulla questione, il
testo rivisto di Alcune considerazioni concernenti la Risposta
a proposte di legge sulla non discriminazione delle persone
omosessuali è stato quindi consegnato per la pubblicazione
su L’Osservatore Romano.
Premessa
Recentemente,
in diversi luoghi è stata proposta una legislazione
che renderebbe illegale una discriminazione sulla base della
tendenza sessuale. In alcune città le autorità
municipali hanno reso accessibile un’edilizia pubblica,
per altro riservata a famiglie, a coppie omosessuali (ed
eterosessuali non sposate). Tali iniziative, anche laddove
sembrano più dirette a offrire un sostegno a diritti
civili
fondamentali
che con indulgenza nei confronti dell’attività o
di uno stile di vita omosessuale, possono di fatto avere
un impatto negativo sulla famiglia e sulla società.
Ad
esempio, sono spesso implicati problemi come l’adozione
di bambini, l’assunzione di insegnanti, la necessità
di case da parte di autentiche famiglie, legittime preoccupazioni
dei proprietari di case nel selezionare potenziali affittuari.
Mentre
sarebbe impossibile ipotizzare ogni possibile conseguenza
di proposte legislative in questo settore, le seguenti osservazioni
cercheranno di indicare alcuni principi e distinzioni di
natura generale che dovrebbero essere presi in considerazione
dal coscienzioso legislatore, elettore, o autorità
ecclesiale che si trovi di fronte a tali problemi.
La
prima sezione richiamerà passi significativi dalla
Lettera ai vescovi della chiesa cattolica sulla cura pastorale
delle persone omosessuali pubblicata nel 1986 dalla Congregazione
per la dottrina della fede. La seconda sezione tratterà
della loro applicazione.
A.
Passi significativi della Lettera della Congregazione per
la dottrina della fede
1.
La Lettera ricorda che la Dichiarazione su alcune questioni
di etica sessuale pubblicata nel 1975 dalla Congregazione
per la dottrina della fede "teneva conto della distinzione
comunemente operata fra condizione o tendenza omosessuale
e atti omosessuali"; questi ultimi sono "intrinsecamente
disordinati" e "non possono essere approvati in
nessun caso" (n. 3).
2.
Dal momento che "nella discussione che seguì
la pubblicazione della (summenzionata) Dichiarazione, furono
proposte delle interpretazioni eccessivamente benevole della
condizione omosessuale, tanto che qualcuno si spinse fino
a definirla indifferente o addirittura buona", la Lettera
prosegue precisando che la particolare inclinazione della
persona omosessuale "benché non sia in sé
peccato, costituisce tuttavia una tendenza, più o
meno forte,
verso
un comportamento intrinsecamente cattivo dal punto di vista
morale. Per questo motivo l’inclinazione stessa dev’essere
considerata come oggettivamente disordinata.
Pertanto
coloro che si trovano in questa condizione dovrebbero essere
oggetto di una particolare sollecitudine pastorale perché
non siano portati a credere che l’attuazione di tale tendenza
nelle relazioni omosessuali sia un’opzione moralmente accettabile"
(n. 3).
3.
"Come accade per ogni altro disordine morale, l’attività
omosessuale impedisce la propria realizzazione e felicità
perché è contraria alla sapienza creatrice
di Dio.
Quando
respinge le dottrine erronee riguardanti l’omosessualità,
la chiesa non limita ma piuttosto difende la libertà
e la dignità della persona, intese in modo realistico
e autentico" (n. 7).
4.
Con riferimento al movimento degli omosessuali, la Lettera
afferma: "Una delle tattiche usate è quella
di affermare, con toni di protesta, che qualsiasi critica
o riserva nei confronti delle persone omosessuali, delle
loro attività e del loro stile di vita, è
semplicemente una forma di ingiusta discriminazione"
(n. 9).
5.
"È pertanto in atto in alcune nazioni un vero
e proprio tentativo di manipolare la chiesa conquistandosi
il sostegno, spesso in buona fede, dei suoi pastori, nello
sforzo volto a cambiare le norme della legislazione civile.
Il fine di tale azione è conformare questa legislazione
alla concezione propria di questi gruppi di pressione, secondo
cui l’omosessualità è almeno una realtà
perfettamente innocua, se non totalmente buona. Benché
la pratica dell’omosessualità stia minacciando seriamente
la vita e il benessere di un gran numero di persone, i fautori
di questa tendenza non desistono dalla loro azione e rifiutano
di prendere in considerazione le proporzioni del rischio,
che vi è implicato" (n. 9).
6.
"Essa (la chiesa) è consapevole che l’opinione,
secondo la quale l’attività omosessuale sarebbe equivalente,
o almeno altrettanto accettabile, quanto l’espressione sessuale
dell’amore coniugale, ha un’incidenza diretta sulla concezione
che la società ha della natura e dei diritti della
famiglia, e li mette seriamente in pericolo" (n. 9).
7.
"Va deplorato con fermezza che le persone omosessuali
siano state e siano ancora oggetto di espressioni malevole
e di azioni violente. Simili comportamenti meritano la condanna
dei pastori della chiesa, ovunque si verifichino. Essi rivelano
una mancanza di rispetto per gli altri, lesiva dei principi
elementari su cui si basa una sana convivenza civile. La
dignità propria di ogni persona dev’essere sempre
rispettata nelle parole, nelle azioni e nelle legislazioni.
Tuttavia,
la doverosa reazione alle ingiustizie commesse contro le
persone omosessuali non può portare in nessun modo
all’affermazione che la condizione omosessuale non sia disordinata.
Quando tale affermazione viene accolta e di conseguenza
l’attività omosessuale è accettata come buona,
oppure quando viene introdotta una legislazione civile per
proteggere un comportamento al quale nessuno può
rivendicare un qualsiasi diritto, né la chiesa né
la società nel suo complesso dovrebbero poi sorprendersi
se anche altre opinioni e pratiche distorte guadagnano terreno
e se i comportamenti irrazionali e violenti aumentano"
(n. 10).
8.
"Dev’essere comunque evitata la presunzione infondata
e umiliante che il comportamento omosessuale delle persone
omosessuali sia sempre e totalmente soggetto a coazione
e pertanto senza colpa. In realtà anche nelle persone
con tendenza omosessuale dev’essere riconosciuta quella
libertà fondamentale che caratterizza la persona
umana e le conferisce la sua particolare dignità"
(n. 11).
9.
"Nel valutare eventuali progetti legislativi, si dovrà
porre in primo piano l’impegno a difendere e promuovere
la vita della famiglia" (n. 17).
B.
Applicazioni
10.
La "tendenza sessuale" non costituisce una qualità
paragonabile alla razza, all’origine etnica, ecc. rispetto
alla non-discriminazione. Diversamente da queste, la tendenza
omosessuale è un disordine oggettivo (cf. Lettera,
n. 3) e richiama una preoccupazione morale.
11.
Vi sono ambiti nei quali non è ingiusta discriminazione
tener conto della tendenza sessuale: per esempio nella collocazione
di bambini per adozione o affido, nell’assunzione di insegnanti
o allenatori di atletica, e nel servizio militare.
12.
Le persone omosessuali, in quanto persone umane, hanno gli
stessi diritti di tutte le altre persone, incluso il diritto
di non essere trattate in una maniera che offende la loro
dignità personale (cf. n. 10). Fra gli altri diritti,
tutte le persone hanno il diritto al lavoro, all’abitazione,
ecc. Nondimeno questi diritti non sono assoluti. Essi possono
essere legittimamente limitati a motivo di un comportamento
esterno obiettivamente disordinato. Ciò è
talvolta non solo lecito ma obbligatorio, e inoltre si imporrà
non solo nel caso di comportamento colpevole ma anche nel
caso di azioni di persone fisicamente o mentalmente malate.
Così è accettato che lo stato possa restringere
l’esercizio di diritti, per esempio, nel caso di persone
contagiose o mentalmente malate, allo scopo di proteggere
il bene comune.
13.
Includere la "tendenza omosessuale" fra le considerazioni
sulla base delle quali è illegale discriminare può
facilmente portare a ritenere l’omosessualità quale
fonte positiva di diritti umani, ad esempio, in riferimento
alla cosiddetta "affirmative action" o trattamento
preferenziale nelle pratiche di assunzione. Ciò è
tanto più deleterio dal momento che non vi è
un diritto all’omosessualità (cf. n. 10) che pertanto
non dovrebbe costituire la base per rivendicazioni giudiziali.
Il passaggio dal riconoscimento dell’omosessualità
come fattore in base al quale è illegale discriminare
può portare facilmente, se non automaticamente, alla
protezione legislativa e alla promozione dell’omosessualità.
L’omosessualità di una persona sarebbe invocata in
opposizione a una asserita discriminazione e così
l’esercizio dei diritti sarebbe difeso precisamente attraverso
l’affermazione della condizione omosessuale invece che nei
termini di una violazione di diritti umani fondamentali.
14.
La "tendenza sessuale" di una persona non è
paragonabile alla razza, al sesso, all’età, ecc.
anche per un’altra ragione che merita attenzione, oltre
quella sopramenzionata. La tendenza sessuale di un individuo
non è in genere nota ad altri a meno che egli identifichi
pubblicamente se stesso come avente questa tendenza o almeno
qualche comportamento esterno lo manifesti. Di regola, la
maggioranza delle persone a tendenza omosessuale che cercano
di condurre una vita casta non rende pubblica la sua tendenza
sessuale. Di conseguenza il problema della discriminazione
in termini di impiego, alloggio, ecc. normalmente non si
pone.
Le
persone omosessuali che dichiarano la loro omosessualità
sono in genere proprio quelle che ritengono il comportamento
o lo stile di vita omosessuale essere "indifferente
o addirittura buono" (cf. n. 3), e quindi degno di
approvazione pubblica. È all’interno di questo gruppo
di persone che si possono trovare più facilmente
coloro che cercano di "manipolare la chiesa conquistandosi
il sostegno, spesso in buona fede, dei suoi pastori, nello
sforzo volto a cambiare le norme della legislazione civile"
(cf. n. 9), coloro che usano la tattica di affermare con
toni di protesta che "qualsiasi critica o riserva nei
confronti delle persone omosessuali... è semplicemente
una forma di ingiusta discriminazione" (cf. n. 9).
Inoltre,
vi è il pericolo che una legislazione che faccia
dell’omosessualità una base per avere dei diritti
possa di fatto incoraggiare una persona con tendenza omosessuale
a dichiarare la sua omosessualità o addirittura a
cercare un partner allo scopo di sfruttare le disposizioni
della legge.
15.
Dal momento che nella valutazione di una proposta di legislazione
la massima cura dovrebbe essere data alla responsabilità
di difendere e di promuovere la vita della famiglia (cf.
n. 17), grande attenzione dovrebbe essere prestata ai singoli
provvedimenti degli interventi proposti. Come influenzeranno
l’adozione o l’affido? Costituiranno una difesa degli atti
omosessuali, pubblici o privati? Conferiranno uno stato
equivalente a quelli di una famiglia a unioni omosessuali,
per esempio, a riguardo dell’edilizia pubblica o dando al
partner omosessuale vantaggi contrattuali che potrebbero
includere elementi come partecipazione della "famiglia"
nelle indennità di salute prestate a chi lavora (cf.
n. 9)?
16.
Infine, laddove una questione di bene comune è in
gioco, non è opportuno che le autorità ecclesiali
sostengano o rimangano neutrali davanti a una legislazione
negativa anche se concede delle eccezioni alle organizzazioni
e alle istituzioni della chiesa. La chiesa ha la responsabilità
di promuovere la vita della famiglia e la moralità
pubblica dell’intera società civile sulla base dei
valori morali fondamentali, e non solo di proteggere se
stessa dalle conseguenze di leggi perniciose (cf. n. 17).