Castità
Castità
consacrata
Pio
XI
Enciclica
Casti
connubii
1.
Quanto grande sia la dignità del casto connubio si può principalmente
riconoscere da ciò, venerabili fratelli, che Nostro Signore
Gesù Cristo, figlio dell'Eterno Padre, quando assunse la
natura dell'uomo decaduto, in quella tanto amorevole economia
con la quale compi la totale riparazione della nostra stirpe,
non solo volle comprendere in maniera particolare anche
questo principio e fondamento della società domestica e,
quindi del consorzio umano; ma richiamandolo inoltre alla
primitiva purezza della istituzione divina, lo elevò a vero
e « grande » sacramento della « nuova legge », affidandone
perciò tutta la disciplina, e la cura alla Chiesa sua sposa.
Necessità
e continuità dell'insegnamento della Chiesa sul matrimonio
2.
Ma perché da questo rinnovamento del matrimonio si possano
raccogliere i frutti desiderati presso i popoli di ogni
regione e di ogni tempo, si debbono anzitutto illuminare
le menti degli uomini con la vera dottrina di Cristo intorno
al matrimonio; inoltre occorre che i coniugi cristiani,
con la grazia divina che internamente ne corrobora la debolezza
della volontà, conformino in tutto, pensieri e condotta,
a quella purissima legge di Cristo, per ottenere per sé
e per la loro famiglia la vera pace e felicità.
3.
Purtroppo, tuttavia, non solamente noi, che da questa sede
apostolica come da una specola riguardiamo con occhi paterni
tutto il mondo, ma voi pure, venerabili fratelli, e certamente
vedete e insieme con noi amaramente lamentate come tanti
uomini, dimentichi di quell'opera divina di restaurazione;
ignorino del tutto la grande santità del matrimonio cristiano
o sfrontatamente la neghino o persino, qua e là, vadano
calpestandola, seguendo i falsi principi di una certa nuova
e del tutto perversa moralità. E poiché si sono cominciati
a diffondere anche tra i fedeli questi tanto perniciosi
errori e questi depravati costumi, che tentano d'insinuarsi
insensibilmente, ma sempre più profondamente, abbiamo creduto
essere dovere del nostro ufficio di vicario di Gesù Cristo
in terra e di supremo Pastore e Maestro, alzare la nostra
voce apostolica per allontanare. le pecorelle a noi affidate
dai pascoli avvelenati e, per quanto dipende da noi, custodirle
immuni da ciò.
4.
Abbiamo perciò stabilito, venerabili fratelli, di parlare
a voi e per mezzo vostro a tutta la Chiesa di Cristo e a
tutto il genere umano: della natura del matrimonio cristiano,
e della sua dignità; dei vantaggi e benefici che ne derivano
alla famiglia e alla stessa società umana; degli errori
contrari a questo importantissimo punto della dottrina evangelica
e dei vizi che si oppongono alla stessa vita coniugale;
e infine dei principali rimedi da apportarvi:
E
in ciò intendiamo seguire le orme del nostro predecessore
Leone XIII, di venerabile memoria, la cui enciclica Arcanum
(1) scritta or sono cinquant'anni intorno al matrimonio
cristiano, con questa nostra enciclica facciamo nostra e
confermiamo e, mentre esponiamo alquanto più diffusamente
alcuni punti per riguardo alle condizioni e ai bisogni
del nostro tempo, dichiariamo che essa non solo non : è
andata in disuso, ma ritiene tutto il suo vigore.
L'istituzione
divina del matrimonio e la volontà umana
5.
E per esordire da quella stessa enciclica; che quasi unicamente
mira a rivendicare la divina istituzione, la dignità sacramentale
e la perpetua indissolubilità del matrimonio, resti anzitutto
stabilito questo fermo e inviolabile fondamento: che il
matrimonio non fu istituito né restaurato dagli uomini,
ma da Dio, autore della natura, e da Gesù Cristo redentore
della medesima natura fu munito di leggi e confermato e
nobilitato; le quali leggi perciò non possono andar soggette
a nessun giudizio umano e a nessuna contraria convenzione
nemmeno degli stessi coniugi (2). Questa è la dottrina
della Sacra Scrittura, questa la costante ed universale
tradizione della Chiesa, questa la solenne definizione del
Concilio Tridentino che proclama e conferma con le parole
stesse della Sacra Scrittura l'origine da Dio Creatore della
perpetuità e indissolubilità del vincolo del matrimonio,
e la sua stabilità ed unità (3).
6.
Benché però il matrimonio di sua natura sia d'istituzione
divina, anche l'umana volontà arreca in esso il suo contributo,
che è nobilissimo. Infatti ogni singolo matrimonio, in quanto
unione coniugale tra un uomo e una donna determinati, non
può cominciare ad esistere se non dal libero consenso di
ambedue gli sposi; e questo atto libero della volontà, col
quale ambedue le parti danno e accettano il diritto proprio
del matrimonio (4), è talmente necessario perché esista
vero matrimonio, che « non può venire supplito da nessuna
autorità umana » (5). Senonché questa libertà, a ciò soltanto
si estende: che i contraenti vogliano realmente contrarre
matrimonio e contrarlo con questa determinata. persona;
ma la natura del matrimonio è assolutamente sottratta alla
libertà umana, in modo che una volta che uno abbia contratto
matrimonio, resta soggetto alle sue leggi e alle sue proprietà
essenziali. Infatti il Dottore angelico, trattando della
fede e della prole, « questo, dice, è causato dallo stesso
patto coniugale, così che se nel consenso, che fa il matrimonio,
si esprimesse qualche cosa di contrario a ciò, non esisterebbe
vero matrimonio » (6).
7.
Mediante il matrimonio dunque si congiungono e si stringono
intimamente gli animi, e questi prima e più fortemente
che non i corpi, né già per un passeggero affetto dei sensi
o dell'animo, ma per un decreto fermo e deliberato di volontà;
e da questa fusione di anime, avendo così Dio stabilito,
sorge un vincolo sacro ed inviolabile.
8.
La quale natura del tutto propria e speciale di questo contratto,
lo rende totalmente diverso, non solo dagli accoppiamenti
fatti per cieco istinto naturale fra gli animali, in cui
non può esservi ragione o volontà deliberata, ma altresì
da quegli instabili connubi umani, che sono disgiunti da
qualsivoglia vero ed onesto vincolo di volontà e destituiti
di qualsiasi diritto di domestica convivenza.
9.
Di qui già appare manifesto che la legittima autorità ha
diritto e dovere di frenare, impedire e punire questi turpi
connubi,contrari alla ragione e alla natura; ma trattandosi
qui di cosa che consegue alla stessa natura umana, non è
meno certo quello che apertamente ammoniva il nostro predecessore
Leone XIII di f. m. (7): m Nella scelta del genere di vita,
non è dubbio che è in potere ed arbitrio dei singoli il
preferire l'una delle due: o seguire il consiglio di Gesù
Cristo intorno alla verginità, oppure obbligarsi con il
vincolo matrimoniale. Nessuna legge umana può togliere all'uomo
il diritto naturale e primitivo del matrimonio, o in qualsiasi
modo, circoscrivere la causa principale delle nozze, stabilita
da principio per autorità di Dio: "Crescete e moltiplicatevi"
(8) ».
10.
Pertanto il sacro consorzio del vero matrimonio viene costituito
e dalla volontà divina e umana; da Dio provengono l'istituzione,
le leggi, i fini, i beni del matrimonio; dall'uomo, con
l'aiuto e la cooperazione di Dio, - dipende l'esistenza
di ogni matrimonio particolare congiunto coi doveri e coi
beni stabiliti da Dio, mediante la donazione generosa della
propria persona ad altra, per tutta la vita.
PARTE PRIMA
I BENI
DEL MATRIMONIO:
LA PROLE,
LA FEDE, IL SACRAMENTO
11.
Ma mentre ci accingiamo ad esporre quali e quanto grandi
siano questi beni divinamente concessi al vero matrimonio,
ci vengono alla mente, venerabili fratelli, le parole di
quel così insigne dottore della Chiesa, che non molto tempo
addietro commemorammo con l'Enciclica Ad salutem, nel XV
centenario della sua morte (9): « Tutti questi, dice S.
Agostino, sono i beni per i quali le nozze sono buone:
la prole, la fede, il sacramento » (10). Che poi a buon
diritto si possa dire che questi tre punti contengano uno
splendido compendio di tutta la dottrina sul matrimonio
cristiano, ci viene eloquentemente dichiarato dallo stesso
santo quando dice: a Nella fede si provvede che fuor del
vincolo coniugale non ci sia unione con un altro o con un'altra;
nella prole che questa si accolga amorevolmente, si nutra
benignamente, si educhi religiosamente; nel sacramento poi,
che non si sciolga il matrimonio, e che il rimandato o
la rimandata, nemmeno per ragione di prole, si congiunga
con altri. Questo è come la regola delle nozze dalla quale
è nobilitata la fecondità della natura ed è regolata la
disonestà dell'incontinenza » (11).
a)
La prole
12.
Fra i beni del matrimonio occupa il primo posto la prole.
E veramente, lo stesso Creatore del genere umano che nella
sua bontà volle servirsi degli uomini come di ministri per
la propagazione della vita, questo insegnò quando nel paradiso
terrestre, istituendo il matrimonio, disse ai progenitori
e in essi a tutti i coniugi futuri: « Crescete e moltiplicatevi
e riempite la terra » (12). Questa stessa verità deduce
elegantemente S. Agostino dalle parole dell'apostolo Paolo
a Timoteo (13) dicendo: « Che le nozze si contraggano per
ragione della prole, così ne fa fede l'Apostolo: "voglio
che i giovani si sposino". E come se gli si dicesse:
"E perché?" subito aggiunge: "A procreare
figli, ad essere madri di famiglia" » (14).
13.
Quanto poi questo sia un grande beneficio di Dio e un gran
bene del matrimonio, appare dalla dignità e dal nobilissimo
fine dell'uomo: Infatti l'uomo, anche solo per l'eccellenza
della natura ragionevole, sovrasta a tutte le altre creature
visibili. Si aggiunga che Iddio vuole la generazione degli
uomini, non solo perché esistano e riempiano la terra, ma
assai più perché ci siano cultori di Dio, lo conoscano e
lo amino e lo abbiano poi infine a godere perennemente nel
cielo; il qual fine, per l'ammirabile elevazione, compiuta
da Dio, dell'uomo all'ordine soprannaturale, supera tutto
quello che « occhio vide, ed orecchio intese e poté entrare
nel cuore di uomo » (15). Da ciò appare facilmente quanto
gran dono della bontà divina e quanto frutto egregio del
matrimonio sia la prole, germogliato per l'onnipotente virtù
divina e con la cooperazione dei coniugi.
Il
compito procreativo specifico dei genitori cristiani
14.
I genitori cristiani intendano inoltre che sono destinati
non solo a propagare e conservare in terra il genere umano;
anzi non solo a educare comunque dei cultori del vero Dio,
ma a dare prole alla Chiesa di Cristo, a procreare concittadini
dei santi e familiari di Dio (16) perché cresca ogni giorno
di più il popolo dedicato al culto del nostro Dio e salvatore.
E quantunque i coniugi cristiani, per quanto siano essi
santificati, non possano trasfondere nella prole la santificazione,
che anzi la naturale generazione della vita è divenuta via
di morte, per cui passa alla prole il peccato originale;
tuttavia essi partecipano in qualche modo qualcosa di quel
primitivo matrimonio di offrire la propria prole alla Chiesa,
perché da questa fecondissima madre di figli di Dio venga
rigenerata alla giustizia soprannaturale per mezzo del
lavacro del battesimo, e perché venga fatta membro vivo
di Cristo, partecipe della vita immortale e infine erede
della gloria eterna, alla quale tutti aneliamo dall'intimo
del cuore.
15.
Se una madre veramente cristiana riflette ciò, comprenderà
certamente che ad essa, e in senso più alto e pieno di consolazione,
vanno applicate quelle parole del nostro Redentore: « La
donna, quando ha dato alla luce un bambino, non si ricorda
più delle sue sofferenze per la gioia che un uomo è venuto
al mondo » (17); e rendendosi superiore a tutti i dolori,
alle cure, ai pesi della maternità, molto più giustamente
e santamente che non quella matrona romana, madre dei Gracchi,
si glorierà nel Signore di una floridissima corona di figli.
Ambedue poi i coniugi cureranno questi figli ricevuti con
animo pronto e grato dalla mano di Dio, come un talento
loro affidato da Dio, non già per impiegarlo solamente a
vantaggio proprio o della patria terrena, ma per restituirlo
poi col suo frutto nel giorno del conto finale.
Il
dovere e il diritto dei genitori di educare
16.
Il bene della prole però non si esaurisce nel beneficio
della procreazione, ma occorre che se ne aggiunga un secondo,
che consiste nella debita educazione di essa. Troppo scarsamente
per la verità, avrebbe Iddio sapientissimo provveduto alla
prole venuta alla luce, e quindi a tutto il genere umano,
se a coloro a cui ha dato il potere e il diritto di generare,
non avesse altresì dato il dovere e il diritto di educare.
Nessuno infatti può ignorare che la prole non può bastare
né provvedere a se stessa nemmeno in ciò che riguarda la
vita naturale e molto meno in ciò che concerne la vita soprannaturale,
ma necessita per molti anni dell'aiuto, formazione ed educazione
degli altri. E’ noto poi come, per ordine naturale e divino,
questo dovere e diritto all'educazione della prole appartiene
anzitutto a coloro che con la generazione iniziarono l'opera
della natura e ai quali è vietato di esporre alla perdita
l'opera incominciata, lasciandola imperfetta. Ora a questa
tanto necessaria educazione dei figli è provveduto nel miglior
modo possibile col matrimonio, in cui, essendo i genitori
stretti tra loro con vincolo indissolubile, prestano sempre
ambedue la loro opera e il loro vicendevole aiuto.
17.
Ma avendo già trattato altra volta a lungo dell'educazione
cristiana della gioventù (18), possiamo restringere tutte
queste cose col ripetere le parole di S. Agostino: « Nella
prole si richiede che sia accolta con amore e religiosamente
educata » (19), il che ci viene pure espresso stringatamente
nel Codice di Diritto Canonico: « Il fine primario del matrimonio
è la procreazione e la educazione della prole » (20).
18.
Né si deve tacere che, essendo di tanta dignità e tanta
importanza l'uno e l'altro compito affidato ai genitori
per il bene della prole, qualsiasi onesto uso della facoltà
data da Dio per la generazione di una nuova vita, secondo
l'ordine del Creatore e della stessa legge di natura, è
diritto e prerogativa del solo matrimonio e deve essere
assolutamente contenuto entro i limiti sacri del matrimonio.
b)
La fedeltà
19.
Il secondo bene del matrimonio, menzionato da S. Agostino,
come abbiamo detto, è il bene della fede, che è la vicendevole
fedeltà dei coniugi nell'adempimento del contratto matrimoniale;
sicché quanto compete per questo contratto sancito secondo
la legge divina al solo coniuge, né a lui sia negato, né
permesso ad una terza persona; e neppure al coniuge stesso
sia concesso ciò che non si può concedere, in quanto contrario
alle leggi e del tutto estraneo dalla fedeltà matrimoniale.
L'unità
assoluta del matrimonio
20.
Questa fedeltà pertanto richiede in primo luogo l'unità
assoluta del matrimonio, che il Creatore stesso adombrò
nel matrimonio dei primi genitori, volendo che esso non
fosse se non fra un uomo solo e una sola donna; e sebbene
in seguito il supremo Legislatore allargò alquanto questa
legge primitiva per qualche tempo, non vi è tuttavia alcun
dubbio che la legge evangelica abbia ristabilito pienamente
l'antica e perfetta unità, abrogando ogni dispensa, come
dimostrano chiaramente le parole di Cristo e la dottrina
e la prassi costante della Chiesa. A buon diritto perciò
il sacro Concilio Tridentino dichiarò solennemente: « Cristo
Signore insegnò più apertamente che con questo vincolo
due sole persone si vengono strettamente a congiungere,
quando disse: "Non sono dunque più due, ma una sola
carne" » (21).
21.
E Nostro Signore Gesù Cristo non volle solamente proibire
qualsiasi forma, sia successiva sia simultanea, come dicono,
di poligamia e di poliandria o qualsiasi altra azione esterna
disonesta; ma di più ancora, perché si custodisse inviolato
il santuario sacro della famiglia, proibì gli stessi pensieri
volontari e desideri su tali cose: « Ma io vi dico che chiunque
guarda una donna per desiderarla, ha già commesso in cuor
suo adulterio con essa » (22). E queste parole di Cristo
non possono andare annullate, neppure per consenso del coniuge,
giacché esse rappresentano la legge medesima di Dio e della
natura, che nessuna volontà umana pub distruggere e modificare
(23).
22.
Anzi, perché il bene della fede splenda nella debita purezza,
le stesse vicendevoli manifestazioni di familiarità tra
i coniugi, debbono andare segnalate dal pregio della castità,
in modo tale che i coniugi si comportino in tutte le cose
seconda la norma di Dio e delle leggi di natura e si studino
di seguire sempre, con grande rispetto verso l'opera di
Dio, la volontà sapientissima e santissima del Creatore.
L'amore
pervade tutti i doveri della vita coniugale
23.
Questa « fede della castità », come è da S. Agostino molto
bene chiamata, risulterà più facile, anzi molto più piacevole
non meno che nobile da un altro pregio molto importante:
dall'amore coniugale cioè che pervade tutti i doveri della
vita coniugale e nel matrimonio cristiano tiene come il
primato della nobiltà. « Richiede inoltre la fede del matrimonio
che il marito e la moglie siano fra loro congiunti da un
amore singolare, santo e puro, e non si amino fra di loro
come gli adulteri, ma in quel modo che Cristo amò la Chiesa;
perché questa regola prescrisse l'Apostolo quando disse:
"Uomini, amate le vostre mogli, come anche Cristo amò
la Chiesa" (24); e certo Egli l'amò con quella sua
carità infinita, non per un vantaggio suo, ma solo proponendosi
la utilità della Sposa » (25). Parliamo dunque di un amore
non già fondato nella inclinazione sola del senso che in
breve svanisce, né solo nelle parole carezzevoli, ma nell'intimo
affetto dell'anima e inoltre - giacché la prova dell'amore
è l'esibizione dell'opera - dimostrato con l'azione esterna
(26).
L'aiuto
vicendevole anche nel cammino verso la perfezione
24.
Questa azione poi nella società domestica non comprende
solo il vicendevole aiuto, ma deve estendersi altresì, anzi
mirare soprattutto a questo, che i coniugi si aiutino fra
di loro per una sempre migliore formazione e perfezione
interiore; sicché nella loro vicendevole unione di vita
crescano sempre più nelle virtù, soprattutto nella sincera
carità verso Dio e verso il prossimo, da cui infine « dipende
tutta quanta la legge e i Profeti » (27). Possono insomma
e debbono tutti, di qualunque condizione siano e qualunque
onesto stato di vita abbiano scelto, imitare l'esemplare
perfettissimo di ogni santità, proposto da Dio agli uomini,
che è N. S. Gesù Cristo, e con l'aiuto di Dio giungere anche
all'altezza somma della perfezione cristiana, come gli esempi
di molti santi ci dimostrano.
25.
Una tale vicendevole formazione interna dei coniugi, con
l'assiduo studio di perfezionarsi a vicenda, in un certo
senso verissimo, come insegna il catechismo romano (28),
si può dire anche primaria ragione e motivo del matrimonio,
purché s'intenda per matrimonio, non già, nel senso più
stretto, l’istituzione ordinata alla retta procreazione
ed educazione della prole, ma in senso più largo, la comunione,
la consuetudine e la società di tutta quanta la vita.
26.
Con questo amore medesimo si debbono conciliare tanto gli
altri diritti quanto gli altri doveri del matrimonio; in
modo tale che non solo sia legge di giustizia, ma anche
norma di carità quella dell'Apostolo: « Alla moglie renda
il marito quello che le deve ed egualmente la moglie al
marito » (29).
L'ordine
dell'amore
27.
Rassodata finalmente col vincolo di questa carità la società
domestica, fiorirà in essa necessariamente quello che è
chiamato da S. Agostino « ordine dell'amore ». Il quale
ordine richiede da una parte la superiorità del marito
sopra la moglie ed i figli, e dall'altra la pronta sottomissione
e ubbidienza della moglie, non per forza, ma quale è raccomandata
dall'Apostolo in quelle parole: « Le donne siano soggette
ai loro mariti, come al Signore, perché l'uomo è capo della
donna, come Cristo è capo della Chiesa » (30).
28.
Una tale sottomissione poi non nega né toglie la libertà
che compete di pieno diritto alla donna, sia per la nobiltà
della personalità umana, sia per il compito nobilissimo
di sposa, di madre e di compagna; né l'obbliga ad accondiscendere
a tutti i capricci dell'uomo, anche se poco conformi alla
ragione stessa o alla dignità della sposa; né vuole infine
che la moglie sia equiparata alle persone che si chiamano
nel diritto « minorenni », alle quali per mancanza di maturità
di giudizio o per inesperienza delle cose umane non si suole
concedere il libero esercizio dei loro diritti; ma vieta
quella licenza esagerata che non cura il bene della famiglia
vieta che nel corpo di questa famiglia sia separato il cuore
dai capo, con danno sommo del corpo intero e con pericolo
prossimo di rovina. Se l'uomo infatti è il capo, la donna
è il cuore; e come l'uno tiene il primato del governo, così
l'altra può e deve attribuirsi come suo proprio il primato
dell'amore.
29.
Quanto poi al grado ed al modo di questa soggezione della
moglie al marito, essa può essere varia secondo la varietà
delle persone, dei luoghi e dei tempi; anzi, se l'uomo viene
meno al suo dovere; tocca alla moglie supplire nella direzione
della famiglia. Ma in nessun tempo e luogo è lecito sovvertire
o ledere la struttura essenziale della famiglia stessa e
la sua legge fermamente stabilita da Dio.
30.
Dell'osservanza di questo ordine tra marito e moglie così
parlò già con molta sapienza il predecessore nostro Leone
XIII di felice memoria nell'enciclica, che abbiamo ricordato,
del matrimonio cristiano: « Il marito è il principe della
famiglia e il capo della moglie; la quale pertanto, perché
è carne della carne di lui ed ossa delle sue ossa, deve
essere soggetta ed obbediente al marito non come schiava,
ma come compagna; cioè in tal modo che la sua soggezione
non sia disgiunta dal decoro né dalla dignità. In esso,
poi, che governa ed in lei che ubbidisce, rendendo entrambi
immagine l'uno di Cristo, l'altro della Chiesa, la carità
divina deve essere la perpetua moderatrice dei loro doveri
» (31).
31.
Queste sono dunque le virtù che vanno comprese nel bene
della fede: umiltà, castità, carità, nobile e dignitosa
ubbidienza; le quali poi risultano altrettanti vantaggi
dei coniugi e del loro matrimonio, in quanto assicurano
o promuovono la pace, la dignità e la felicità del matrimonio.
Non fa quindi meraviglia che questa fede sia stata sempre
contata tra i benefizi insigni e propri del matrimonio.
e)
Il sacramento
32.
Senonché a tutto il cumulo di benefizi così grandi, il compimento
e la corona ultima viene da quell'altro bene proprio del
matrimonio cristiano, che abbiamo chiamato con la parola
di Agostino « sacramento », e designa l'indissolubilità
del vincolo ed insieme la elevazione e consacrazione, fatta
da Cristo, del contratto a segno efficace della grazia.
L'indissolubilità
del matrimonio
33.
E anzitutto, quanto all'indissolubile fermezza del patto
coniugale, Cristo medesimo vi insiste dicendo: « Ciò che
Dio ha congiunto, l'uomo non separi » (32) e: « Chiunque
ripudia la propria moglie e ne prende un'altra, commette
adulterio; e chiunque prende quella che è stata ripudiata
dal marito, è adultero » (33).
34.
In questa indissolubilità ripone appunto S. Agostino il
bene che egli chiama del sacramento, con queste chiare parole:
« Nel sacramento poi si faccia attenzione che il matrimonio
non sia sciolto e il ripudiato o la ripudiata non si unisca
ad altri, neppure per causa della prole » (34).
35.
Ora, questa inviolabile fermezza, quantunque non si riferisca
a ciascun matrimonio con la stessa misura di perfezione,
riguarda nondimeno tutti i veri matrimoni; perché il detto
del Signore: « Ciò che Dio ha congiunto l'uomo non separi
», pronunciato a proposito del matrimonio dei nostri progenitori,
prototipo di qualsiasi altro matrimonio futuro, deve di
necessità comprendere tutti assolutamente i veri matrimoni.
Che se prima di Cristo l'altezza e la severità della legge
primitiva andò tanto attenuata, che Mosè permise a quelli
dello stesso popolo di Dio, per la durezza del loro cuore,
di dare per motivi determinati il libello del ripudio, Cristo
invece, in forza del suo potere di legislatore supremo,
revocò questo permesso di maggiore libertà, e rimise pienamente
in vigore la legge primitiva con quelle parole da non dimenticarsi
mai: « Ciò che Dio ha unito, l'uomo non separi ».
36.
Molto saggiamente perciò Pio VI, nostro predecessore di
felice memoria, così rispondeva al vescovo di Agra: « Per
questo risulta evidente che il matrimonio, nello stesso
stato di natura e certo assai prima che fosse elevato alla
dignità di
sacramento
propriamente detto, è stato divinamente istituito in maniera
da comportare la perpetuità e la indissolubilità del nodo,
tale perciò che da nessuna legge civile possa andare disciolto.
«
Quindi, sebbene la ragione di sacramento possa andare disgiunta
dal matrimonio, come tra gli infedeli, anche in tale matrimonio
tuttavia, se è vero matrimonio, deve restare, e certamente
resta in perpetuo, quel nodo che fino dalla prima origine
è così inerente al matrimonio che non va soggetto a nessun
potere civile. Così qualsiasi matrimonio (si dica contrarsi,
o viene contratto in modo da essere un vero matrimonio)
allora avrà insieme quel nodo perpetuo che per diritto
divino va connesso con ogni vero matrimonio; oppure se si
suppone contratto senza un tale nodo perpetuo allora non
vi è matrimonio, ma una illecita unione e per il suo oggetto
contrario alla legge divina e che perciò non si può lecitamente
né iniziare né mantenere » (35).
Indissolubilità
e potere della Chiesa
37.
Che se questa fermezza sembra patire qualche eccezione,
sebbene rarissima, come in certi matrimoni naturali che
siano contratti tra infedeli solamente, o, se tra fedeli,
che siano bensì ratificati, ma non ancora consumati, una
siffatta eccezione non dipende dalla volontà di uomini,
né di qualsiasi potere meramente umano, ma dal diritto
divino, di cui unica custode e interprete è la Chiesa di
Cristo. Ma una tale facoltà non potrà mai esserci per nessun
motivo nel matrimonio cristiano rato e consumato. In questo,
infatti, come il nodo coniugale ottiene la piena perfezione,
così risplende per volontà di Dio la massima fermezza e
indissolubilità tale da non potersi rallentare per nessuna
autorità umana.
Nel
sacramento l'intima ragione dell'indissolubilità
38.
Che se vogliamo ricercare con riverenza l'intima ragione
di questa volontà divina, facilmente la troveremo, venerabili
fratelli, in questo mistico significato 'del matrimonio
cristiano, che si verifica con piena perfezione nel matrimonio
consumato tra fedeli. Il matrimonio dei cristiani, infatti,
secondo la testimonianza dell'Apostolo nella sua lettera
(in principio accennata) agli Efesini (36) rappresenta
quell'unione perfettissima che corre fra Cristo e la Chiesa:
. « questo mistero è grande; lo dico riguardo a Cristo e
alla Chiesa »: la quale unione per nessuna separazione non
potrà mai disciogliersi, finché vivrà Cristo e la Chiesa
per lui. Il che pure S. Agostino chiaramente c'insegna in
quelle parole: « Questo infatti viene custodito in Cristo
e nella Chiesa, che per nessun divorzio sia separato il
vivente col vivente in eterno. Del quale sacramento è tanto
gelosa l'osservanza nella città del Dio nostro [...] cioè
nella Chiesa di Cristo [...] che quando per avere figli
le donne prendano marito o gli uomini prendano moglie, non
è lecito abbandonare la moglie sterile per averne un'altra
feconda. Che se alcuno fa questo, è reo di adulterio, non
per la legge di questa epoca (dove, intervenendo il ripudio,
si concede, senza farne colpa, di contrarre matrimoni con
gli altri; ciò che il Signore testifica avere anche il santo
Mosè permesso agli israeliti per la durezza del loro cuore),
ma per la legge del Vangelo; come anche è rea di adulterio
la donna che si sposerà ad un altro » (37).
I
frutti dell'indissolubilità
39.
Quanti poi e quanto grandi vantaggi derivino dall'indissolubilità
del matrimonio, lo intende senz'altro chiunque rifletta
un istante al bene dei coniugi stessi e della prole e alla
salvezza di tutta la società umana. Anzitutto i coniugi
nella fermezza assoluta del vincolo hanno quel contrassegno
certo di perennità, quale di sua natura è voluto dalla generosa
donazione di tutta la persona e dall'intima unione dei cuori,
poiché la carità vera non viene meno mai (38). C'è inoltre
un saldo baluardo a difesa della castità fedele, contro
gl'interni od esteriori eccitamenti all'infedeltà, se mai
sopravvengano; esclusa ogni ansietà o timore che per qualche
disgrazia o per la vecchiaia l'altro coniuge non si allontani,
subentra invece una tranquilla sicurezza. Ad assicurare
egualmente la dignità dei coniugi ed il vicendevole aiuto,
soccorre nel modo più opportuno il pensiero del vincolo
indissolubile, ricordando loro che non all'intento di caduchi
interessi, né a soddisfazione di piacere, ma per cooperare
insieme al conseguimento di beni più eccelsi ed eterni,
essi strinsero già il patto nuziale, impossibile a essere
infranto fuorché dalla morte. Egregiamente ancora la fermezza
del matrimonio provvede alla cura e all'educazione dei figli,
opera di lunghi anni, piena di gravi doveri e di fatiche,
quali più agevolmente le forze unite dei genitori possono
sostenere. Né minori sono i vantaggi che ne provengono a
tutta la società in comune. Insegna infatti l'esperienza
come all'onestà della vita in genere ed all'integrità dei
costumi immensamente conferisce la fermezza non scossa dei
matrimoni; e come dalla severa osservanza di tale ordinamento
venga assicurata la felicità e la saldezza della cosa pubblica:
poiché tale sarà lo Stato quali sono le famiglie, quali
gli uomini, di cui esso è composto, come il corpo delle
membra. Per cui quanti difendono strenuamente l'inviolabile
saldezza del matrimonio, si rendono grandemente benemeriti
e del bene privato dei coniugi e della prole e del bene
pubblico della società umana.
Il
matrimonio cristiano vero sacramento
40.
Ma in questo beneficio del sacramento, oltre i vantaggi
della stabilità inviolabile, sono racchiusi altri vantaggi
ancora più eccellenti, designati bellamente dal vocabolo
stesso di sacramento; giacché per i cristiani questo non
è nome vano e vuoto di senso, sapendo essi che Cristo istitutore
e perfezionatore dei venerabili sacramenti (39), con l'elevare
alla dignità di vero e proprio sacramento della nuova legge
il matrimonio dei suoi fedeli, lo rese in effetto segno
e fonte di quella speciale grazia interna, con la quale
« portava l'amore naturale a maggiore perfezione, ne confermava
l'indissolubile unità, e i coniugi stessi santificava »
(40).
41.
E poiché Cristo ancora stabili che lo stesso valido consenso
matrimoniale tra fedeli fosse il segno della grazia, perciò
la ragione di sacramento va col matrimonio cristiano così
strettamente connessa, che tra battezzati non pub esserci
matrimonio « che non sia con ciò stesso anche sacramento
» (41).
La
grazia sacramentale del matrimonio
42.
Per il fatto stesso dunque che i fedeli danno con animo
sincero un tale consenso, aprono a sé il tesoro della grazia
sacramentale, ove attingere le forze soprannaturali occorrenti
ad adempiere le proprie parti ed i propri doveri fedelmente,
santamente, con perseveranza fino alla morte.
43.
Questo sacramento infatti in coloro che non vi oppongono
positivo ostacolo, non solo accresce il principio di vita
soprannaturale, cioè la grazia santificante, ma vi aggiunge
ancora altri doni speciali, disposizioni e germi di grazia,
come nuovo vigore e perfezione alle forze della natura,
affinché i coniugi possano non solo bene intendere, ma intimamente
sentire, con ferma convinzione e risoluta volontà stimare
e adempiere quanto appartiene allo stato coniugale e ai
suoi fini e doveri; ed a tale effetto da ultimo conferisce
il diritto all'aiuto attuale della grazia, ogni qualvolta
ne abbiano bisogno per adempiere agli obblighi di questo
stato.
La
cooperazione dei coniugi alla grazia
44.
Poiché però è legge di provvidenza divina nell'ordine soprannaturale,
che dai sacramenti, ricevuti dopo l'uso di ragione, l'uomo
non tragga tutto intero il loro frutto, quando non cooperi
alla grazia, così anche la grazia propria del matrimonio
rimarrebbe in gran parte come talento inutile sepolto sotterra,
qualora i coniugi non adoperassero le forze soprannaturali,
trascurando di coltivare e far fruttificare i preziosi semi
della grazia. Che se al contrario, si impegnino quanto è
in loro, di bene cooperare, potranno sopportare i pesi dello
stato proprio, adempiere i doveri, e dalla potenza di così
grande sacramento si sentiranno ravvalorati, santificati
e come consacrati. Poiché, come insegna S. Agostino, poiché
per i sacramenti del battesimo d dell'ordine l'uomo viene
rispettivamente designato ed aiutato o a condurre vita cristiana
o ad esercitare l'ufficio sacerdotale, né l'aiuto sacramentale
di quelli mai gli mancherà, così in modo simile (sebbene
senza il carattere sacramentale), i fedeli uniti una volta
col vincolo del matrimonio, non potranno mai essere privati
né dall'aiuto né dal legame sacramentale. Che, anzi, soggiunge
lo stesso santo Dottore, quel vincolo sacro, qualora cadessero
in adulterio, se lo porterebbero con sé, quantunque non
più alla gloria della grazia, ma nella pena della colpa,
« a quel modo che l'anima dell'apostata, quasi separandosi
dal coniugio di Cristo, anche dopo aver perduta la fede,
non perde il sacramento della fede ricevuto nel lavacro
della rigenerazione » (42).
45.
Gli stessi coniugi poi, dall'aureo vincolo del sacramento
non incatenati ma adorni, non impacciati ma rinvigoriti,
si adopreranno con tutte le forze a far sì che il loro connubio,
non solamente per la proprietà e il significato del sacramento,
ma anche per il loro spirito e la condotta della loro vita
sia sempre e rimanga immagine viva di quell'unione fecondissima
di Cristo con la sua Chiesa, che è certamente venerando
mistero di amore perfettissimo.
46.
Che se tutte queste verità, venerabili fratelli, si considerino
con ponderatezza e fede viva, se questi preziosi beni del
matrimonio, la prole, la fede e il sacramento, siano messi
nella debita luce, è impossibile non restare ammirati della
sapienza, santità e bontà divina, la quale con tanta larghezza
provvide insieme e a mantenere la dignità e la felicità
dei coniugi, e ad ottenere la conservazione e propagazione
del genere umano mediante la sola casta e sacra unione
del vincolo nuziale.
PARTE SECONDA
ERRORI
E VIZI CONTRARI AL MATRIMONIO.
L'OBBLIGO
DI VIGILARE SULLA SANA DOTTRINA
47.
Nel ponderare, venerabili fratelli, il pregio così grande
delle caste nozze, tanto più ci appare doloroso il vedere
come questa divina istituzione, in questi nostri tempi soprattutto,
sia spesso e facilmente disprezzata e vilipesa.
È
un fatto, in verità, che non più di nascosto e nelle tenebre,
ma apertamente, messo da parte ogni senso di pudore, così
a parole, come per scritto, con rappresentazioni teatrali
di ogni specie, con romanzi, con novelle e racconti ameni,
con proiezioni cinematografiche, con discorsi radiofonici,
infine, con tutti i trovati più recenti della scienza,
è calpestata e derisa la santità del matrimonio, e invece
si lodano divorzi, adulteri e i vizi più turpi o se non
altro si dipingono con tali colori che sembra si vogliano
far comparire scevri d'ogni macchia ed infamia. Né mancano
libri, che si decantano come scientifici, ma che, in verità,
della scienza sovente altro non hanno che una certa qual
tintura, con l'intento di potersi più agevolmente insinuare
negli animi. E le dottrine da essi difese, si spacciano
quali meraviglie dell'ingegno moderno, cioè di quell'ingegno
che si vanta come amante solo della verità, di « essersi
emancipato » da tutti i vecchi pregiudizi fra i quali annovera
e bandisce anche la dottrina tradizionale cristiana del
matrimonio.
Anzi,
tali massime si fanno penetrare fra ogni condizione di persone,
ricchi e poveri, operai e padroni, dotti e ignoranti, liberi
e coniugati, credenti e nemici di Dio, adulti e giovani;
a questi soprattutto, come a più facile preda, si tendono
i lacci più pericolosi.
48.
Certo, non tutti i fautori di queste nuove massime giungono
a tutte le ultime conseguenze della sfrenata libidine;
vi sono di quelli che, sforzandosi di arrestarsi come a
mezzo della china, vorrebbero far qualche concessione ai
tempi nostri, solamente quanto ad alcuni precetti della
legge divina e naturale. Ma questi pure non sono altro che
mandatari, più o meno colpevoli di quell'insidiosissimo
nemico, che sempre si adopera a seminare zizzania in mezzo
al frumento (43).
49.
Noi pertanto, che il Padre di famiglia ha posto a custodia
del proprio campo, e perciò siamo obbligati dall'obbligo
sacrosanto di vigilare che il buon seme non sia soffocato
dalle cattive erbe, stimiamo a noi rivolte dallo Spirito
Santo quelle gravissime parole, con le quali l'apostolo
Paolo esortava il suo diletto Timoteo: « Ma tu veglia,
adempi il tuo ministero [...] predica la parola, insisti
a tempo, fuori di tempo: riprendi, supplica, esorta con
ogni pazienza e dottrina » (44).
E
poiché, ad evitare le frodi del nemico, è anzitutto necessario
di scoprirle e giova molto avvisare gl'incauti dei suoi
inganni, non possiamo del tutto tacerne, per il bene e la
salute delle anime, sebbene preferiremmo nemmeno nominare
simili malvagità « come conviene ai santi » (45).
Le
sorgenti degli errori: il matrimonio invenzione umana
50.
E per incominciare dalle fonti stesse di tali mali, la loro
principale radice sta nel discettare di certuni che il matrimonio
non ha origine da divina istituzione, né è stato da Nostro
Signor Gesù Cristo elevato alla dignità di sacramento,
ma è una invenzione umana. Altri sostengono di non averne
riconosciuto alcun indizio nella stessa natura e nelle leggi
da cui è retto, ma di avervi trovato soltanto la facoltà
generativa, e ad essa unito un forte impulso ad adempierla,
come che sia; vi sono, nondimeno, di quelli che riconoscono
nella natura umana alcuni inizi o, vogliamo dire, germi
di un vero matrimonio, nel senso che se gli uomini non si
congiungessero con qualche fermezza di vincolo, non si
sarebbe provveduto a sufficienza alla dignità dei coniugi
e al fine naturale della propagazione e della educazione
della prole. E nondimeno anche costoro insegnano che lo
stesso matrimonio, come istituto che è al disopra di quei
germi, col concorso di varie cause, è stato escogitato dalla
sola mente umana, ed istituito dalla sola volontà degli
uomini.
Le
gravi conseguenze di questi errori
51.
Ma quanto grave sia l'errore di tutti costoro, e come essi
vergognosamente deviino dalle norme dell'onestà, già si
comprende da quanto, in questa nostra lettera, abbiamo esposto
intorno alla origine e alla natura del matrimonio, e dei
fini e dei beni ad esso propri. E che queste siano dannosissime
invenzioni, appare ancora dalle conseguenze che gli stessi
loro propugnatori deducono: che essendo le leggi, le istituzioni,
le consuetudini dalle quali è regolato il matrimonio, nate
solo dalla volontà degli uomini, a questa soltanto soggiacciono;
quindi esse si potranno e dovranno stabilire, modificare,
abrogare a piacere degli uomini e secondo le esigenze delle
condizioni umane; e quanto alla virtù generativa, come quella
che si fonda nella stessa natura, insegnano che è più sacra
e più ampia dello stesso matrimonio: si può quindi adoperare
sia dentro sia fuori dei confini della vita matrimoniale,
anche senza tener conto dei fini del matrimonio, come se
il libertinaggio di un'immonda meretrice godesse quasi
gli stessi diritti che la casta maternità della legittima
consorte.
52.
Muovendo da tali principi, alcuni giunsero al punto di inventare
altre forme di unione, adatte, come essi credono, alle presenti
condizioni degli uomini e dei tempi, e che propongono quasi
nuove forme di matrimonio: l'uno « temporaneo », l'altro
« a esperimento », un terzo che chiamano « amichevole »,
e che si attribuisce la piena libertà e tutti i diritti
del matrimonio, tolto il vincolo indissolubile ed esclusa
la prole, se non nel caso in cui le parti vengano poi a
trasformare quella comunione di vita e di consuetudine
in matrimonio di pieno diritto.
53.
E ciò che è peggio, non mancano di quelli, i quali pretendono
e si adoperano perché simili abominazioni siano rese onorevoli
dall'intervento delle leggi o, se non altro, vengano scusate
in forza delle pubbliche consuetudini di popoli e delle
loro istituzioni; e sembra non sospettino nemmeno che simili
cose, lungi dal potersi esaltare quali conquiste della cultura
moderna, di cui menano sì gran vanto, sono invece aberrazioni
nefande, che ridurrebbero senza dubbio anche le nazioni
civili agli usi barbarici di alcuni popoli selvaggi.
a)
Contro la fecondità
La
contraccezione e la dottrina cattolica
54.
Ma, per venire ormai, venerabili fratelli, a trattare dei
singoli punti che si oppongono ai diversi beni del matrimonio,
il primo riguarda la prole, che molti osano chiamare molesto
peso del matrimonio e affermano doversi studiosamente evitare
dai coniugi, non già con l'onesta continenza, permessa anche
nel matrimonio, quando l'uno e l'altro coniuge vi consentano,
ma viziando l'atto naturale. E alcuni si arrogano questa
nefasta licenza perché, aborrendo dalle cure della prole,
bramano soltanto soddisfare le loro voglie, senza alcun
peso; altri allegano a propria scusa la incapacità di osservare
la continenza, e la impossibilità di ammettere la prole
a causa delle difficoltà proprie, o di quelle della madre,
o di quelle economiche della famiglia.
55.
Senonché, non vi può essere ragione alcuna, sia pur gravissima,
che valga a rendere conforme a natura ed onesto ciò che
è intrinsecamente contro natura. E poiché l'atto del coniuge
è, di sua propria natura, diretto alla generazione della
prole, coloro che nell'usarne lo rendono studiosamente incapace
di questa conseguenza, operano contro natura, e compiono
un'azione turpe e intrinsecamente disonesta.
56.
Non reca perciò meraviglia se la Maestà divina, come attestano
le stesse Sacre Scritture, abbia in sommo odio tale colpa
nefanda e l'abbia talvolta castigata con la pena di morte,
come ricorda S. Agostino: « Perché illecitamente e disonestamente
si sta anche con la legittima sposa, quando si impedisce
il frutto della prole. Così operava Onan, figlio di Giuda,
e per tal motivo Dio lo tolse di vita » (46).
57.
Pertanto, essendovi alcuni che, abbandonando manifestamente
la cristiana dottrina, insegnata fin dalle origini, né mai
modificata, hanno ai giorni nostri, in questa materia, preteso
pubblicamente proclamarne un'altra, la Chiesa cattolica,
cui lo stesso Dio affidò il mandato di insegnare, e difendere
la purità e la onestà dei costumi, constatando tanta corruzione
dei costumi, al fine di preservare la castità del patto
matrimoniale da tanta turpitudine, proclama altamente, per
mezzo della nostra parola, in segno della sua divina missione,
e nuovamente sentenzia: che qualsiasi uso del matrimonio,
in cui per la umana malizia l'atto sia destituito della
sua naturale virtù procreatrice, va contro la legge di
Dio e della natura, e che coloro che osino commettere tali
azioni, si rendono rei di colpa grave.
58.
Per ciò, come vuole la nostra suprema autorità e la cura
affidataci della salute di tutte le anime, ammoniamo i sacerdoti
che sono impegnati ad ascoltare le confessioni e tutti gli
altri che hanno cura d'anime, che non lascino errare i fedeli
a sé affidati, in un punto tanto grave della legge di Dio,
e molto più che custodiscano se stessi immuni da queste
perniciose dottrine, e ad esse, in qualsiasi maniera, non
si rendano conniventi. Che se qualche confessore o pastore
delle anime, che Dio non permetta, inducesse egli stesso
in simili errori i fedeli a sé affidati, o, se non altro,
ve li confermasse, sia con approvarli sia colpevolmente
tacendo, sappia di dover rendere severo conto a Dio, giudice
supremo, del suo ufficio tradito, e stimi rivolte a sé le
parole di Cristo: « Sono ciechi, e l'uno e l'altro cadranno
nella fossa » (47).
59.
Quanto poi ai motivi che li inducono a difendere un uso
perverso del matrimonio, questi non di rado - per tacere
di quelli che tornano a loro vergogna - sono immaginari
o esagerati. Nondimeno la Chiesa, pia madre, intende benissimo
e apprende al vivo le difficoltà circa la salute della madre
e il suo pericolo per la vita stessa.
E
chi mai potrebbe, se non con viva commiserazione, ponderarle?
Chi non sarebbe preso da ammirazione somma, al vedere una
madre offrirsi, con fortezza eroica, a morte quasi certa,
pur di risparmiare la vita alla prole già concepita? Tutto
ciò che ella avrà sofferto, per adempiere perfettamente
l'ufficio che la natura le affidò, solo Dio ricchissimo
e misericordiosissimo potrà a lei retribuirlo, e, senza
dubbio, darà non solo la misura colma, ma anche sovrabbondante
(48).
Situazioni
particolari
60.
Ed anche sa bene la santa Chiesa, che non di rado uno dei
coniugi subisce piuttosto il peccato, anziché esserne causa,
quando per ragione veramente grave, permette la perversione
dell'ordine dovuto, alla quale pure non consente, e di cui
quindi non è colpevole, purché memore, anche in tal caso,
delle leggi della carità, non trascuri di dissuadere il
coniuge dal peccato e allontanarlo da esso. Né si può dire
che operino contro l'ordine di natura quei coniugi, che
usano del loro diritto nel modo debito e naturale, anche
se per cause naturali, sia di tempo, sia di altre difettose
circostanze, non ne possa nascere una nuova vita. Poiché,
sia nello stesso matrimonio, sia nell'uso del diritto matrimoniale,
sono contenuti anche fini secondari, come sono il mutuo
aiuto e l'affetto vicendevole da fomentare e la quiete
della concupiscenza; fini che ai coniugi non è proibito
di volere, purché sia sempre rispettata la natura intrinseca
dell'atto e, per conseguenza, la sua subordinazione al
fine principale.
61.
Penetrano pure nell'intimo dell'animo nostro i lamenti
di quei coniugi che oppressi duramente da mancanza di mezzi,
provano difficoltà gravissima a mantenere la loro prole.
Con
tutto ciò bisogna attentamente vigilare, perché le deplorevoli
condizioni delle cose materiali non siano occasione di un
errore ben più deplorevole. Giacché non possono mai darsi
difficoltà di tanta gravità, che valgano a dispensare dai
comandamenti di Dio, che proibiscono ogni atto che sia cattivo
di sua natura; e, in qualsiasi condizione, possono sempre
i coniugi, sostenuti dalla grazia di Dio, compiere fedelmente
l'ufficio loro e conservare nel matrimonio, la castità pura
da macchia tanto infame; perché resta ferma la verità della
fede cristiana, proposta dal magistero del Concilio di Trento:
« Nessuno ardisca pronunciare quel detto temerario, condannato
dai Padri, sotto la minaccia di anatema, che per l'uomo
giustificato i comandamenti di Dio siano impossibili ad
osservarsi. Poiché Dio non comanda cose impossibili, ma
nel comandare ammonisce di fare ciò che tu puoi e chiedere
ciò che non puoi, e aiuta perché tu possa » (49). E questa
dottrina fu dalla Chiesa solennemente ripetuta e confermata
nella condanna dell'eresia giansenistica, che aveva osato
bestemmiare contro la bontà di Dio dicendo che « alcuni
precetti di Dio agli uomini giusti, che pur vogliono e procurano
di osservarli, sono impossibili secondo le forze che hanno
al presente: e loro manca la grazia, che li renda possibili
» (50).
L'aborto
62.
Ma dobbiamo ricordare pure, venerabili fratelli, l'altro
gravissimo delitto, col quale si attenta alla vita della
prole, chiusa ancora nel seno materno. Per alcuni la cosa
è lecita e lasciata al beneplacito della madre e del padre;
per altri è invece proibita, salvo il caso in cui si diano
ben gravi ragioni, che chiamano col nome di « indicazione
» medica, sociale, eugenica. Costoro tutti richiedono che,
quanto alle pene con cui le leggi dello Stato sanciscono
la proibizione di uccidere la prole generata, ma non venuta
ancora alla luce, le pubbliche leggi riconoscano la « indicazione
», secondo che ciascuno a modo suo la difende, e la dichiarino
libera da qualsiasi pena. Che anzi, non mancano di quelli
i quali domandano che le pubbliche autorità prestino il
loro aiuto in simili operazioni apportatrici di morte;
enormità che, purtroppo, in qualche luogo, si commette frequentemente,
come è noto.
63.
Per quanto riguarda la « indicazione medica terapeutica
» - per adoperare le loro stesse parole - già abbiamo detto,
venerabili fratelli, quanta compassione noi sentiamo per
la madre, la quale, per ufficio di natura, si trovi esposta
a gravi pericoli, sia della salute, sia della stessa vita:
ma quale ragione potrà mai avere la forza di rendere scusabile,
in qualsiasi modo, la diretta uccisione dell'innocente?
Perché qui si tratta appunto di questa.
64.
Sia che si infligga alla madre, sia che si cagioni alla
prole, è sempre contro il comando di Dio e la voce stessa
della natura: « Non ucciderai » (51). È infatti ugualmente
sacra la vita dell'una e dell'altra, a distruggere la quale
non potrà mai concedersi potere alcuno, nemmeno all'autorità
pubblica. E, con somma leggerezza, questo potere si deriverebbe
contro innocenti, dal diritto di spada, che vale solo contro
i rei; né ha qui luogo il diritto di difesa, fino al sangue,
contro l'ingiusto aggressore. Chi, infatti, chiamerebbe
ingiusto aggressore una innocente creaturina? Né può esistere,
in alcun modo, il diritto che dicono « diritto di estrema
necessità » e che possa giungere fino all'uccisione diretta
dell'innocente. Pertanto i medici retti e capaci si adoperano
lodevolmente a difendere e conservare sia la vita della
madre, come quella della prole; per contrario sarebbero
indegnissimi del nobile titolo e vanto di medici, coloro
che, sotto l'apparenza di usare l'arte medica, o per malintesa
pietà, mettessero o la madre o la prole in pericolo di morte.
65.
E tutto ciò pienamente s'accorda con le severe parole del
vescovo d'Ippona, con le quali inveisce contro quei coniugi
depravati, che cercano di evitare la prole; ed ove non ottengano
l'intento, non temono di ucciderla.
«
Talvolta, dice, questa crudeltà impura o impurità crudele
giunge fino al punto di ricorrere ai veleni atti a procurare
la sterilità, e se non vi riesce, a estinguere con qualche
mezzo il frutto concepito e a liberarsene, bramando che
la propria prole muoia prima di vivere, o se già viveva
nel materno seno, sia uccisa prima di nascere. Per certo,
se ambedue sono tali, non sono coniugi e se tali furono
fin da principio, non si congiunsero per connubio, ma piuttosto
per illecito commercio; se poi tali non sono tutti e due,
oso dire: o che ella, in qualche modo, si prostituisce al
marito, o che egli si rende adultero verso di lei » (52).
66.
Quanto poi alla « indicazione » sociale ed eugenica, le
cose che si propongono, con mezzi leciti e onesti e dentro
i dovuti confini, possono sì, e devono essere prese in considerazione;
ma quanto al voler provvedere alla necessità, a cui si appoggiano,
con la uccisione degli innocenti, ripugna alla ragione ed
è contrario al precetto divino, promulgato pure dalla sentenza
apostolica. « Non si devono fare mali per conseguire beni
» (53).
67.
A coloro, infine, che tengono il supremo governo delle
nazioni, e ne sono legislatori, non è lecito dimenticare
che è dovere dell'autorità pubblica di difendere con opportune
leggi e con la sanzione di pene, la vita degli innocenti;
e ciò tanto maggiormente, quanto meno valgono a difendersi
quelli la cui vita è in pericolo, e alla quale si attenta;
e fra essi, certo, sono da annoverare, anzitutto, i bambini
ancora nel seno materno. Che se i pubblici governanti non
solo non prendono la difesa di quelle creature, ma anzi
con leggi e con decreti pubblici le lasciano, o piuttosto
le mettono in mano dei medici o d'altri, perché le uccidano,
si rammentino che Dio è giudice e vendicatore del sangue
innocente, il quale dalla terra grida verso il cielo (54).
Indicazione
eugenetica e ingerenza dello Stato
68.
Si deve poi, da ultimo, riprovare quella prassi dannosa,
che riguarda per sé il diritto naturale dell'uomo a contrarre
matrimonio, ma che appartiene pure, con qualche vera ragione,
al bene della prole. Vi sono infatti alcuni, che troppo
solleciti dei fini eugenici, non si contentano di dare alcuni
consigli igienici, atti a procurare più sicuramente la salute
e il vigore della futura prole - il che, certo, non è contrario
alla retta ragione - ma vanno così innanzi, da anteporre
1'« eugenico » a qualsiasi altro fine, anche di ordine più
alto, e pretendono che l'autorità pubblica vieti il matrimonio
a tutti coloro che, secondo i procedimenti della propria
scienza e le sue congetture, credono che, per via di trasmissione
ereditaria, genereranno prole difettosa, anche se siano,
per sé, capaci di contrarre matrimonio. Che anzi vogliono
perfino che essi, per legge, anche se riluttanti, siano,
con l'intervento dei medici, privati di quella naturale
facoltà; né ciò come pena cruenta da infliggersi dalla pubblica
autorità per un delitto commesso, né a prevenire futuri
delitti dei rei, ma contro il giusto e l'onesto, attribuendo
ai magistrati civili un potere che mai ebbero, né mai possono
legittimamente avere.
69.
Tutti coloro che operano in tal modo, malamente dimenticano
che la famiglia è più sacra dello Stato, e che gli uomini,
anzitutto, sono procreati non per la terra e per il tempo,
ma per il cielo e per l'eternità. E non è giusto, certamente,
di accusare di grave colpa uomini, d'altra parte atti al
matrimonio, e che, anche adoperando ogni cura e diligenza,
si prevede che avranno una prole difettosa, se contraggono
nozze: sebbene ad essi spesso convenga dissuaderle.
70.
Le pubbliche autorità, poi, non hanno alcuna potestà diretta
sulle membra dei sudditi; perciò, se non sia intervenuta
colpa alcuna, né vi sia motivo alcuno di infliggere una
pena cruenta, non possono mai, in alcun modo, ledere direttamente
o toccare l'integrità del corpo, né per ragioni eugeniche,
né per qualsiasi altra ragione. Questo insegna pure San
Tommaso d'Aquino, mentre, ponendo la questione se i giudici
umani per prevenire mali futuri possano recar qualche danno
al suddito, lo concede quanto a certi altri mali, ma a ragione
lo nega per quanto riguarda la lesione corporale. « Mai,
secondo il giudizio umano, qualcuno (leve essere condannato,
senza colpa, alla pena di battiture, ad essere ucciso, o
ad essere mutilato o flagellato » (55).
71.
Nel resto, la dottrina cristiana insegna, e la cosa è certissima
anche alla luce della ragione, che ogni singolo essere umano
non ha altro dominio sulle membra del proprio corpo, che
quello che spetta al proprio fine naturale, e che non può
distruggerle o murarle o per altro modo rendersi inetti
alle funzioni naturali, se non nel caso in cui non si può
provvedere per altra via al bene di tutto il corpo.
b)
Contro la fedeltà
72.
Ed ora, per venire all'altro capo di errori che riguardano
la fedeltà coniugale, ogni peccato che si commette a danno
della prole è peccato in qualche modo anche contro la fedeltà
coniugale; perché i beni del matrimonio vanno connessi
l'uno con l'altro. Ma inoltre sono da annoverarsi singolarmente
altrettanti capi di errori e di corruzioni contro la fedeltà
coniugale, quante sono le virtù domestiche che questa fedeltà
abbraccia: la casta fedeltà dell'uno e dell'altro coniuge,
la onesta soggezione della moglie al marito, e finalmente
il saldo e sincero amore tra i due.
Le
relazioni extraconiugali
73.
Corrompono dunque anzitutto la fedeltà coloro che stimano
doversi essere indulgenti verso le idee e i costumi del
nostro tempo, intorno alla falsa e dannosa amicizia con
terze persone, e sostengono doversi in queste relazioni
estranee consentire ai coniugi una certa maggior libertà
di pensare o di operare, e ciò tanto più che (come vanno
dicendo) non pochi hanno una congenita costituzione sessuale,
a cui non possono soddisfare tra gli angusti limiti del
matrimonio monogamico. Quindi quel rigido atteggiamento
d'animo, onde gli onesti coniugi condannano e ricusano ogni
affetto ed atto libidinoso con terza persona, essi la stimano
una antiquata ristrettezza di mente e di cuore o una abbietta
e vile gelosia; e però dicono nulle o da annullare le leggi
penali dello Stato intorno all'obbligo della fedeltà coniugale.
74.
L'animo nobile dei casti coniugi, anche solo per intelligenza
naturale, respinge e disprezza certamente simili errori,
come vanità e brutture, e questa voce della natura è approvata
e confermata dal comandamento di Dio « non fornicare »
(Es. 20, 14), e da quello di Cristo: " Chiunque guarda
una donna per desiderarla, ha già commesso in cuor suo adulterio
con lei » (56). E nessuna consuetudine o cattivo esempio,
nessuna parvenza di progresso umano potrà indebolire la
forza di questo precetto divino. Perché come è sempre il
medesimo « Gesù Cristo ieri ed oggi e nei secoli » (57),
così è sempre la medesima dottrina di Cristo, della quale
non cadrà un punto solo, sino a che tutto sia adempito (58).
L'emancipazione
della donna
75.
Quegli stessi maestri di errori che offuscano il candore
della fedeltà e della castità coniugale, facilmente scalzano
altresì la fedele ed onesta sottomissione della moglie al
marito. E anche più audacemente molti di essi affermano
con leggerezza che quella è una indegna servitù di un coniuge
all'altro: poiché i diritti tra i coniugi sono tutti uguali,
ed essendo violati con la servitù di una parte, costoro
bandiscono superbamente come già fatta o da procurarsi una
certa « emancipazione » della donna. E questa emancipazione
- dicono - deve essere triplice: nella direzione della società
domestica, nell'amministrazione del patrimonio, e nell'esclusione
e soppressione della prole; e la chiamano emancipazione
« sociale », « economica », « fisiologica »; fisiologica
in quanto vogliono che la donna, a seconda della sua libera
volontà, sia o debba essere sciolta dai pesi coniugali,
sia di moglie, sia di madre (e che questa, più che emancipazione,
debba dirsi nefanda scelleratezza, già abbiamo sufficientemente
dichiarato); emancipazione economica, in forza della quale
la moglie all'insaputa e contro il volere del marito, possa
liberamente avere, trattare e amministrare affari suoi privati,
trascurando figli, marito e famiglia; emancipazione infine
sociale, in quanto si rimuovono dalla moglie la cura domestica
sia dei figli come della famiglia, affinché, mettendo questa
da parte, possa assecondare il proprio genio e dedicarsi
agli affari e agli uffici anche pubblici.
76.
Ma neppure questa è vera emancipazione della donna, né è
la ragionevole e dignitosa libertà che si conviene al compito
cristiano e nobile di donna e di moglie; ma piuttosto è
corruzione dell'indole femminile e della dignità materna
e perversione di tutta la famiglia, in quanto il marito
resta privo della moglie, i figli della madre, la casa e
tutta la famiglia della sua sempre vigile custode. Che anzi
questa falsa libertà e innaturale uguaglianza coll'uomo
torna a danno della stessa donna; giacché, se la donna scende
dalla sede veramente regale, a cui, tra le domestiche pareti,
fu dal Vangelo innalzata, presto ricadrà nella vecchia servitù
(se non di apparenza, certo di fatto) e ridiventerà, come
nel paganesimo, un mero oggetto dell'uomo.
77.
Quell'uguaglianza poi di diritti, che tanto si esagera e
si mette innanzi, deve riconoscersi in tutto quello che
è proprio della persona e dignità umana, e che consegue
dal patto nuziale ed è insito nel matrimonio, dove certo,
l'uno e l'altro coniuge godono perfettamente dello stesso
diritto e sono legati da uno stesso dovere; nel resto deve
esservi una certa differenza che è richiesta dal bene stesso
della famiglia e dalla doverosa unità e fermezza dell'ordine
e della società domestica.
78.
Tuttavia se in qualche luogo le condizioni sociali ed economiche
della donna sposata debbono mutarsi alquanto per le mutate
consuetudini e usi della convivenza umana, compete al pubblico
magistrato adattare alle odierne necessità ed esigenze i
diritti civili della moglie, tenuto conto di ciò che è richiesto
dalla diversa indole naturale del sesso femminile, dall'onestà
dei costumi e dal comune bene della famiglia; purché l'ordine
essenziale della società domestica rimanga intatto, in
quanto fu istituito da un'autorità e sapienza più alta della
umana, cioè divina, e non può cambiarsi per leggi pubbliche
o per gusti privati.
Simpatia
e amore
79.
Ma vanno ancor più oltre i recenti sovvertitori del matrimonio,
col sostituire al sincero e solido amore, che è il fondamento
dell'intima dolcezza e felicità coniugale, una certa cieca
compatibilità di carattere e concordia di gusti, che chiamano
simpatia, col cessar della quale sostengono che si rallenta
e si scioglie l'unico vincolo che unisce gli animi. Che
altro mai sarà questo, se non un edificare la casa sopra
la sabbia? Della quale dice Cristo, che appena venga assalita
dai flutti dell'avversità subito vacillerà e cadrà: « E
soffiarono i venti e imperversarono contro quella casa,
ed ella cadde, e fu grande la sua rovina » (59). Al contrario,
la casa che sia stata eretta sulla pietra, cioè sul mutuo
amore tra i coniugi, e rassodata da una consapevole e costante
unione di animi, non sarà mai scossa, né abbattuta, da nessuna
avversità.
c)
Contro il sacramento
Gli
effetti della laicizzazione del matrimonio
80.
Abbiamo fin qui rivendicato, venerabili fratelli, i due
primi eccellentissimi beni del matrimonio cristiano, insidiati
da sovvertitori della società odierna. Ma siccome questi
sono preceduti di gran lunga da un terzo bene, quello del
« Sacramento », così non ci fa meraviglia il vedere che
anzitutto questa bontà ed eccellenza sia (la costoro molto
più vivacemente impugnata. E anzitutto insegnano che il
matrimonio è cosa totalmente e tutta puramente civile e
in nessun modo da demandarsi alla società religiosa, cioè
alla Chiesa di Cristo, ma soltanto alla società civile;
e soggiungono inoltre che il legame nuziale dev'essere affrancato
da ogni legame d'indissolubilità, col tollerare e addirittura
col sancire per via di legge le separazioni, ossia i divorzi
dei coniugi; e così il matrimonio, spogliato di ogni santità,
è incluso fra le cose profane e civili.
81.
Come prima e principale cosa stabiliscono che l'atto civile
sia da ritenersi quale vero contratto nuziale (e lo chiamano
comunemente « matrimonio civile »); l'atto religioso poi
sia una pura aggiunta, o al più da permettersi al popolo
superstizioso. Poi vogliono che senza rimprovero di alcuno
sia lecito il matrimonio tra cattolici ed acattolici, non
avendo riguardo alla religione e senza chiedere il consenso
dell'autorità religiosa. Un'altra cosa, che viene di conseguenza,
consiste nello scusare i divorzi fatti, e nel lodare e propugnare
quelle leggi civili, che favoriscono lo scioglimento del
vincolo stesso.
Natura
religiosa del matrimonio
82.
Per quanto riguarda la natura religiosa di qualsiasi matrimonio,
e molto più del matrimonio cristiano che è altresì sacramento,
avendo Leone XIII largamente trattato e motivato con gravi
argomenti quello che in questa materia è da notare, rimandiamo
all'enciclica che noi più volte abbiamo citata e apertamente
dichiarata nostra. Qui stimiamo dover ripetere soltanto
pochi punti.
83.
Anche con la sola luce della ragione, specialmente se si
voglia esaminare gli antichi monumenti della storia, e interrogare
la costante coscienza dei popoli, e consultare le istituzioni
e i costumi di tutte le genti, si può chiaramente affermare
che allo stesso matrimonio naturale è inerente qualche
cosa di sacro e di religioso, « non sopravvenuto, ma congenito,
non ricevuto dagli uomini, ma inserito dalla natura », avendo
il matrimonio « Dio per autore, ed essendo stato, fin da
principio, una tal quale figura dell'Incarnazione del Verbo
di Dio » (60). La ragione sacra del matrimonio, che va intimamente
connessa con la religione e con l'ordine delle cose sacre,
risulta sia dalla sua origine divina, che abbiamo ricordato,
sia dal suo fine, che è generare ed educare a Dio la prole
ed anche condurre a Dio i coniugi mediante l'amore cristiano
e il vicendevole aiuto; sia finalmente dal compito stesso
naturale del matrimonio, voluto dalla provvida mente di
Dio Creatore, per essere come un tramite con cui si trasmette
la vita, da parte dei genitori che sono quasi ministri dell'onnipotenza
divina. A tutto questo si aggiunge la nuova ragione di dignità
derivante dal sacramento, in grazia del quale il matrimonio
cristiano è divenuto di gran lunga più nobile ed è stato
elevato a tanta eccellenza, da apparite all'Apostolo un
grande mistero, in tutto onorabile (61).
84.
Questa natura religiosa del matrimonio e il suo significato
della grazia e della unione fra Gesù Cristo e la Chiesa,
richiede dai futuri sposi una santa riverenza per le nozze
cristiane e un santo amore e zelo perché il matrimonio,
che stanno per contrarre, si avvicini il più possibile al
modello di Cristo e della Chiesa.
Il
matrimonio misto
85.
Molto mancano su questo punto, e talora mettendo in pericolo
la loro salvezza eterna, coloro che, senza gravi motivi,
contraggono matrimonio misto. Da tali matrimoni misti il
prudente amore materno della Chiesa distoglie i fedeli per
gravissime ragioni, come risulta da molti documenti compresi
in quel canone del Codice di diritto canonico, dove si legge:
« La Chiesa con ogni serietà vieta dappertutto, che si contragga
matrimonio tra due persone battezzate, delle quali una sia
cattolica, l'altra appartenente a setta eretica, o scismatica;
se poi vi è pericolo di perversione del coniuge cattolico
e della prole, il matrimonio è vietato dalla stessa legge
divina » (62). Ed anche quando la Chiesa si induce, viste
le circostanze dei tempi, delle cose e delle persone, a
concedere la dispensa da queste severe disposizioni (salvo
il diritto divino e rimosso con opportune garanzie, per
quanto è possibile, il pericolo di perversione), può difficilmente
avvenire che il coniuge cattolico non abbia a risentire
qualche danno da tale matrimonio.
Da
esso non raramente deriva nei discendenti una dolorosa
defezione dalla religione, o almeno il cadere facilmente
nell'indifferenza religiosa, vicinissima alla incredulità
ed alla empietà. Inoltre, in questi matrimoni misti, è resa
molto più difficile quella viva unione degli animi, la quale
deve imitare il mistero testé ricordato, cioè la misteriosa
unione della Chiesa con Cristo.
86.
Poiché verrà a mancare facilmente la stretta unione degli
animi la quale, com'è segno e nota distintiva della Chiesa
di Cristo, così deve essere distintivo, decoro ed ornamento
del coniuge cristiano. Infatti suole sciogliersi o almeno
rallentarsi il vincolo dei cuori, dove vi è diversità di
pensiero e di affetto circa le cose più alte e supreme venerate
dall'uomo, cioè nelle verità e nei sentimenti religiosi.
Quindi c'è il pericolo che languisca l'amore tra i coniugi
e vada in rovina la pace e la felicità della famiglia, la
quale fiorisce principalmente dall'unità dei cuori. E così
già da tanti secoli, l'antico Diritto Romano aveva definito:
« Il matrimonio è la congiunzione dell'uomo e della donna
nel consorzio di tutta la vita e nella comunione del diritto
divino ed umano » (63).
Il
divorzio
87.
Ma quello che soprattutto impedisce la restaurazione e la
perfezione del matrimonio stabilito da Cristo Redentore,
è, come avvertimmo, venerabili fratelli, la sempre crescente
facilità dei divorzi. Che anzi, gli odierni fautori del
neopaganesimo, per nulla fatti saggi dall'esperienza, combattono
sempre più decisamente la sacra indissolubilità del matrimonio
e le leggi che la sostengono, e fanno di tutto perché sia
dichiarato lecito il divorzio, affinché una legge nuova
e più umana sostituisca le leggi antiquate e sorpassate.
I
motivi addotti
88.
Essi presentano molte e varie ragioni per il divorzio; alcune
provenienti da vizio o da colpa delle persone, altre inerenti
alle cose stesse (le une si dicono soggettive e le altre
oggettive); in una parola, tutto quello che rende più aspra
ed ingrata la indivisibile convivenza. E pretendono di dimostrare
queste ragioni in molti modi: anzitutto per il bene di ambedue
i coniugi, sia dell'innocente, il quale ha perciò il diritto
di separarsi dal coniuge colpevole, sia del colpevole di
delitti, che per questo appunto deve essere separato da
una unione ingrata e forzata; poi il bene della prole, la
quale resta priva della sana educazione, essendo troppo
facilmente scandalizzata e allontanata dalla via della
virtù per le discordie e altre colpe dei genitori; infine,
per il bene comune della società, giacché questo richiede
che si sciolgano quei matrimoni i quali non riescono più
ad ottenere il fine inteso dalla natura; e che inoltre la
legge permetta i divorzi sia per prevenire quei delitti
che si possono facilmente temere dalla convivenza di tali
coniugi, sia per evitare che cadano sempre più in ridicolo
i tribunali e l'autorità delle leggi, quando i coniugi,
ad ottenere la desiderata sentenza di divorzio, o commettono
a bella posta quei reati per i quali il giudice può sciogliere
il vincolo a norma di legge, o sfacciatamente mentiscono
e spergiurano di averli commessi, nonostante che il giudice
veda chiaramente lo stato delle cose. Pertanto, essi dicono,
le leggi devono in ogni modo conformarsi a tutte queste
necessità, alle mutate condizioni dei tempi, opinioni degli
uomini, istituzioni e costumi delle nazioni. Questi motivi
singolarmente, e specialmente se considerati tutti insieme,
dimostrerebbero con evidenza che per determinate cause deve
assolutamente concedersi la facoltà di divorzio.
89.
Altri, con più audacia, pensano che il matrimonio, come
contratto puramente privato, deve essere lasciato al consenso
e all'arbitrio privato dei due contraenti, come avviene
degli altri contratti privati; e perciò sostengono che può
essere sciolto per qualsiasi motivo.
La
legge di Dio
90.
Senonché, contro tutte queste stoltezze sta immobile, venerabili
fratelli, la legge di Dio, da Cristo molto ampiamente confermata,
e che non può venire smossa da nessun decreto degli uomini,
opinione di popoli o volontà di legislatori: « Quello che
Dio ha congiunto, l'uomo non separi » (64). E se l'uomo
ingiuriosamente tenta di separarlo, il suo atto è del tutto
nullo, e resta immutabile quanto Cristo apertamente confermò:
« Chiunque rimanda la moglie e ne sposa un'altra, è adultero,
e chi sposa la rimandata dal suo marito, è adultero » (65).
E queste parole di Cristo riguardano qualsiasi matrimonio,
anche quello soltanto naturale e legittimo; giacché ad
ogni vero matrimonio spetta quella indissolubilità, per
la quale esso è sottratto, quanto alla soluzione del vincolo,
sia all'arbitrio delle parti che ad ogni potestà laicale.
91.
E qui deve pur essere ricordato il solenne giudizio con
cui il Concilio Trídentino condannò quelle stesse stoltezze
con l'anatema: « Chiunque dice che il vincolo del matrimonio
può essere sciolto dal coniuge, a causa di eresia o di molesta
coabitazione o di esagerata assenza, sia anatema » (66),
e inoltre: « Chiunque dice che la Chiesa erra quando ha
insegnato e insegna che, secondo la dottrina evangelica
ed apostolica, non può essere sciolto il vincolo del matrimonio
per l'adulterio di uno dei coniugi, e che nessuno dei due,
neanche l'innocente che non diede motivo all'adulterio,
può contrarre un altro matrimonio, vivente l'altro coniuge,
e che commette adulterio, tanto colui il quale, ripudiata
l'adultera, sposa un'altra, quanto colei, che abbandonato
il marito, ne sposa un altro, sia anatema » (67).
92.
Che se non errò né erra la Chiesa in questa sua dottrina,
e perciò è del tutto certo che il vincolo del matrimonio
non può essere sciolto neppure per l'adulterio, ne segue
con evidenza che molto minor valore hanno tutti gli altri
motivi di divorzio molto più deboli, che sogliono o possono
allegarsi, e quindi da non prendere in considerazione.
La
separazione
93.
Del resto, le triplici obiezioni che vengono mosse contro
la saldezza del vincolo sono di facile soluzione. Infatti,
i danni ricordati vengono impediti e i pericoli rimossi,
se in quelle estreme circostanze si permette la separazione
imperfetta dei coniugi, rimanendo cioè intatto il vincolo;
questa separazione è consentita chiaramente dalla legge
della Chiesa nelle chiare parole dei canoni che trattano
della separazione del talamo, della mensa e dell'abitazione
(68). Lo stabilire poi le cause di tale separazione, le
condizioni, il modo e le cautele onde si provveda all'educazione
dei figli e all'incolumità della famiglia e si rimuovano
quanto è possibile tutti i danni derivanti ai coniugi, alla
prole e alla stessa comunità civile, spetta alle leggi sacre
e, almeno in parte, anche alle leggi civili, in ciò che
attiene alle cose e agli effetti civili.
Conseguenze
del divorzio
94.
Tutti gli argomenti poi, che sogliono portarsi e sopra abbiamo
toccati, a dimostrare la indissolubilità del matrimonio,
valgono chiaramente con uguale forza ad escludere non solamente
la necessità, ma anche ogni facoltà o concessione di divorzio.
Inoltre quanti sono gli eccellenti vantaggi che militano
per la indissolubilità, altrettanti all'opposto appaiono
i danni del divorzio, danni gravissimi agli individui e
a tutta la convivenza umana.
95.
E, per valerci di nuovo della dottrina del nostro predecessore,
è necessario osservare che quanta abbondanza di beni contiene
in sé la fermezza indissolubile del matrimonio, altrettanto
abbondanza di mali portano con sé i divorzi. Da una parte,
con la fermezza del vincolo, i matrimoni sono pienamente
sicuri; dall'altra invece, con la possibilità e anzi probabilità
del divorzio, il legame nuziale diventa mutevole o almeno
soggetto ad ansietà e sospetti. Da una parte viene mirabilmente
consolidata la mutua benevolenza e comunione di beni, dall'altra
deplorevolmente indebolita per l'offerta facoltà di separarsi.
Da una parte valide difese alla fedeltà dei coniugi, dall'altra
perniciosi incitamenti all'infedeltà. Da una parte la procreazione,
protezione ed educazione della prole efficacemente promossa,
dall'altra sempre esposta ai più gravi danni. Da una parte
chiusa l'entrata molteplice alle discordie tra le famiglie
e i parenti; dall'altra se ne dà più frequente occasione.
Dall'una più facilmente sopiti i germi di discordie, dall'altra
più copiosamente e largamente seminati. Dall'una massimamente
reintegrata e felicemente restaurata la dignità e i compiti
della donna nella famiglia e nella società; dall'altra
indegnamente depressa, esposta com'è la sposa al pericolo
di « venire abbandonata dopo di aver servito alla passione
dell'uomo » (69).
96.
E poiché a distruggere le famiglie - per concludere con
le gravissime parole di Leone XIII - « ed abbattere la potenza
dei regni, niente ha maggior forza che la corruzione dei
costumi, è facilmente comprensibile che alla prosperità
delle famiglie e delle nazioni sono molto negativi i divorzi,
i quali nascono da consuetudini depravate, e come ne attesta
l'esperienza, aprono l'accesso ad una sempre maggiore corruzione
del costume pubblico e privato. E questi mali appariranno
anche più gravi se si riflette che non vi sarà mai alcun
freno così potente che valga a contenere entro certi e prestabiliti
confini la licenza dei divorzi una volta concessa. Se è
grande la forza degli esempi, è maggiore quella delle passioni
per tali eccitamenti: avverrà certo che la sfrenata voglia
dei divorzi, serpeggiando sempre più largamente, invada
l'animo di moltissimi come malattia che si sparge per contagio,
o come torrente che, rotti i ripari, trabocca » (70).
97.
E perciò, come nell'enciclica stessa si legge, « se non
si muta parere, le famiglie e la società umana dovranno
stare in perpetuo timore di essere travolte nel rivolgimento
e stampiglio di tutte le cose » (71). Orbene, la corruzione
tutt'oggi crescente e l'incredibile depravazione della famiglia
nelle regioni pienamente dominate dal comunismo, ben dimostrano
con quanta verità tutto ciò sia stato pronunziato cinquant'anni
fa.
PARTE
TERZA
RESTAURAZIONE
CRISTIANA DEL MATRIMONIO
98.
Finora, venerabili fratelli, abbiamo con venerazione ammirato
le disposizioni date dal sapientissimo Creatore e Redentore
del genere umano in ordine al matrimonio, addolorati in
pari tempo di vedere così spesso rese vane e calpestate
tali sante intenzioni della divina Bontà dalle passioni,
dagli errori e dai vizi degli uomini. È quindi naturale
che noi rivolgiamo la sollecitudine paterna dell'animo nostro
a trovare rimedi opportuni ad estirpare interamente i dannosissimi
abusi già ricordati, e a rendere dappertutto al matrimonio
il dovuto rispetto.
Il
piano di Dio sul matrimonio
99.
Gioverà a ciò principalmente il ricordare quella massima
certissima, che è comunemente ammessa dalla sana filosofia
e dalla sacra teologia: che per ricondurre al loro stato
originario, secondo la loro natura, le cose che hanno deviato
dalla rettitudine, non vi è altra via che di riportarle
conformi alla ragione divina la quale, come insegna l'Angelico
(72), è l'esemplare della perfetta rettitudine. Per questo
il nostro predecessore di felice memoria Leone XIII, ben
a ragione, incalzava i naturalisti con queste gravissime
parole: « È legge divinamente sancita che le cose istituite
dalla natura e da Dio, si sperimentino da noi tanto più
utili e salutari, quanto più rimangono intere ed immutabili
nel loro stato naturale: poiché Dio creatore di tutte le
cose ben conobbe ciò che è utile alla istituzione e al mantenimento
di ciascuna, e con la sua volontà e intelligenza le ha ordinate
in modo che ognuna debba convenientemente raggiungere il
suo fine. Ma se la temerarietà e malvagità degli uomini
mutano e sconvolgono l'ordine delle cose provvidamente
stabilito, allora anche le cose con somma sapienza ed altrettanta
utilità istituite o cominciano a nuocere, o cessano di
giovare, sia perché col mutare abbiano perduta la virtù
di far bene, sia perché Dio stesso voglia prendere questi
castighi dell'orgoglio e dell'audacia dei mortali » (73).
È
dunque necessario, per ricondurre il retto ordine della
materia matrimoniale, che tutti considerino il disegno divino
intorno al matrimonio e cerchino di conformarsi ad esso.
Sottomettersi
a Dio
100.
E poiché tale studio è soprattutto contrastato dalla forza
della concupiscenza che è senza dubbio la ragione principale
per cui si pecca contro le sante leggi coniugali, e non
potendo l'uomo tener soggette a sé le passioni se prima
non sottomette sé a Dio, a ciò bisogna anzitutto rivolgere
le cure secondo l'ordine divinamente stabilito. È legge
inderogabile che chi vive soggetto a Dio veda con l'aiuto
della divina grazia assoggettarsi a sé le passioni e la
concupiscenza, ed al contrario chi è ribelle a Dio, esperimenti
con dolore l'intera lotta delle passioni violente. Né ciò
va senza una sapiente disposizione, come dimostra S. Agostino:
« Infatti è giusto che l'inferiore si assoggetti al superiore;
in modo che chi vuole a sé soggetto chi è sotto di sé, debba
a sua volta star soggetto a chi è sopra di sé. Riconosci
l'ordine, cerca la pace! Tu a Dio: e la carne a te. Che
cosa di più giusto? che cosa di più bello? Tu al maggiore,
a te il minore; servi tu a Colui che creò te, perché a
te serva ciò che è stato creato per te. Bada però, l'ordine
non intendiamolo, non proponiamolo così: "A te la carne,
e tu a Dio", bensì "Tu a Dio, e la carne a te!"
e se trascuri il "Tu a Dio", non raggiungerai
mai 1'"A te la carne". Tu che non ubbidisci al
Signore, sei tormentato dal servo » (74).
Profonda
religiosità dei coniugi
101.
Tale ordinamento della divina Sapienza è pure attestato,
per ispirazione dello Spirito Santo, dal santo Dottore delle
Genti, dove, a proposito dei sapienti antichi i quali ricusavano
di prestare culto e venerazione al Creatore dell'universo
da essi ben conosciuto, si esprime così: « Per questo Dio
li diede in balia di ignominiose passioni » (75), perché
« Dio resiste ai superbi e dà la sua grazia agli umili »
(76), senza la quale, come insegna lo stesso Dottore delle
Genti, l'uomo non può soggiogare la ribelle concupiscenza
(77).
102.
Poiché dunque non è possibile raffrenare, come si deve,
le indomabili brame, senza che prima l'anima presti l'umile
ossequio della pietà e della riverenza al Creatore, è soprattutto
necessario, che coloro che stringono il sacro vincolo matrimoniale
siano bene compenetrati da una profonda pietà verso Dio,
la quale informi tutta la loro vita, e riempia la mente
e la volontà di somma venerazione verso la suprema Maestà
di Dio.
103.
Si comportano bene, dunque, e in modo conforme al più sano
e perfetto senso cristiano quei Pastori di anime, i quali
per impedire che gli sposi non abbiano nel matrimonio a
deviare dalla legge di Dio, anzitutto li esortano agli esercizi
di pietà e di religione, ad unirsi totalmente a Dio, ad
invocarne costantemente l'aiuto, a frequentare i sacramenti,
ad alimentare e custodire, sempre in tutto, sentimenti di
devozione e pietà verso Dio.
104.
Grandemente invece si ingannano coloro i quali, lasciati
da parte questi mezzi che trascendono la natura, credono
di potere per mezzo dei soli ritrovati delle scienze naturali
(come la biologia, lo studio delle trasmissioni ereditarie,
e simili), persuadere gli uomini a frenare le concupiscenze
carnali. Né con ciò intediamo dire che non si debba tener
conto anche di questi aiuti naturali quando non siano illeciti:
perché è lo stesso Dio, unico autore della natura e della
grazia, il quale ha disposto che i beni dell'uno come dell'altro
ordine servano ad uso ed utilità degli uomini. I fedeli,
dunque, possono e debbono giovarsi anche degli aiuti naturali.
Ma sbagliano quelli che credono bastar questi a garantire
la castità dell'unione matrimoniale, o che stimano trovarsi
in essi una maggior efficacia che non nell'aiuto soprannaturale
della grazia.
Il
magistero della Chiesa e la docilità dei fedeli
105.
Ma tale conformità della convivenza e dei costumi matrimoniali
alle leggi di Dio, senza la quale non si potrebbe avere
un'efficace restaurazione di essa, suppone che da tutti
si possa conoscere facilmente, con ferma certezza e senza
mescolanza di errori, quali siano queste leggi. A nessuno
può sfuggire quanti errori si mischierebbero alla verità,
se tale indagine fosse lasciata alla ragione individuale
munita del solo lume naturale, ovvero se tale investigazione
fosse affidata alla privata interpretazione della verità
rivelata. Il che se vale di tante altre verità di ordine
morale, soprattutto si deve dire di quelle che riguardano
il matrimonio, poiché tanto facilmente la passione della
voluttà riesce a sopraffare la debolezza umana, ingannarla
e sedurla; tanto più che l'osservanza della legge di Dio
richiede talvolta dai coniugi dei sacrifici ardui e díuturni;
e l'esperienza dimostra che di questi appunto si serve l'umana
fragilità come di pretesti per esimersi dall'osservanza
della legge divina.
106.
Affinché pertanto la conoscenza vera e sincera della legge
divina, e non una simulazione ed una corrotta immagine di
essa, sia di luce e guida alle menti e alla condotta degli
uomini, si richiede che alla pietà verso Dio e al desiderio
di ubbidire a Lui, vada unita pure una filiale ed umile
ubbidienza verso la Chiesa. Poiché è stato il medesimo
Cristo Signor Nostro colui che costituì la Chiesa Maestra
di verità anche in queste cose spettanti la direzione e
la regola dei costumi, quantunque tra esse molte non siano
per se stesse inaccessibili all'intelletto umano. E come
il Signore, quanto alle verità naturali riguardanti la fede
e i costumi, volle aggiungere al semplice lume della ragione
quello della rivelazione, sicché queste cose giuste e vere
« nelle condizioni presenti dell'umana natura, da tutti
possono conoscersi facilmente e con certezza assoluta e
senza ombra di errore » (78), così per lo stesso fine, volle
costituire la Chiesa custode e maestra di tutte le verità
che riguardano la religione e i costumi: ad essa quindi
i fedeli se vogliono serbarsi immuni da errori d'intelletto
e da corruzione morale, debbono ubbidire e assoggettare
la mente e il cuore. E per non privarsi da se stessi di
un aiuto apprestato con così larga benignità dal Signore,
essi debbono prestare doverosa obbedienza non solo alle
definizioni più solenni della Chiesa, ma altresì, osservata
la debita proporzione, alle altre Costituzioni o Decreti,
coi quali certe opinioni vengono proscritte come perverse
e pericolose (79).
107.
I cristiani debbono quindi tenersi lontani da una smodata
indipendenza di giudizio e da una falsa « autonomia » della
ragione, anche rispetto a certe questioni che sul matrimonio
si dibattono ai giorni nostri. Sarebbe sconveniente quindi
per un cristiano degno di tal nome, il fidarsi a tal punto
della propria intelligenza, da voler prestar fede soltanto
a quelle verità di cui apprende da sé l'intrinseca natura;
disdirebbe il ritenere che la Chiesa, da Dio destinata a
maestra e guida dei popoli, non sia abbastanza illuminata
intorno alle cose e circostanze moderne, oppure il non prestarle
consenso di obbedienza se non in ciò che essa impone per
via di definizioni più solenni, quasi che le altre sue decisioni
si potessero presumere o false o non fornite di sufficienti
motivi di verità e di onestà. È proprio invece di tutti
i seguaci di Cristo, dotti o ignoranti, di lasciarsi reggere
e guidare dalla santa Chiesa di Dio in tutte le cose spettanti
alla fede e ai costumi, per mezzo del suo supremo Pastore,
il Pontefice Romano, il quale è retto a sua volta da Gesù
Cristo Signor Nostro.
Istruzione
religiosa e sana educazione
108.
Ora, siccome si deve riportare tutto alla legge e alle idee
di Dio, perché si ottenga una generale e stabile restaurazione
del matrimonio, dobbiamo considerare di primaria importanza
che i fedeli siano ben istruiti circa il matrimonio, a voce
e con lo scritto, non una volta sola e superficialmente,
ma spesso e in profondità, con argomenti chiari e solidi,
in modo che queste verità s'imprimano bene nell'intelletto
e penetrino fino in fondo al cuore. Sappiamo e consideriamo
assiduamente quanta sapienza, santità, bontà abbia dimostrato
il Signore verso il genere umano, sia con l'istituzione
del matrimonio, sia col presidiarlo di sante leggi e più
ancora elevandolo alla mirabile dignità di sacramento,
per cui si apre agli sposi cristiani una così copiosa fonte
di grazie da poter corrispondere in castità e fedeltà agli
alti fini del matrimonio, per il bene e la salute propria
e dei figli, di tutta la società civile e dell'umanità intera.
109.
E certo, se i moderni distruttori del matrimonio si impegnano
con discorsi, con libri ed opuscoli e con infiniti altri
mezzi a pervertire le menti, a corrompere i cuori, a mettere
in derisione la castità matrimoniale, e ad esaltare i vizi
più vergognosi, molto più voi, venerabili fratelli, cui
« lo Spirito Santo ha costituiti vescovi per reggere la
Chiesa di Dio da lui conquistata col suo sangue » (80),
non dovrete lasciare alcun mezzo intentato, o per voi stessi,
o per mezzo dei sacerdoti a voi soggetti, come pure mediante
i laici opportunamente scelti fra gli iscritti all'Azione
Cattolica tanto da noi bramata e raccomandata in aiuto dell'apostolato
gerarchico, così da contrapporre la verità all'errore,
alla turpitudine del vizio lo splendore della castità,
alla servitù delle passioni la libertà dei figli di Dio
(81), alla malvagia facilità dei divorzi la perenne stabilità
del vero amore coniugale e dell'inviolabilità fino alla
morte del giuramento di fedeltà.
110.
In tal modo i cristiani ringrazieranno Dio di tutto cuore
di essere vincolati dal precetto e di essere con soave violenza
costretti a tenersi lontani il più possibile da ogni idolatria
della carne e dell'ignobile schiavitù della libidine. E
sentiranno profondo orrore e fuggiranno con ogni diligenza
quelle nefande opinioni che oggi appunto, a disonore della
vera dignità umana, si vanno diffondendo a voce e in iscritto,
col nome di « perfetto matrimonio » e che fanno di tal perfetto
matrimonio un « matrimonio depravato », come giustamente
e meritatamente è stato detto.
111.
Ma questa sana istruzione ed educazione religiosa circa
il matrimonio cristiano, starà ben lontana da quella esagerata
educazione fisiologica, con la quale ai nostri giorni certi
riformatori della vita coniugale presumono di venire in
aiuto agli sposi, spendendo moltissime parole su tali questioni
fisiologiche, dalle quali tuttavia più che la virtù di una
vita casta si apprende l'arte di peccare abilmente.
112.
Perciò ben di cuore facciamo nostre, venerabili fratelli,
le parole che il nostro predecessore di felice memoria Leone
XIII rivolgeva ai vescovi di tutto il mondo nell'enciclica
sul matrimonio cristiano: « Per quanto si possono estendere
i nostri sforzi e l'autorità vostra, fate opera perché presso
i popoli raccomandati alla vostra tutela si mantenga integra
e incorrotta la dottrina che Cristo Signore e gli apostoli,
interpreti dei voleri del Cielo, insegnarono e che la Chiesa
cattolica conservò gelosamente e comandò che fosse custodita
dai cristiani per tutte le età » (82).
113.
Ma anche la migliore educazione impartita per mezzo della
Chiesa, da sola non basta ad ottenere nuovamente la conformità
del matrimonio alla legge di Dio; all'istruzione della
mente negli sposi deve essere unita la ferma volontà di
osservare le sante leggi di Dio e della natura intorno
al matrimonio. Qualunque teoria altri voglia, con discorsi
o con scritti, affermare e diffondere, i coniugi stabiliscano
e propongano con fermezza e costanza, di volere, senza alcuna
esitazione, attenersi ai comandamenti di Dio in tutto ciò
che riguarda il matrimonio: nel prestarsi cioè reciprocamente
l'aiuto della carità, nel conservare la fedeltà della castità,
nel non attentare mai alla stabilità del vincolo, nell'usare
dei diritti matrimoniali sempre secondo il senso e la pietà
cristiana, specialmente nel primo periodo dell'unione, di
modo che se, in seguito, le circostanze imponessero la continenza,
ad ambedue riesca più facile l'osservarla per l'abitudine
contratta.
Il
sacramento permanente del matrimonio
114.
Sarà loro di grande aiuto a concepire, mantenere ed attuare
una così ferma volontà, il considerare spesso il loro stato
e la memoria attiva del sacramento ricevuto. Si ricordino
assiduamente che sono stati santificati e fortificati nei
doveri e nella dignità del loro stato per mezzo di uno speciale
sacramento, la cui efficace virtù, sebbene non imprime
carattere, è tuttavia permanente. Riflettano perciò a queste
parole, veramente feconde di solida consolazione, del santo
card. Bellarmino, il quale, con altri autorevoli teologi,
così piamente pensa e scrive: « Il sacramento del matrimonio
si può considerare in due modi: il primo mentre si celebra;
il secondo mentre perdura dopo che è stato celebrato. Giacché
è un sacramento simile all'Eucaristia, la quale è sacramento
non solo mentre si fa, ma anche mentre perdura: perché fin
quando vivono i coniugi, la loro unione è sempre il sacramento
di Cristo e della Chiesa » (83).
La
collaborazione dei coniugi
115.
Ma perché la grazia di questo sacramento eserciti tutta
la sua efficacia, si richiede altresì come abbiamo già accennato,
il concorso dei coniugi: e questo consiste in ciò, che con
l'opera e l'impegno proprio si sforzino seriamente di compiere
quanto dipende da loro nell'adempimento dei doveri. Come
nell'ordine naturale, perché le forze date da Dio manifestino
tutto il loro vigore, bisogna che siano applicate dall'opera
e dall'impegno umano, e ove questo si trascuri non se ne
può trarre alcun profitto: così anche nell'ordine della
grazia, le forze che nel ricevere il sacramento vengono
depositate nell'anima, debbono essere esercitate dagli
uomini con la propria opera ed impegno. Badino dunque gli
sposi di non trascurare la grazia propria del sacramento
che sta in essi (84), ma dandosi alla diligente osservanza
dei propri doveri, siano pure difficili, di giorno in giorno
sperimenteranno in sé più efficace la virtù della grazia.
Che se talora si sentiranno un po' più oppressi dalle fatiche
del loro stato di vita, non si lascino abbattere, ma stimino
come dette a sé le parole che, circa il sacramento dell'ordine,
San Paolo scriveva al suo dilettissimo discepolo Timoteo,
per sollevarlo dalle fatiche eccessive (la cui era quasi
oppresso: « Ti raccomando di ravvivare in te la grazia di
Dio, che è in te mediante l'imposizione delle mani, poiché
Dio non ci ha dato spirito di timidezza, ma di fortezza,
di amore e di saggezza » (85).
Preparazione
remota e prossima alle nozze
116.
Ma quanto abbiamo detto, venerabili fratelli, in gran parte
dipende dall'accurata preparazione, sia remota, sia prossima,
degli sposi al matrimonio. Non si può infatti negare che
tanto il saldo fondamento dell'unione felice, come le rovine
delle unioni disgraziate, si vanno preparando e disponendo
nel cuore dei giovani e delle giovanette sin dalla loro
fanciullezza e adolescenza. C'è ben da temere che coloro,
che nel tempo precedente alle nozze, dappertutto non cercavano
che se stessi e le proprie comodità, e solevano accondiscendere
ai propri desideri, anche se turpi, giunti poi al matrimonio,
siano tali quali erano prima, e abbiano poi a mietere ciò
che hanno seminato (86), vale a dire che abbiano a ritrovare
tra le mura domestiche tristezza, pianto, disprezzo scambievole,
litigi, avversione di animo, noia della vita coniugale,
e, ciò che è peggio, abbiano a trovare se stessi con le
loro sfrenate passioni.
117.
I futuri sposi dunque si presentino al matrimonio ben disposti
e ben preparati, perché possano a vicenda porgersi il dovuto
conforto nelle vicende tristi e liete della vita, e molto
più nel procurarsi la salute eterna e nel formare l'uomo
interiore « alla misura dell'età piena di Cristo » (87).
Ciò servirà loro di aiuto a dimostrarsi veramente tali verso
i loro figli: cioè un padre che sia veramente padre, una
madre che sia veramente madre; sicché, grazie al loro pio
amore e alle loro cure assidue, la casa paterna diventi
per i figli, anche nell'índígenza più dura, in questa valle
di lacrime, quasi un'immagine di quel paradiso di letizia,
dove il Creatore del genere umano aveva collocati i nostri
progenitori. Inoltre dei loro figli sapranno fare degli
uomini perfetti e dei perfetti cristiani imbevuti dello
schietto sentimento della Chiesa cattolica, e sapranno infondere,
altresì, in loto quel nobile amore e sentimento di patria,
che è richiesto dalla pietà e dalla riconoscenza.
118.
Pertanto, sia coloro che pensano di contrarre un giorno
questo santo connubio, sia coloro che hanno cura dell'educazione
cristiana della gioventù, facciano grandissimo conto di
questo avvenire, e lo preparino lieto e impediscano che
sia triste, tenendo in mente gli ammonimenti da noi dati
nell'enciclica sull'educazione: « Sono dunque da correggere
le inclinazioni disordinate, promuovere e ordinare le buone,
sin dalla più tenera infanzia, e soprattutto si deve illuminare
l'intelletto e fortificare la volontà con le verità soprannaturali
e i mezzi della grazia; senza di cui non si può né dominare
le perverse inclinazioni, né raggiungere la debita perfezione
educativa della Chiesa, perfettamente e compiutamente dotata
da Cristo della dottrina divina e dei Sacramenti, mezzi
efficaci della grazia » (88).
La
scelta del coniuge
119.
Rispetto poi alla preparazione prossima di un buon matrimonio,
è di somma importanza la diligenza nella scelta del coniuge;
da essa infatti dipende molto la felicità o l'infelicità
futura del matrimonio, potendo l'un coniuge essere all'altro
di grande aiuto e condurre nello stato coniugale una vita
cristiana, oppure di grande pericolo e di impedimento. Affinché
dunque non abbiano per tutta la loro vita da pagare la pena
di una scelta inconsiderata, chi desidera sposarsi sottoponga
a snatura deliberazione la scelta della persona, con la
quale dovrà poi sempre vivere; ed in questa deliberazione
abbia anzitutto riguardo a Dio ed alla vera religione di
Cristo, poi a se stesso, al coniuge, alla futura prole,
come pure alla società umana e civile, la quale nasce dal
matrimonio come da propria fonte. Implori con fervore il
divino aiuto, perché possa scegliere secondo la cristiana
prudenza, e non già spinto del cieco e indomito impeto della
passione, o dal puro desiderio di lucro, o da altro men
nobile impulso, bensì da vero e ordinato amore, e da sincero
affetto verso il futuro coniuge, cercando nel matrimonio
quei fini appunto per i quali esso fu da Dio istituito.
Non tralasci infine di richiedere il prudente consiglio
dei genitori sulla scelta da fare: anzi di questo faccia
gran conto, affinché mediante la loro maggiore esperienza
e matura conoscenza delle cose umane, abbia ad evitare
dannosi errori, e ottenga pure più copiosamente, nel contrarre
il matrimonio, la divina benedizione del quarto comandamento:
« Onora il padre e la madre (che è il primo comandamento
con la promessa): affinché tu sia felice e viva lungamente
sopra la terra » (89).
Previdenze
sociali
120.
E poiché non di rado l'esatta osservanza della Legge divina
e l'onestà del matrimonio sono esposte a gravi difficoltà,
quando i coniugi sono oppressi dalla scarsezza dei mezzi
e dalla grande penuria di beni temporali, bisognerà certamente,
nel miglior modo possibile, venire in aiuto delle loro necessità.
121.
Ed in primo luogo, dovrà con ogni sforzo attuarsi quanto
fu già sapientemente decretato dal nostro predecessore Leone
XIII (90), che cioè nella società civile le condizioni economiche
e sociali siano ordinate in modo tale che ogni padre di
famiglia possa meritare e guadagnare quanto è necessario
al sostentamento proprio, della moglie e dei figli, secondo
le diverse condizioni sociali e locali: « Poiché è dovuta
all'operaio la sua mercede n (91) e il negarla o il non
darla in equa misura è commettere una grande ingiustizia,
che dalla Sacra Scrittura viene annoverata tra i massimi
peccati (92); come pure non è lecito pattuire salari tanto
esigui, che non siano sufficienti per le condizioni dei
tempi e le circostanze in cui si trova la famiglia da sostentare.
122.
Occorrerà tuttavia provvedere che gli stessi coniugi, già
molto tempo prima di contrarre matrimonio, rimuovano gli
ostacoli materiali, o procurino almeno di diminuirli, lasciandosi
istruire da persone esperte sui modo di riuscirvi efficacemente,
nonché onestamente. Che se essi da soli non bastano, si
provveda ai modi di soccorrere alle necessità della vita
con l'unione degli sforzi delle persone di simili condizioni,
e mediante associazioni private e pubbliche (93).
123.
Se, poi, i mezzi fin qui indicati non riescono a pareggiare
le spese, soprattutto se la famiglia è piuttosto numerosa
o meno capace, l'amore cristiano per il prossimo richiede
assolutamente che la carità cristiana supplisca a quanto
manca agli indigenti, che i ricchi anzitutto assistano i
più poveri, e quelli che hanno beni superflui, anziché impiegarli
in vane spese o addirittura dissiparli, li impieghino per
la vita e la salute di quelli che mancano del necessario.
Quelli che nei poveri daranno a Cristo delle proprie sostanze,
riceveranno dal Signore abbondantissima mercede, allorché
Egli verrà a giudicare il mondo; quelli invece che faranno
il contrario saranno puniti (94), poiché non invano avverte
l'Apostolo: « Chi avrà dei beni di questo mondo, e vedrà
il suo fratello in necessità, e gli chiuderà il proprio
cuore, come l'amore di Dio dimora in lui? » (95).
La
politica familiare
124.
Se poi i sussidi privati non bastassero, appartiene alla
pubblica autorità di supplire alle forze insufficienti dei
privati, specialmente in una cosa di tanta importanza per
il bene comune quale è la condizione delle famiglie e dei
coniugi che sia degna dì uomini.
125.
Se infatti alle famiglie, a quelle specialmente che hanno
una numerosa figliolanza, mancano convenienti abitazioni;
se l'uomo non riesce a trovare l'opportunità di procurarsi
lavoro e vitto; se le cose occorrenti agli usi quotidiani
non possono comprarsi che a prezzi esagerati; se perfino
le madri di famiglia, con non piccolo danno dell'economia
domestica, sono gravate dalla necessità e dal peso di guadagnare
denaro col proprio lavoro; se esse, nelle ordinarie o anche
straordinarie difficoltà della maternità, mancano del conveniente
vitto, delle medicine, dell'aiuto di un medico esperto,
e di altre cose simili: chiunque vede quanto gravemente
i coniugi possano restarne depressi, quanto difficile si
renda loro la vita domestica e l'osservanza dei precetti
divini, ed anche, quanto grande pericolo ne possa nascere
per la pubblica sicurezza, la salvezza e la vita stessa
della società civile, se queste persone, non avendo più
nulla da temere che sia loro tolto, siano spinti a tanta
disperazione, che osino ripromettersi di poter forse conseguire
molto dallo sconvolgimento dello Stato e di ogni cosa.
126.
Quanti dunque hanno cura della cosa pubblica e del bene
comune, non possono trascurare queste necessità materiali
dei coniugi e delle famiglie, senza recare grave danno alla
cittadinanza ed al bene comune; ed è perciò necessario che,
nel fare le leggi e nell'ordinare le spese pubbliche, tengano
in massimo conto l'impegno di venire in aiuto alle deficienze
delle famiglie povere, stimando ciò tra i particolari doveri
della loro carica.
127.
Con dolore poi avvertiamo, non essere oggi raro il caso,
in cui, contrariamente al retto ordine, molto facilmente
si provveda di pronto e abbondante sussidio la madre e la
prole illegittima (sebbene questa pure si debba soccorrere,
anche per impedire mali maggiori); mentre alla legittima
o è negato il soccorso o concesso grettamente e quasi strappato
a forza.
Le
leggi civili e l'ordine morale
128.
Senonché, non soltanto per quello che spetta ai beni temporali,
venerabili fratelli, importa moltissimo all'autorità pubblica
che il matrimonio e la famiglia siano bene costituiti, ma
anche per quanto concerne i beni propri delle anime: il
sancire cioè giuste leggi, che riguardino la fedeltà della
castità e il mutuo aiuto dei coniugi e cose simili, e la
loro fedele osservanza: poiché, come insegna la storia,
la salvezza dello Stato e la prosperità della vita temporale
dei cittadini non può restare salda e sicura, se vacilla
il fondamento su cui poggia, che è il retto ordine morale,
e se per i vizi dei cittadini si ostruisce la fonte donde
nasce la città, cioè il matrimonio e la famiglia.
129.
Ma, alla tutela dell'ordine morale non bastano le forze
esterne della comunità e le pene, e nemmeno il proporre
agli uomini la bellezza stessa della virtù e la sua necessità;
ma è necessario che vi si aggiunga l'autorità religiosa,
che illumini la mente con la verità, diriga la volontà e
fortifichi l'umana fragilità con gli aiuti della grazia
divina: questa autorità è la sola Chiesa, istituita da
Nostro Signore Gesù Cristo. Pertanto, vivamente esortiamo
nel Signore quanti hanno la suprema potestà civile, ad entrare
in concorde amicizia e sempre più rafforzarla con questa
Chiesa di Cristo, affinché, mediante la concorde e solerte
opera della duplice potestà, si allontanino i danni enormi,
che, per le irruenti e procaci libertà contro il matrimonio
e la famiglia, minacciano non solo la Chiesa, ma la stessa
civile società.
130.
A questo gravissimo dovere della Chiesa possono infatti
giovare assai le leggi civili, se nei loro ordinamenti terranno
conto di ciò che prescrive la legge divina ed ecclesiastica,
e stabiliranno pene contro i violatori. Non mancano infatti
persone, che stimano essere lecito ad esse, anche secondo
la legge morale, quanto dalle leggi dello Stato è permesso
o almeno non è punito; oppure, anche contro la voce della
coscienza, compiono queste azioni, perché non temono Dio,
né vedono esservi nulla da temere dalle leggi umane; per
cui non di rado sono causa di rovina a se stessi e a moltissimi
altri.
La
collaborazione tra la Chiesa e lo Stato
131.
Né poi c'è da temere alcun pericolo o menomazione dei diritti
e dell'integrità della società civile da questo accordo
con la Chiesa; e sono insussistenti e del tutto vani tali
sospetti e timori, come ebbe già a mostrare eloquentemente
Leone XIII: « Non v'è dubbio, egli dice, che Gesù Cristo,
fondatore della Chiesa, abbia voluto la potestà sacra distinta
dalla civile, e che l'una e l'altra avesse, nell'ordine
proprio, libero e spedito l'esercizio del suo potere, ma
con questa condizione, tuttavia, che torna al bene dell'una
e dell'altra e che è di molta importanza per tutti gli uomini,
che cioè ci fosse tra loro unione e concordia [...]. Che
se l'autorità civile opera in pieno accordo con la sacra
potestà della Chiesa, non può non derivarne grande utilità
ad entrambe. Dell'una infatti si accresce la dignità, e
sotto la guida della religione il suo governo non riuscirà
mai ingiusto; all'altra poi si offrono aiuti di tutela e
la difesa per il comune vantaggio dei fedeli » (96).
132.
E, per portare un esempio recente e illustre, secondo il
retto ordine e del tutto secondo la legge di Cristo, nelle
solenni convenzioni felicemente stipulate tra la Santa Sede
e il Regno d'Italia, anche rispetto ai matrimoni è stato
stabilito un pacifico accordo e una amichevole cooperazione,
quale si addiceva alla gloriosa storia e alle antiche memorie
sacre del popolo italiano. Così infatti si legge nei Patti
Lateranensi: « Lo Stato italiano, volendo ridare all'istituto
del matrimonio, ch'è alla base della famiglia, la dignità
conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce
al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto
canonico, gli effetti civili » (97); a questa norma fondamentale
sono aggiunte ulteriori determinazioni del mutuo accordo.
133.
Questo può essere di esempio e di argomento a tutti affinché,
anche nella nostra età, nella quale purtroppo così di frequente
si va predicando una assoluta separazione dell'autorità
civile dalla Chiesa, anzi da qualsiasi religione, possano
le due supreme potestà, senza alcuno scambievole danno dei
propri diritti e poteri sovrani, congiungersi ed associarsi
con mutua concordia e patti amichevoli, per il bene comune
dell'una e dell'altra società, e possa aversi dalle due
potestà una comune cura per ciò che riguarda il matrimonio,
con la quale siano rimossi dalle unioni coniugali cristiane
pericoli gravi, anzi la già imminente rovina.
Conclusione:
il desiderio del Papa
134.
Tutti questi argomenti, venerabili fratelli, che con voi
abbiamo attentamente ponderato, mossi dalla pastorale sollecitudine,
vorremmo che fossero largamente diffusi, secondo le norme
della cristiana prudenza, tra tutti i nostri diletti figli,
immediatamente affidati alle vostre cure, tra quanti sono
membri della grande famiglia cristiana, affinché tutti
pienamente conoscano la sana dottrina intorno al matrimonio,
si guardino diligentemente dai pericoli tesi dai divulgatori
di errori e soprattutto, « rinnegata l'empietà e i desideri
del secolo, vivano in questo secolo, con temperanza, con
giustizia e con pietà, aspettando la beata speranza, e l'apparizione
della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo
» (98).
135.
Ci conceda il Padre Onnipotente, « da cui ogni paternità
e in cielo e in terra prende nome » (99), il quale corrobora
i deboli e dà coraggio ai pusillanimi e ai timidi; ci conceda
Cristo Signore e Redentore, « istitutore e perfezionatore
dei venerabili sacramenti » (100), il quale volle e fece
del matrimonio una mistica immagine della sua ineffabile
unione con la Chiesa; ci conceda lo Spirito Santo, Dio Carità,
luce dei cuori e vigore delle menti, che le cose da noi
esposte nella presente lettera circa il santo sacramento
del matrimonio, la mirabile legge e volontà divina al riguardo,
gli errori e pericoli che sovrastano, i rimedi con cui vi
si può ovviare, tutti sappiamo bene intenderle, ed accettarle
con pronta volontà, e, con l'aiuto della grazia divina,
metterle in opera; sicché rifiorisca e prosperi nei matrimoni
cristiani la fecondità dedicata a Dio, la fedeltà illibata,
la non scossa stabilità, la sublimità del sacramento e la
pienezza delle grazie.
NOTE
(sono
in inglese)
1.
Encycl. Arcanum divinae sapientiae, 10 Febr. 1880.
2.
Gen., I, 27-28; II, 22-23; Matth., XIX, 3 sqq.; Eph.,
V, 23 sqq .
3.
Conc. Trid., Sess. XXIV.
4.
Cod. iur. can., c. 1081 & 2.
5.
Cod. iur. can., c. 1081 & 1.
6.
S. Thom Aquin., Summa theol., p. III Supplem 9, XLIX,
art.3.
7.
Encycl. Rerum novarum, 15 May 1891.
8.
Gen., I, 28.
9.
Encycl. Ad salutem, 20 April 1930
10.
St. August., De bono coniug., cap. 24, n. 32.
11.
St. August., De Gen. ad litt., lib. IX, cap.
7, n. 12.
12.
Gen., I, 28.
13.
I Tim., V, 14.
14.
St. August., De bono coniug., cap. 24 n. 32.
15.
I Cor., II, 9
16.
Eph., II, 19.
17.
John, XVI, 21.
18.
Encycl. Divini illius Magistri, 31 Dec. 1929.
19.
St. August., De Gen. ad litt., lib. IX, cap. 7, n. 12.
20.
Cod. iur. can., c. 1013 & 7.
21.
Conc. Trid., Sess. XXIV.
22.
Matth., V, 28.
23.
Decr. S. Officii, 2 March 1679, propos. 50.
24.
Eph., V, 25; Col., III, 19.
25.
Catech. Rom., II, cap. VIII q. 24.
26.
St Greg the Great, Homii. XXX in Evang (John XIV,23-31),
n.1.
27.
Matth., XXII, 40.
28.
I Cor., VII, 3.
29.
Eph., V, 22-23.
30.
Encycl. Arcanum divinae sapientiae, 10 Febr.
1880.
31.
Matth., XIX, 6.
32.
Luke, XVI, 18.
33.
St. August., De Gen. ad litt. Iib. IX, cap.
7, n. 12.
34.
Pius VI, Rescript. ad Episc. Agriens.,
11 July 1789.
35.
Eph., V, 32.
36.
St. August., De nupt. et concup., lib. I,
cap. 10.
37.
I Cor., XIII, 8.
38.
Conc. Trid., Sess. XXIV.
39.
Conc. Trid. Sess., XXIV.
40.
Cod. iur. can., c. 1012.
41.
St. August., De nupt. et concup., lib. I,
cap. 10.
42.
Matth., XIII, 25.
43.
II Tim., IV, 2-5.
44.
Eph., V, 3.
45.
St. August., De coniug. adult., lib. II,
n. 12, Gen, XXXVIII, 8-10.
46.
Matth., XV, 14.
47.
Luke, VI, 38.
48.
Conc. Trid., Sess. VI, cap. 11.
49.
Const. Apost. Cum occasione, 31 May 1653, prop.
1.
50.
Exod., XX, 13; cfr. Decr. S. Offic. 4 May 1897, 24
July 1895; 31 May 1884.
51.
St. August., De nupt. et concupisc., cap. XV.
52.
Rom., III, 8.
53.
Gen., IV, 10.
54.
Summ. theol., 2a 2ae, q. 108 a 4 ad 2um.
55.
Exod., XX, 14.
56.
Matth., V, 28.
57.
Hebr., XIII, 8.
58.
Matth., V, 18.
59.
Matth., VII. 27.
60.
Leo XIII, Encycl. Arcanum,
10 Febr. 1880.
61.
Eph., V, 32: Hebr. XIII,
4.
62.
Cod. iur. can., c. 1060.
63.
Modestinus, in Dig. (Lib. XXIII,
II: De ritu nuptiarum), lib. I,
Regularum.
64.
Matth., XIX, 6.
65.
Luke, XVI, 18.
66.
Conc. Trid., Sess. XXIV, cap. 5
67.
Conc. Trid., Sess. XXIV, cap.
7
68.
Cod. iur. can., c. 1128 sqq.
69.
Leo XIII, Encycl. Arcanum divinae sapientiae
10 Febr. 1880.
70.
Encycl. Arcanum, 10 Febr. 1880.
71.
Encycl. Arcanum, 10 Febr. 1880.
72.
St. Thom. of Aquin, Summ theolog., la 2ae, q. 91, a. I-2
.
73.
Encycl. Arcanum divinae sapientiae, 10 Febr. 1880.
74.
St. August., Enarrat. in Ps. 143.
75.
Rom. I, 24, 26.
76.
James IV, 6.
77.
Rom., VII, VIII.
78.
Conc. Vat., Sess. III, cap. 2.
79.
Conc. Vat., Sess. III, cap. 4; Cod. iur. can., c. 1324.
80.
Acta, XX, 28.
81.
John, VIII, 32 sqq.; Gal., V, 13.
82.
Encycl. Arcanum. 10 Febr. 1880.
83.
St. Rob. Bellarmin., De controversiis, tom. III,
De Matr., controvers. II, cap. 6.
84.
I Tim., IV,14.
85.
II Tim., 1, 6-7.
86.
Gal., Vl. 9.
87.
Eph., IV, 13.
88.
Encycl. Divini illius Magistri, 31 Dec. 1929.
89.
Eph., VI, 2-3; Exod., XX, 12.
90.
Encycl. Rerum novarum, 15 May 1891.
91.
Luke, X, 7.
92.
Deut. XXIV, 14, 15.
93.
Leo XIII, Encycl. Rerum novarum,
15 May 1891.
94.
Matth., XXV, 34 sqq.
95.
I John, III, 17.
96.
Encycl. Arcanum divinae sapientiae, 10 Febr. 1880.
97.
Concord., art. 34; Act. Apost. Sed., XXI (1929),
pag. 290.
98.
Tit., II, 12-13.
99.
Eph., I III, 15.
100.
Conc. Trid., Sess. XXIV.