O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te!

 

 

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Castità

Castità consacrata

 

Pio XI

Enciclica

Casti connubii

1. Quanto grande sia la dignità del casto connubio si può principalmente riconoscere da ciò, venerabili fratelli, che No­stro Signore Gesù Cristo, figlio dell'Eterno Padre, quando as­sunse la natura dell'uomo decaduto, in quella tanto amorevole economia con la quale compi la totale riparazione della nostra stirpe, non solo volle comprendere in maniera partico­lare anche questo principio e fondamento della società do­mestica e, quindi del consorzio umano; ma richiamandolo inoltre alla primitiva purezza della istituzione divina, lo elevò a vero e « grande » sacramento della « nuova legge », affi­dandone perciò tutta la disciplina, e la cura alla Chiesa sua sposa.

Necessità e continuità dell'insegnamento della Chiesa sul matrimonio

2. Ma perché da questo rinnovamento del matrimonio si possano raccogliere i frutti desiderati presso i popoli di ogni regione e di ogni tempo, si debbono anzitutto illuminare le menti degli uomini con la vera dottrina di Cristo intorno al matrimonio; inoltre occorre che i coniugi cristiani, con la grazia divina che internamente ne corrobora la debolezza del­la volontà, conformino in tutto, pensieri e condotta, a quella purissima legge di Cristo, per ottenere per sé e per la loro famiglia la vera pace e felicità.

3. Purtroppo, tuttavia, non solamente noi, che da questa sede apostolica come da una specola riguardiamo con occhi paterni tutto il mondo, ma voi pure, venerabili fratelli, e certamente vedete e insieme con noi amaramente lamentate co­me tanti uomini, dimentichi di quell'opera divina di restaura­zione; ignorino del tutto la grande santità del matrimonio cri­stiano o sfrontatamente la neghino o persino, qua e là, va­dano calpestandola, seguendo i falsi principi di una certa nuo­va e del tutto perversa moralità. E poiché si sono cominciati a diffondere anche tra i fedeli questi tanto perniciosi errori e questi depravati costumi, che tentano d'insinuarsi insensibil­mente, ma sempre più profondamente, abbiamo creduto es­sere dovere del nostro ufficio di vicario di Gesù Cristo in terra e di supremo Pastore e Maestro, alzare la nostra voce apostolica per allontanare. le pecorelle a noi affidate dai pascoli avvelenati e, per quanto dipende da noi, custodirle immuni da ciò.

4. Abbiamo perciò stabilito, venerabili fratelli, di parlare a voi e per mezzo vostro a tutta la Chiesa di Cristo e a tutto il genere umano: della natura del matrimonio cristiano, e della sua dignità; dei vantaggi e benefici che ne derivano alla famiglia e alla stessa società umana; degli errori contrari a questo importantissimo punto della dottrina evangelica e dei vizi che si oppongono alla stessa vita coniugale; e infine dei principali rimedi da apportarvi:

E in ciò intendiamo seguire le orme del nostro predeces­sore Leone XIII, di venerabile memoria, la cui enciclica Arcanum (1) scritta or sono cinquant'anni intorno al matrimonio cristiano, con questa nostra enciclica facciamo nostra e con­fermiamo e, mentre esponiamo alquanto più diffusamente al­cuni punti per riguardo alle condizioni e ai bisogni del no­stro tempo, dichiariamo che essa non solo non : è andata in disuso, ma ritiene tutto il suo vigore.

L'istituzione divina del matrimonio e la volontà umana

5. E per esordire da quella stessa enciclica; che quasi uni­camente mira a rivendicare la divina istituzione, la dignità sacramentale e la perpetua indissolubilità del matrimonio, resti anzitutto stabilito questo fermo e inviolabile fondamento: che il matrimonio non fu istituito né restaurato dagli uomini, ma da Dio, autore della natura, e da Gesù Cristo redentore della medesima natura fu munito di leggi e confermato e nobili­tato; le quali leggi perciò non possono andar soggette a nes­sun giudizio umano e a nessuna contraria convenzione nem­meno degli stessi coniugi (2). Questa è la dottrina della Sacra Scrittura, questa la costante ed universale tradizione della Chiesa, questa la solenne definizione del Concilio Tridentino che proclama e conferma con le parole stesse della Sacra Scrittura l'origine da Dio Creatore della perpetuità e indis­solubilità del vincolo del matrimonio, e la sua stabilità ed unità (3).

6. Benché però il matrimonio di sua natura sia d'istitu­zione divina, anche l'umana volontà arreca in esso il suo con­tributo, che è nobilissimo. Infatti ogni singolo matrimonio, in quanto unione coniugale tra un uomo e una donna determinati, non può cominciare ad esistere se non dal libero consenso di ambedue gli sposi; e questo atto libero della volontà, col quale ambedue le parti danno e accettano il diritto proprio del matrimonio (4), è talmente necessario perché esista vero matrimonio, che « non può venire supplito da nessuna autorità umana » (5). Senonché questa libertà, a ciò soltanto si estende: che i contraenti vogliano realmente contrarre matri­monio e contrarlo con questa determinata. persona; ma la natura del matrimonio è assolutamente sottratta alla libertà umana, in modo che una volta che uno abbia contratto matrimonio, resta soggetto alle sue leggi e alle sue proprietà essen­ziali. Infatti il Dottore angelico, trattando della fede e della prole, « questo, dice, è causato dallo stesso patto coniugale, così che se nel consenso, che fa il matrimonio, si esprimesse qualche cosa di contrario a ciò, non esisterebbe vero matrimonio » (6).

7. Mediante il matrimonio dunque si congiungono e si stringono intimamente gli animi, e questi prima e più forte­mente che non i corpi, né già per un passeggero affetto dei sensi o dell'animo, ma per un decreto fermo e deliberato di volontà; e da questa fusione di anime, avendo così Dio stabi­lito, sorge un vincolo sacro ed inviolabile.

8. La quale natura del tutto propria e speciale di questo contratto, lo rende totalmente diverso, non solo dagli accoppiamenti fatti per cieco istinto naturale fra gli animali, in cui non può esservi ragione o volontà deliberata, ma altresì da quegli instabili connubi umani, che sono disgiunti da qualsivoglia vero ed onesto vincolo di volontà e destituiti di qualsiasi diritto di domestica convivenza.

9. Di qui già appare manifesto che la legittima autorità ha diritto e dovere di frenare, impedire e punire questi turpi connubi,contrari alla ragione e alla natura; ma trattandosi qui di cosa che consegue alla stessa natura umana, non è meno certo quello che apertamente ammoniva il nostro predecessore Leone XIII di f. m. (7): m Nella scelta del genere di vita, non è dubbio che è in potere ed arbitrio dei singoli il preferire l'una delle due: o seguire il consiglio di Gesù Cristo intorno alla verginità, oppure obbligarsi con il vincolo matrimoniale. Nessuna legge umana può togliere all'uomo il diritto naturale e primitivo del matrimonio, o in qualsiasi modo, circoscrivere la causa principale delle nozze, sta­bilita da principio per autorità di Dio: "Crescete e moltiplicatevi" (8) ».

10. Pertanto il sacro consorzio del vero matrimonio viene costituito e dalla volontà divina e umana; da Dio provengono l'istituzione, le leggi, i fini, i beni del matrimonio; dall'uomo, con l'aiuto e la cooperazione di Dio, - dipende l'esistenza di ogni matrimonio particolare congiunto coi doveri e coi beni stabiliti da Dio, mediante la donazione generosa della propria persona ad altra, per tutta la vita.

PARTE PRIMA

I BENI DEL MATRIMONIO:

LA PROLE, LA FEDE, IL SACRAMENTO

11. Ma mentre ci accingiamo ad esporre quali e quanto grandi siano questi beni divinamente concessi al vero matrimonio, ci vengono alla mente, venerabili fratelli, le parole di quel così insigne dottore della Chiesa, che non molto tempo addietro commemorammo con l'Enciclica Ad salutem, nel XV centenario della sua morte (9): « Tutti questi, dice S. Ago­stino, sono i beni per i quali le nozze sono buone: la prole, la fede, il sacramento » (10). Che poi a buon diritto si possa dire che questi tre punti contengano uno splendido compen­dio di tutta la dottrina sul matrimonio cristiano, ci viene elo­quentemente dichiarato dallo stesso santo quando dice: a Nella fede si provvede che fuor del vincolo coniugale non ci sia unione con un altro o con un'altra; nella prole che questa si accolga amorevolmente, si nutra benignamente, si educhi religiosamente; nel sacramento poi, che non si sciolga il matri­monio, e che il rimandato o la rimandata, nemmeno per ra­gione di prole, si congiunga con altri. Questo è come la regola delle nozze dalla quale è nobilitata la fecondità della natura ed è regolata la disonestà dell'incontinenza » (11).

a) La prole

12. Fra i beni del matrimonio occupa il primo posto la prole. E veramente, lo stesso Creatore del genere umano che nella sua bontà volle servirsi degli uomini come di ministri per la propagazione della vita, questo insegnò quando nel paradiso terrestre, istituendo il matrimonio, disse ai progeni­tori e in essi a tutti i coniugi futuri: « Crescete e moltipli­catevi e riempite la terra » (12). Questa stessa verità deduce elegantemente S. Agostino dalle parole dell'apostolo Paolo a Timoteo (13) dicendo: « Che le nozze si contraggano per ra­gione della prole, così ne fa fede l'Apostolo: "voglio che i giovani si sposino". E come se gli si dicesse: "E perché?" subito aggiunge: "A procreare figli, ad essere madri di famiglia" » (14).

13. Quanto poi questo sia un grande beneficio di Dio e un gran bene del matrimonio, appare dalla dignità e dal nobilissimo fine dell'uomo: Infatti l'uomo, anche solo per l'ec­cellenza della natura ragionevole, sovrasta a tutte le altre creature visibili. Si aggiunga che Iddio vuole la generazione degli uomini, non solo perché esistano e riempiano la terra, ma assai più perché ci siano cultori di Dio, lo conoscano e lo amino e lo abbiano poi infine a godere perennemente nel cie­lo; il qual fine, per l'ammirabile elevazione, compiuta da Dio, dell'uomo all'ordine soprannaturale, supera tutto quello che « occhio vide, ed orecchio intese e poté entrare nel cuore di uomo » (15). Da ciò appare facilmente quanto gran dono della bontà divina e quanto frutto egregio del matrimonio sia la prole, germogliato per l'onnipotente virtù divina e con la coo­perazione dei coniugi.

Il compito procreativo specifico dei genitori cristiani

14. I genitori cristiani intendano inoltre che sono destinati non solo a propagare e conservare in terra il genere umano; anzi non solo a educare comunque dei cultori del vero Dio, ma a dare prole alla Chiesa di Cristo, a procreare concittadini dei santi e familiari di Dio (16) perché cresca ogni giorno di più il popolo dedicato al culto del nostro Dio e salvatore. E quantunque i coniugi cristiani, per quanto siano essi santifi­cati, non possano trasfondere nella prole la santificazione, che anzi la naturale generazione della vita è divenuta via di morte, per cui passa alla prole il peccato originale; tuttavia essi partecipano in qualche modo qualcosa di quel primitivo matrimo­nio di offrire la propria prole alla Chiesa, perché da questa fecondissima madre di figli di Dio venga rigenerata alla giu­stizia soprannaturale per mezzo del lavacro del battesimo, e perché venga fatta membro vivo di Cristo, partecipe della vita immortale e infine erede della gloria eterna, alla quale tutti aneliamo dall'intimo del cuore.

15. Se una madre veramente cristiana riflette ciò, com­prenderà certamente che ad essa, e in senso più alto e pieno di consolazione, vanno applicate quelle parole del nostro Redentore: « La donna, quando ha dato alla luce un bambino, non si ricorda più delle sue sofferenze per la gioia che un uomo è venuto al mondo » (17); e rendendosi superiore a tutti i dolori, alle cure, ai pesi della maternità, molto più giusta­mente e santamente che non quella matrona romana, madre dei Gracchi, si glorierà nel Signore di una floridissima corona di figli. Ambedue poi i coniugi cureranno questi figli ricevuti con animo pronto e grato dalla mano di Dio, come un talento loro affidato da Dio, non già per impiegarlo solamente a vantaggio proprio o della patria terrena, ma per restituirlo poi col suo frutto nel giorno del conto finale.

Il dovere e il diritto dei genitori di educare

16. Il bene della prole però non si esaurisce nel beneficio della procreazione, ma occorre che se ne aggiunga un secondo, che consiste nella debita educazione di essa. Troppo scarsamente per la verità, avrebbe Iddio sapientissimo provveduto alla prole venuta alla luce, e quindi a tutto il genere umano, se a coloro a cui ha dato il potere e il diritto di generare, non avesse altresì dato il dovere e il diritto di edu­care. Nessuno infatti può ignorare che la prole non può bastare né provvedere a se stessa nemmeno in ciò che riguarda la vita naturale e molto meno in ciò che concerne la vita soprannaturale, ma necessita per molti anni dell'aiuto, forma­zione ed educazione degli altri. E’ noto poi come, per ordine naturale e divino, questo dovere e diritto all'educazione della prole appartiene anzitutto a coloro che con la generazione iniziarono l'opera della natura e ai quali è vietato di esporre alla perdita l'opera incominciata, lasciandola imperfetta. Ora a questa tanto necessaria educazione dei figli è provveduto nel miglior modo possibile col matrimonio, in cui, essendo i ge­nitori stretti tra loro con vincolo indissolubile, prestano sempre ambedue la loro opera e il loro vicendevole aiuto.

17. Ma avendo già trattato altra volta a lungo dell'educa­zione cristiana della gioventù (18), possiamo restringere tutte queste cose col ripetere le parole di S. Agostino: « Nella prole si richiede che sia accolta con amore e religiosamente educata » (19), il che ci viene pure espresso stringatamente nel Codice di Diritto Canonico: « Il fine primario del matrimonio è la procreazione e la educazione della prole » (20).

18. Né si deve tacere che, essendo di tanta dignità e tanta importanza l'uno e l'altro compito affidato ai genitori per il bene della prole, qualsiasi onesto uso della facoltà data da Dio per la generazione di una nuova vita, secondo l'ordine del Creatore e della stessa legge di natura, è diritto e prerogativa del solo matrimonio e deve essere assolutamente contenuto entro i limiti sacri del matrimonio.

b) La fedeltà

19. Il secondo bene del matrimonio, menzionato da S. Agostino, come abbiamo detto, è il bene della fede, che è la vicendevole fedeltà dei coniugi nell'adempimento del contratto matrimoniale; sicché quanto compete per questo con­tratto sancito secondo la legge divina al solo coniuge, né a lui sia negato, né permesso ad una terza persona; e neppure al coniuge stesso sia concesso ciò che non si può concedere, in quanto contrario alle leggi e del tutto estraneo dalla fedeltà matrimoniale.

L'unità assoluta del matrimonio

20. Questa fedeltà pertanto richiede in primo luogo l'unità assoluta del matrimonio, che il Creatore stesso adombrò nel matrimonio dei primi genitori, volendo che esso non fosse se non fra un uomo solo e una sola donna; e sebbene in se­guito il supremo Legislatore allargò alquanto questa legge primitiva per qualche tempo, non vi è tuttavia alcun dubbio che la legge evangelica abbia ristabilito pienamente l'antica e perfetta unità, abrogando ogni dispensa, come dimostrano chia­ramente le parole di Cristo e la dottrina e la prassi costante della Chiesa. A buon diritto perciò il sacro Concilio Tridentino dichiarò solennemente: « Cristo Signore insegnò più aperta­mente che con questo vincolo due sole persone si vengono strettamente a congiungere, quando disse: "Non sono dunque più due, ma una sola carne" » (21).

21. E Nostro Signore Gesù Cristo non volle solamente proibire qualsiasi forma, sia successiva sia simultanea, come di­cono, di poligamia e di poliandria o qualsiasi altra azione esterna disonesta; ma di più ancora, perché si custodisse inviolato il santuario sacro della famiglia, proibì gli stessi pen­sieri volontari e desideri su tali cose: « Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso in cuor suo adulterio con essa » (22). E queste parole di Cristo non possono andare annullate, neppure per consenso del co­niuge, giacché esse rappresentano la legge medesima di Dio e della natura, che nessuna volontà umana pub distruggere e modificare (23).

22. Anzi, perché il bene della fede splenda nella debita purezza, le stesse vicendevoli manifestazioni di familiarità tra i coniugi, debbono andare segnalate dal pregio della castità, in modo tale che i coniugi si comportino in tutte le cose seconda la norma di Dio e delle leggi di natura e si studino di se­guire sempre, con grande rispetto verso l'opera di Dio, la volontà sapientissima e santissima del Creatore.

L'amore pervade tutti i doveri della vita coniugale

23. Questa « fede della castità », come è da S. Agostino molto bene chiamata, risulterà più facile, anzi molto più piacevole non meno che nobile da un altro pregio molto im­portante: dall'amore coniugale cioè che pervade tutti i doveri della vita coniugale e nel matrimonio cristiano tiene come il primato della nobiltà. « Richiede inoltre la fede del matrimo­nio che il marito e la moglie siano fra loro congiunti da un amore singolare, santo e puro, e non si amino fra di loro come gli adulteri, ma in quel modo che Cristo amò la Chiesa; perché questa regola prescrisse l'Apostolo quando disse: "Uomini, amate le vostre mogli, come anche Cristo amò la Chie­sa" (24); e certo Egli l'amò con quella sua carità infinita, non per un vantaggio suo, ma solo proponendosi la utilità della Sposa » (25). Parliamo dunque di un amore non già fondato nella inclinazione sola del senso che in breve svanisce, né solo nelle parole carezzevoli, ma nell'intimo affetto dell'anima e inoltre - giacché la prova dell'amore è l'esibizione dell'opera - dimostrato con l'azione esterna (26).

L'aiuto vicendevole anche nel cammino verso la perfezione

24. Questa azione poi nella società domestica non comprende solo il vicendevole aiuto, ma deve estendersi altresì, anzi mirare soprattutto a questo, che i coniugi si aiutino fra di loro per una sempre migliore formazione e perfezione inte­riore; sicché nella loro vicendevole unione di vita crescano sempre più nelle virtù, soprattutto nella sincera carità verso Dio e verso il prossimo, da cui infine « dipende tutta quanta la legge e i Profeti » (27). Possono insomma e debbono tutti, di qualunque condizione siano e qualunque onesto stato di vita abbiano scelto, imitare l'esemplare perfettissimo di ogni santità, proposto da Dio agli uomini, che è N. S. Gesù Cristo, e con l'aiuto di Dio giungere anche all'altezza somma della perfezione cristiana, come gli esempi di molti santi ci di­mostrano.

25. Una tale vicendevole formazione interna dei coniugi, con l'assiduo studio di perfezionarsi a vicenda, in un certo senso verissimo, come insegna il catechismo romano (28), si può dire anche primaria ragione e motivo del matrimonio, pur­ché s'intenda per matrimonio, non già, nel senso più stretto, l’istituzione ordinata alla retta procreazione ed educazione del­la prole, ma in senso più largo, la comunione, la consuetudine e la società di tutta quanta la vita.

26. Con questo amore medesimo si debbono conciliare tanto gli altri diritti quanto gli altri doveri del matrimonio; in modo tale che non solo sia legge di giustizia, ma anche norma di carità quella dell'Apostolo: « Alla moglie renda il marito quello che le deve ed egualmente la moglie al marito » (29).

L'ordine dell'amore

27. Rassodata finalmente col vincolo di questa carità la società domestica, fiorirà in essa necessariamente quello che è chiamato da S. Agostino « ordine dell'amore ». Il quale or­dine richiede da una parte la superiorità del marito sopra la moglie ed i figli, e dall'altra la pronta sottomissione e ubbi­dienza della moglie, non per forza, ma quale è raccomandata dall'Apostolo in quelle parole: « Le donne siano soggette ai loro mariti, come al Signore, perché l'uomo è capo della don­na, come Cristo è capo della Chiesa » (30).

28. Una tale sottomissione poi non nega né toglie la li­bertà che compete di pieno diritto alla donna, sia per la nobiltà della personalità umana, sia per il compito nobilissimo di sposa, di madre e di compagna; né l'obbliga ad accondi­scendere a tutti i capricci dell'uomo, anche se poco conformi alla ragione stessa o alla dignità della sposa; né vuole infine che la moglie sia equiparata alle persone che si chiamano nel diritto « minorenni », alle quali per mancanza di maturità di giudizio o per inesperienza delle cose umane non si suole con­cedere il libero esercizio dei loro diritti; ma vieta quella li­cenza esagerata che non cura il bene della famiglia vieta che nel corpo di questa famiglia sia separato il cuore dai capo, con danno sommo del corpo intero e con pericolo prossimo di rovina. Se l'uomo infatti è il capo, la donna è il cuore; e come l'uno tiene il primato del governo, così l'altra può e deve attribuirsi come suo proprio il primato dell'amore.

29. Quanto poi al grado ed al modo di questa soggezione della moglie al marito, essa può essere varia secondo la va­rietà delle persone, dei luoghi e dei tempi; anzi, se l'uomo viene meno al suo dovere; tocca alla moglie supplire nella di­rezione della famiglia. Ma in nessun tempo e luogo è lecito sovvertire o ledere la struttura essenziale della famiglia stessa e la sua legge fermamente stabilita da Dio.

30. Dell'osservanza di questo ordine tra marito e moglie così parlò già con molta sapienza il predecessore nostro Leo­ne XIII di felice memoria nell'enciclica, che abbiamo ricor­dato, del matrimonio cristiano: « Il marito è il principe della famiglia e il capo della moglie; la quale pertanto, perché è carne della carne di lui ed ossa delle sue ossa, deve essere soggetta ed obbediente al marito non come schiava, ma come compagna; cioè in tal modo che la sua soggezione non sia disgiunta dal decoro né dalla dignità. In esso, poi, che go­verna ed in lei che ubbidisce, rendendo entrambi immagine l'uno di Cristo, l'altro della Chiesa, la carità divina deve es­sere la perpetua moderatrice dei loro doveri » (31).

31. Queste sono dunque le virtù che vanno comprese nel bene della fede: umiltà, castità, carità, nobile e dignitosa ub­bidienza; le quali poi risultano altrettanti vantaggi dei co­niugi e del loro matrimonio, in quanto assicurano o promuo­vono la pace, la dignità e la felicità del matrimonio. Non fa quindi meraviglia che questa fede sia stata sempre contata tra i benefizi insigni e propri del matrimonio.

e) Il sacramento

32. Senonché a tutto il cumulo di benefizi così grandi, il compimento e la corona ultima viene da quell'altro bene proprio del matrimonio cristiano, che abbiamo chiamato con la parola di Agostino « sacramento », e designa l'indissolu­bilità del vincolo ed insieme la elevazione e consacrazione, fatta da Cristo, del contratto a segno efficace della grazia.

 

L'indissolubilità del matrimonio

33. E anzitutto, quanto all'indissolubile fermezza del pat­to coniugale, Cristo medesimo vi insiste dicendo: « Ciò che Dio ha congiunto, l'uomo non separi » (32) e: « Chiunque ri­pudia la propria moglie e ne prende un'altra, commette adul­terio; e chiunque prende quella che è stata ripudiata dal marito, è adultero » (33).

34. In questa indissolubilità ripone appunto S. Agostino il bene che egli chiama del sacramento, con queste chiare parole: « Nel sacramento poi si faccia attenzione che il ma­trimonio non sia sciolto e il ripudiato o la ripudiata non si unisca ad altri, neppure per causa della prole » (34).

35. Ora, questa inviolabile fermezza, quantunque non si riferisca a ciascun matrimonio con la stessa misura di perfe­zione, riguarda nondimeno tutti i veri matrimoni; perché il detto del Signore: « Ciò che Dio ha congiunto l'uomo non separi », pronunciato a proposito del matrimonio dei nostri progenitori, prototipo di qualsiasi altro matrimonio futuro, deve di necessità comprendere tutti assolutamente i veri ma­trimoni. Che se prima di Cristo l'altezza e la severità della legge primitiva andò tanto attenuata, che Mosè permise a quelli dello stesso popolo di Dio, per la durezza del loro cuore, di dare per motivi determinati il libello del ripudio, Cristo invece, in forza del suo potere di legislatore supremo, revocò questo permesso di maggiore libertà, e rimise pienamente in vigore la legge primitiva con quelle parole da non dimenti­carsi mai: « Ciò che Dio ha unito, l'uomo non separi ».

36. Molto saggiamente perciò Pio VI, nostro predecessore di felice memoria, così rispondeva al vescovo di Agra: « Per questo risulta evidente che il matrimonio, nello stesso stato di natura e certo assai prima che fosse elevato alla dignità di

sacramento propriamente detto, è stato divinamente istituito in maniera da comportare la perpetuità e la indissolubilità del nodo, tale perciò che da nessuna legge civile possa andare di­sciolto.

« Quindi, sebbene la ragione di sacramento possa andare disgiunta dal matrimonio, come tra gli infedeli, anche in tale matrimonio tuttavia, se è vero matrimonio, deve restare, e certamente resta in perpetuo, quel nodo che fino dalla prima origine è così inerente al matrimonio che non va soggetto a nessun potere civile. Così qualsiasi matrimonio (si dica con­trarsi, o viene contratto in modo da essere un vero matrimonio) allora avrà insieme quel nodo perpetuo che per di­ritto divino va connesso con ogni vero matrimonio; oppure se si suppone contratto senza un tale nodo perpetuo allora non vi è matrimonio, ma una illecita unione e per il suo og­getto contrario alla legge divina e che perciò non si può leci­tamente né iniziare né mantenere » (35).

Indissolubilità e potere della Chiesa

37. Che se questa fermezza sembra patire qualche ecce­zione, sebbene rarissima, come in certi matrimoni naturali che siano contratti tra infedeli solamente, o, se tra fedeli, che siano bensì ratificati, ma non ancora consumati, una siffatta eccezione non dipende dalla volontà di uomini, né di qual­siasi potere meramente umano, ma dal diritto divino, di cui unica custode e interprete è la Chiesa di Cristo. Ma una tale facoltà non potrà mai esserci per nessun motivo nel matri­monio cristiano rato e consumato. In questo, infatti, come il nodo coniugale ottiene la piena perfezione, così risplende per volontà di Dio la massima fermezza e indissolubilità tale da non potersi rallentare per nessuna autorità umana. 

Nel sacramento l'intima ragione dell'indissolubilità

38. Che se vogliamo ricercare con riverenza l'intima ra­gione di questa volontà divina, facilmente la troveremo, vene­rabili fratelli, in questo mistico significato 'del matrimonio cristiano, che si verifica con piena perfezione nel matrimonio consumato tra fedeli. Il matrimonio dei cristiani, infatti, se­condo la testimonianza dell'Apostolo nella sua lettera (in prin­cipio accennata) agli Efesini (36) rappresenta quell'unione per­fettissima che corre fra Cristo e la Chiesa: . « questo mistero è grande; lo dico riguardo a Cristo e alla Chiesa »: la quale unione per nessuna separazione non potrà mai disciogliersi, finché vivrà Cristo e la Chiesa per lui. Il che pure S. Agostino chiaramente c'insegna in quelle parole: « Questo infatti viene custodito in Cristo e nella Chiesa, che per nessun divorzio sia separato il vivente col vivente in eterno. Del quale sacra­mento è tanto gelosa l'osservanza nella città del Dio nostro [...] cioè nella Chiesa di Cristo [...] che quando per avere figli le donne prendano marito o gli uomini prendano moglie, non è lecito abbandonare la moglie sterile per averne un'altra feconda. Che se alcuno fa questo, è reo di adulterio, non per la legge di questa epoca (dove, intervenendo il ripudio, si concede, senza farne colpa, di contrarre matrimoni con gli altri; ciò che il Signore testifica avere anche il santo Mosè per­messo agli israeliti per la durezza del loro cuore), ma per la legge del Vangelo; come anche è rea di adulterio la donna che si sposerà ad un altro » (37).

I frutti dell'indissolubilità

39. Quanti poi e quanto grandi vantaggi derivino dall'in­dissolubilità del matrimonio, lo intende senz'altro chiunque rifletta un istante al bene dei coniugi stessi e della prole e alla salvezza di tutta la società umana. Anzitutto i coniugi nella fermezza assoluta del vincolo hanno quel contrassegno certo di perennità, quale di sua natura è voluto dalla gene­rosa donazione di tutta la persona e dall'intima unione dei cuori, poiché la carità vera non viene meno mai (38). C'è inol­tre un saldo baluardo a difesa della castità fedele, contro gl'in­terni od esteriori eccitamenti all'infedeltà, se mai sopravven­gano; esclusa ogni ansietà o timore che per qualche disgrazia o per la vecchiaia l'altro coniuge non si allontani, subentra invece una tranquilla sicurezza. Ad assicurare egualmente la dignità dei coniugi ed il vicendevole aiuto, soccorre nel modo più opportuno il pensiero del vincolo indissolubile, ricor­dando loro che non all'intento di caduchi interessi, né a sod­disfazione di piacere, ma per cooperare insieme al consegui­mento di beni più eccelsi ed eterni, essi strinsero già il patto nuziale, impossibile a essere infranto fuorché dalla morte. Egregiamente ancora la fermezza del matrimonio provvede alla cura e all'educazione dei figli, opera di lunghi anni, piena di gravi doveri e di fatiche, quali più agevolmente le forze unite dei genitori possono sostenere. Né minori sono i vantaggi che ne provengono a tutta la società in comune. Insegna infatti l'esperienza come all'onestà della vita in genere ed all'integrità dei costumi immensamente conferisce la fermezza non scossa dei matrimoni; e come dalla severa osservanza di tale ordi­namento venga assicurata la felicità e la saldezza della cosa pubblica: poiché tale sarà lo Stato quali sono le famiglie, quali gli uomini, di cui esso è composto, come il corpo delle membra. Per cui quanti difendono strenuamente l'inviola­bile saldezza del matrimonio, si rendono grandemente bene­meriti e del bene privato dei coniugi e della prole e del bene pubblico della società umana.

Il matrimonio cristiano vero sacramento

40. Ma in questo beneficio del sacramento, oltre i van­taggi della stabilità inviolabile, sono racchiusi altri vantaggi ancora più eccellenti, designati bellamente dal vocabolo stesso di sacramento; giacché per i cristiani questo non è nome vano e vuoto di senso, sapendo essi che Cristo istitutore e perfe­zionatore dei venerabili sacramenti (39), con l'elevare alla di­gnità di vero e proprio sacramento della nuova legge il ma­trimonio dei suoi fedeli, lo rese in effetto segno e fonte di quella speciale grazia interna, con la quale « portava l'amore naturale a maggiore perfezione, ne confermava l'indissolubile unità, e i coniugi stessi santificava » (40).

41. E poiché Cristo ancora stabili che lo stesso valido con­senso matrimoniale tra fedeli fosse il segno della grazia, per­ciò la ragione di sacramento va col matrimonio cristiano così strettamente connessa, che tra battezzati non pub esserci ma­trimonio « che non sia con ciò stesso anche sacramento » (41).

La grazia sacramentale del matrimonio

42. Per il fatto stesso dunque che i fedeli danno con ani­mo sincero un tale consenso, aprono a sé il tesoro della grazia sacramentale, ove attingere le forze soprannaturali occorrenti ad adempiere le proprie parti ed i propri doveri fedelmente, santamente, con perseveranza fino alla morte.

43. Questo sacramento infatti in coloro che non vi oppon­gono positivo ostacolo, non solo accresce il principio di vita soprannaturale, cioè la grazia santificante, ma vi aggiunge an­cora altri doni speciali, disposizioni e germi di grazia, come nuovo vigore e perfezione alle forze della natura, affinché i coniugi possano non solo bene intendere, ma intimamente sentire, con ferma convinzione e risoluta volontà stimare e adempiere quanto appartiene allo stato coniugale e ai suoi fini e doveri; ed a tale effetto da ultimo conferisce il diritto all'aiuto attuale della grazia, ogni qualvolta ne abbiano biso­gno per adempiere agli obblighi di questo stato.

La cooperazione dei coniugi alla grazia

44. Poiché però è legge di provvidenza divina nell'or­dine soprannaturale, che dai sacramenti, ricevuti dopo l'uso di ragione, l'uomo non tragga tutto intero il loro frutto, quan­do non cooperi alla grazia, così anche la grazia propria del matrimonio rimarrebbe in gran parte come talento inutile se­polto sotterra, qualora i coniugi non adoperassero le forze soprannaturali, trascurando di coltivare e far fruttificare i preziosi semi della grazia. Che se al contrario, si impegnino quanto è in loro, di bene cooperare, potranno sopportare i pesi dello stato proprio, adempiere i doveri, e dalla potenza di così grande sacramento si sentiranno ravvalorati, santifi­cati e come consacrati. Poiché, come insegna S. Agostino, poiché per i sacramenti del battesimo d dell'ordine l'uomo viene rispettivamente designato ed aiutato o a condurre vita cristiana o ad esercitare l'ufficio sacerdotale, né l'aiuto sacra­mentale di quelli mai gli mancherà, così in modo simile (seb­bene senza il carattere sacramentale), i fedeli uniti una volta col vincolo del matrimonio, non potranno mai essere privati né dall'aiuto né dal legame sacramentale. Che, anzi, soggiunge lo stesso santo Dottore, quel vincolo sacro, qualora cadessero in adulterio, se lo porterebbero con sé, quantunque non più alla gloria della grazia, ma nella pena della colpa, « a quel modo che l'anima dell'apostata, quasi separandosi dal coniu­gio di Cristo, anche dopo aver perduta la fede, non perde il sacramento della fede ricevuto nel lavacro della rigenera­zione » (42).

45. Gli stessi coniugi poi, dall'aureo vincolo del sacra­mento non incatenati ma adorni, non impacciati ma rinvi­goriti, si adopreranno con tutte le forze a far sì che il loro con­nubio, non solamente per la proprietà e il significato del sacramento, ma anche per il loro spirito e la condotta della loro vita sia sempre e rimanga immagine viva di quell'unione fecondissima di Cristo con la sua Chiesa, che è certamente venerando mistero di amore perfettissimo.

46. Che se tutte queste verità, venerabili fratelli, si considerino con ponderatezza e fede viva, se questi preziosi beni del matrimonio, la prole, la fede e il sacramento, siano messi nella debita luce, è impossibile non restare ammirati della sapienza, santità e bontà divina, la quale con tanta larghezza provvide insieme e a mantenere la dignità e la felicità dei co­niugi, e ad ottenere la conservazione e propagazione del ge­nere umano mediante la sola casta e sacra unione del vin­colo nuziale.

PARTE SECONDA

ERRORI E VIZI CONTRARI AL MATRIMONIO.

L'OBBLIGO DI VIGILARE SULLA SANA DOTTRINA

47. Nel ponderare, venerabili fratelli, il pregio così grande delle caste nozze, tanto più ci appare doloroso il vedere come questa divina istituzione, in questi nostri tempi soprattutto, sia spesso e facilmente disprezzata e vilipesa.

È un fatto, in verità, che non più di nascosto e nelle tenebre, ma apertamente, messo da parte ogni senso di pudore, così a parole, come per scritto, con rappresentazioni teatrali di ogni specie, con romanzi, con novelle e racconti ameni, con proiezioni cinematografiche, con discorsi radiofonici, in­fine, con tutti i trovati più recenti della scienza, è calpestata e derisa la santità del matrimonio, e invece si lodano divorzi, adulteri e i vizi più turpi o se non altro si dipingono con tali colori che sembra si vogliano far comparire scevri d'ogni macchia ed infamia. Né mancano libri, che si decantano come scientifici, ma che, in verità, della scienza sovente altro non hanno che una certa qual tintura, con l'intento di potersi più agevolmente insinuare negli animi. E le dottrine da essi di­fese, si spacciano quali meraviglie dell'ingegno moderno, cioè di quell'ingegno che si vanta come amante solo della verità, di « essersi emancipato » da tutti i vecchi pregiudizi fra i quali annovera e bandisce anche la dottrina tradizionale cri­stiana del matrimonio.

Anzi, tali massime si fanno penetrare fra ogni condizione di persone, ricchi e poveri, operai e padroni, dotti e ignoranti, liberi e coniugati, credenti e nemici di Dio, adulti e giovani; a questi soprattutto, come a più facile preda, si tendono i lacci più pericolosi.

48. Certo, non tutti i fautori di queste nuove massime giungono a tutte le ultime conseguenze della sfrenata libi­dine; vi sono di quelli che, sforzandosi di arrestarsi come a mezzo della china, vorrebbero far qualche concessione ai tempi nostri, solamente quanto ad alcuni precetti della legge divina e naturale. Ma questi pure non sono altro che man­datari, più o meno colpevoli di quell'insidiosissimo nemico, che sempre si adopera a seminare zizzania in mezzo al fru­mento (43).

49. Noi pertanto, che il Padre di famiglia ha posto a cu­stodia del proprio campo, e perciò siamo obbligati dall'ob­bligo sacrosanto di vigilare che il buon seme non sia soffocato dalle cattive erbe, stimiamo a noi rivolte dallo Spirito Santo quelle gravissime parole, con le quali l'apostolo Paolo esor­tava il suo diletto Timoteo: « Ma tu veglia, adempi il tuo ministero [...] predica la parola, insisti a tempo, fuori di tempo: riprendi, supplica, esorta con ogni pazienza e dottri­na » (44).

E poiché, ad evitare le frodi del nemico, è anzitutto necessario di scoprirle e giova molto avvisare gl'incauti dei suoi inganni, non possiamo del tutto tacerne, per il bene e la salute delle anime, sebbene preferiremmo nemmeno nomi­nare simili malvagità « come conviene ai santi » (45).

Le sorgenti degli errori: il matrimonio invenzione umana

50. E per incominciare dalle fonti stesse di tali mali, la loro principale radice sta nel discettare di certuni che il matrimonio non ha origine da divina istituzione, né è stato da Nostro Signor Gesù Cristo elevato alla dignità di sacra­mento, ma è una invenzione umana. Altri sostengono di non averne riconosciuto alcun indizio nella stessa natura e nelle leggi da cui è retto, ma di avervi trovato soltanto la facoltà generativa, e ad essa unito un forte impulso ad adempierla, come che sia; vi sono, nondimeno, di quelli che riconoscono nella natura umana alcuni inizi o, vogliamo dire, germi di un vero matrimonio, nel senso che se gli uomini non si congiun­gessero con qualche fermezza di vincolo, non si sarebbe prov­veduto a sufficienza alla dignità dei coniugi e al fine naturale della propagazione e della educazione della prole. E nondi­meno anche costoro insegnano che lo stesso matrimonio, come istituto che è al disopra di quei germi, col concorso di varie cause, è stato escogitato dalla sola mente umana, ed istituito dalla sola volontà degli uomini.

Le gravi conseguenze di questi errori

51. Ma quanto grave sia l'errore di tutti costoro, e come essi vergognosamente deviino dalle norme dell'onestà, già si comprende da quanto, in questa nostra lettera, abbiamo espo­sto intorno alla origine e alla natura del matrimonio, e dei fini e dei beni ad esso propri. E che queste siano dannosis­sime invenzioni, appare ancora dalle conseguenze che gli stessi loro propugnatori deducono: che essendo le leggi, le istitu­zioni, le consuetudini dalle quali è regolato il matrimonio, nate solo dalla volontà degli uomini, a questa soltanto sog­giacciono; quindi esse si potranno e dovranno stabilire, mo­dificare, abrogare a piacere degli uomini e secondo le esi­genze delle condizioni umane; e quanto alla virtù generativa, come quella che si fonda nella stessa natura, insegnano che è più sacra e più ampia dello stesso matrimonio: si può quindi adoperare sia dentro sia fuori dei confini della vita matrimoniale, anche senza tener conto dei fini del matri­monio, come se il libertinaggio di un'immonda meretrice go­desse quasi gli stessi diritti che la casta maternità della le­gittima consorte.

52. Muovendo da tali principi, alcuni giunsero al punto di inventare altre forme di unione, adatte, come essi credono, alle presenti condizioni degli uomini e dei tempi, e che pro­pongono quasi nuove forme di matrimonio: l'uno « tempora­neo », l'altro « a esperimento », un terzo che chiamano « ami­chevole », e che si attribuisce la piena libertà e tutti i diritti del matrimonio, tolto il vincolo indissolubile ed esclusa la prole, se non nel caso in cui le parti vengano poi a trasfor­mare quella comunione di vita e di consuetudine in matri­monio di pieno diritto.

53. E ciò che è peggio, non mancano di quelli, i quali pretendono e si adoperano perché simili abominazioni siano rese onorevoli dall'intervento delle leggi o, se non altro, ven­gano scusate in forza delle pubbliche consuetudini di popoli e delle loro istituzioni; e sembra non sospettino nemmeno che simili cose, lungi dal potersi esaltare quali conquiste della cultura moderna, di cui menano sì gran vanto, sono invece aberrazioni nefande, che ridurrebbero senza dubbio anche le nazioni civili agli usi barbarici di alcuni popoli selvaggi.

a) Contro la fecondità

La contraccezione e la dottrina cattolica

54. Ma, per venire ormai, venerabili fratelli, a trattare dei singoli punti che si oppongono ai diversi beni del matri­monio, il primo riguarda la prole, che molti osano chiamare molesto peso del matrimonio e affermano doversi studiosa­mente evitare dai coniugi, non già con l'onesta continenza, permessa anche nel matrimonio, quando l'uno e l'altro coniuge vi consentano, ma viziando l'atto naturale. E alcuni si arro­gano questa nefasta licenza perché, aborrendo dalle cure della prole, bramano soltanto soddisfare le loro voglie, senza alcun peso; altri allegano a propria scusa la incapacità di osservare la continenza, e la impossibilità di ammettere la prole a causa delle difficoltà proprie, o di quelle della madre, o di quelle economiche della famiglia.

55. Senonché, non vi può essere ragione alcuna, sia pur gravissima, che valga a rendere conforme a natura ed onesto ciò che è intrinsecamente contro natura. E poiché l'atto del coniuge è, di sua propria natura, diretto alla generazione della prole, coloro che nell'usarne lo rendono studiosamente inca­pace di questa conseguenza, operano contro natura, e com­piono un'azione turpe e intrinsecamente disonesta.

56. Non reca perciò meraviglia se la Maestà divina, come attestano le stesse Sacre Scritture, abbia in sommo odio tale colpa nefanda e l'abbia talvolta castigata con la pena di morte, come ricorda S. Agostino: « Perché illecitamente e disonestamente si sta anche con la legittima sposa, quando si impedisce il frutto della prole. Così operava Onan, figlio di Giuda, e per tal motivo Dio lo tolse di vita » (46).

57. Pertanto, essendovi alcuni che, abbandonando mani­festamente la cristiana dottrina, insegnata fin dalle origini, né mai modificata, hanno ai giorni nostri, in questa materia, preteso pubblicamente proclamarne un'altra, la Chiesa cattolica, cui lo stesso Dio affidò il mandato di insegnare, e difendere la purità e la onestà dei costumi, constatando tanta corruzione dei costumi, al fine di preservare la castità del patto matrimoniale da tanta turpitudine, proclama altamente, per mezzo della nostra parola, in segno della sua divina missione, e nuovamente sentenzia: che qualsiasi uso del matrimonio, in cui per la umana malizia l'atto sia destituito della sua natu­rale virtù procreatrice, va contro la legge di Dio e della natura, e che coloro che osino commettere tali azioni, si rendono rei di colpa grave.

58. Per ciò, come vuole la nostra suprema autorità e la cura affidataci della salute di tutte le anime, ammoniamo i sacerdoti che sono impegnati ad ascoltare le confessioni e tutti gli altri che hanno cura d'anime, che non lascino errare i fedeli a sé affidati, in un punto tanto grave della legge di Dio, e molto più che custodiscano se stessi immuni da que­ste perniciose dottrine, e ad esse, in qualsiasi maniera, non si rendano conniventi. Che se qualche confessore o pastore delle anime, che Dio non permetta, inducesse egli stesso in simili errori i fedeli a sé affidati, o, se non altro, ve li confermasse, sia con approvarli sia colpevolmente tacendo, sappia di dover rendere severo conto a Dio, giudice supremo, del suo ufficio tradito, e stimi rivolte a sé le parole di Cristo: « Sono ciechi, e l'uno e l'altro cadranno nella fossa » (47).

59. Quanto poi ai motivi che li inducono a difendere un uso perverso del matrimonio, questi non di rado - per ta­cere di quelli che tornano a loro vergogna - sono immaginari o esagerati. Nondimeno la Chiesa, pia madre, intende benis­simo e apprende al vivo le difficoltà circa la salute della ma­dre e il suo pericolo per la vita stessa.

E chi mai potrebbe, se non con viva commiserazione, ponderarle? Chi non sarebbe preso da ammirazione somma, al vedere una madre offrirsi, con fortezza eroica, a morte qua­si certa, pur di risparmiare la vita alla prole già concepita? Tutto ciò che ella avrà sofferto, per adempiere perfettamente l'ufficio che la natura le affidò, solo Dio ricchissimo e misericordiosissimo potrà a lei retribuirlo, e, senza dubbio, darà non solo la misura colma, ma anche sovrabbondante (48).

Situazioni particolari

60. Ed anche sa bene la santa Chiesa, che non di rado uno dei coniugi subisce piuttosto il peccato, anziché esserne causa, quando per ragione veramente grave, permette la per­versione dell'ordine dovuto, alla quale pure non consente, e di cui quindi non è colpevole, purché memore, anche in tal caso, delle leggi della carità, non trascuri di dissuadere il coniuge dal peccato e allontanarlo da esso. Né si può dire che operino contro l'ordine di natura quei coniugi, che usano del loro diritto nel modo debito e naturale, anche se per cause naturali, sia di tempo, sia di altre difettose circostanze, non ne possa nascere una nuova vita. Poiché, sia nello stesso matrimonio, sia nell'uso del diritto matrimoniale, sono con­tenuti anche fini secondari, come sono il mutuo aiuto e l'af­fetto vicendevole da fomentare e la quiete della concupi­scenza; fini che ai coniugi non è proibito di volere, purché sia sempre rispettata la natura intrinseca dell'atto e, per con­seguenza, la sua subordinazione al fine principale.

61. Penetrano pure nell'intimo dell'animo nostro i la­menti di quei coniugi che oppressi duramente da mancanza di mezzi, provano difficoltà gravissima a mantenere la loro prole.

Con tutto ciò bisogna attentamente vigilare, perché le de­plorevoli condizioni delle cose materiali non siano occasione di un errore ben più deplorevole. Giacché non possono mai darsi difficoltà di tanta gravità, che valgano a dispensare dai comandamenti di Dio, che proibiscono ogni atto che sia catti­vo di sua natura; e, in qualsiasi condizione, possono sempre i coniugi, sostenuti dalla grazia di Dio, compiere fedelmente l'ufficio loro e conservare nel matrimonio, la castità pura da macchia tanto infame; perché resta ferma la verità della fede cristiana, proposta dal magistero del Concilio di Trento: « Nessuno ardisca pronunciare quel detto temerario, condan­nato dai Padri, sotto la minaccia di anatema, che per l'uomo giustificato i comandamenti di Dio siano impossibili ad osser­varsi. Poiché Dio non comanda cose impossibili, ma nel co­mandare ammonisce di fare ciò che tu puoi e chiedere ciò che non puoi, e aiuta perché tu possa » (49). E questa dot­trina fu dalla Chiesa solennemente ripetuta e confermata nella condanna dell'eresia giansenistica, che aveva osato bestem­miare contro la bontà di Dio dicendo che « alcuni precetti di Dio agli uomini giusti, che pur vogliono e procurano di os­servarli, sono impossibili secondo le forze che hanno al pre­sente: e loro manca la grazia, che li renda possibili » (50).

L'aborto

62. Ma dobbiamo ricordare pure, venerabili fratelli, l'al­tro gravissimo delitto, col quale si attenta alla vita della prole, chiusa ancora nel seno materno. Per alcuni la cosa è lecita e lasciata al beneplacito della madre e del padre; per altri è invece proibita, salvo il caso in cui si diano ben gravi ragioni, che chiamano col nome di « indicazione » medica, sociale, eugenica. Costoro tutti richiedono che, quanto alle pene con cui le leggi dello Stato sanciscono la proibizione di uccidere la prole generata, ma non venuta ancora alla luce, le pubbli­che leggi riconoscano la « indicazione », secondo che ciascuno a modo suo la difende, e la dichiarino libera da qualsiasi pena. Che anzi, non mancano di quelli i quali domandano che le pubbliche autorità prestino il loro aiuto in simili ope­razioni apportatrici di morte; enormità che, purtroppo, in qualche luogo, si commette frequentemente, come è noto.

63. Per quanto riguarda la « indicazione medica terapeu­tica » - per adoperare le loro stesse parole - già abbiamo detto, venerabili fratelli, quanta compassione noi sentiamo per la madre, la quale, per ufficio di natura, si trovi esposta a gravi pericoli, sia della salute, sia della stessa vita: ma quale ragione potrà mai avere la forza di rendere scusabile, in qual­siasi modo, la diretta uccisione dell'innocente? Perché qui si tratta appunto di questa.

64. Sia che si infligga alla madre, sia che si cagioni alla prole, è sempre contro il comando di Dio e la voce stessa della natura: « Non ucciderai » (51). È infatti ugualmente sa­cra la vita dell'una e dell'altra, a distruggere la quale non potrà mai concedersi potere alcuno, nemmeno all'autorità pub­blica. E, con somma leggerezza, questo potere si deriverebbe contro innocenti, dal diritto di spada, che vale solo contro i rei; né ha qui luogo il diritto di difesa, fino al sangue, contro l'ingiusto aggressore. Chi, infatti, chiamerebbe ingiusto ag­gressore una innocente creaturina? Né può esistere, in alcun modo, il diritto che dicono « diritto di estrema necessità » e che possa giungere fino all'uccisione diretta dell'innocente. Pertanto i medici retti e capaci si adoperano lodevolmente a difendere e conservare sia la vita della madre, come quella della prole; per contrario sarebbero indegnissimi del nobile titolo e vanto di medici, coloro che, sotto l'apparenza di usare l'arte medica, o per malintesa pietà, mettessero o la madre o la prole in pericolo di morte.

65. E tutto ciò pienamente s'accorda con le severe pa­role del vescovo d'Ippona, con le quali inveisce contro quei coniugi depravati, che cercano di evitare la prole; ed ove non ottengano l'intento, non temono di ucciderla.

« Talvolta, dice, questa crudeltà impura o impurità cru­dele giunge fino al punto di ricorrere ai veleni atti a procu­rare la sterilità, e se non vi riesce, a estinguere con qualche mezzo il frutto concepito e a liberarsene, bramando che la propria prole muoia prima di vivere, o se già viveva nel materno seno, sia uccisa prima di nascere. Per certo, se am­bedue sono tali, non sono coniugi e se tali furono fin da prin­cipio, non si congiunsero per connubio, ma piuttosto per il­lecito commercio; se poi tali non sono tutti e due, oso dire: o che ella, in qualche modo, si prostituisce al marito, o che egli si rende adultero verso di lei » (52).

66. Quanto poi alla « indicazione » sociale ed eugenica, le cose che si propongono, con mezzi leciti e onesti e dentro i dovuti confini, possono sì, e devono essere prese in conside­razione; ma quanto al voler provvedere alla necessità, a cui si appoggiano, con la uccisione degli innocenti, ripugna alla ragione ed è contrario al precetto divino, promulgato pure dalla sentenza apostolica. « Non si devono fare mali per con­seguire beni » (53).

67. A coloro, infine, che tengono il supremo governo del­le nazioni, e ne sono legislatori, non è lecito dimenticare che è dovere dell'autorità pubblica di difendere con opportune leggi e con la sanzione di pene, la vita degli innocenti; e ciò tanto maggiormente, quanto meno valgono a difendersi quelli la cui vita è in pericolo, e alla quale si attenta; e fra essi, certo, sono da annoverare, anzitutto, i bambini ancora nel seno materno. Che se i pubblici governanti non solo non prendono la difesa di quelle creature, ma anzi con leggi e con decreti pubblici le lasciano, o piuttosto le mettono in mano dei medici o d'altri, perché le uccidano, si rammentino che Dio è giudice e vendicatore del sangue innocente, il quale dalla terra grida verso il cielo (54).

Indicazione eugenetica e ingerenza dello Stato

68. Si deve poi, da ultimo, riprovare quella prassi dan­nosa, che riguarda per sé il diritto naturale dell'uomo a con­trarre matrimonio, ma che appartiene pure, con qualche vera ragione, al bene della prole. Vi sono infatti alcuni, che troppo solleciti dei fini eugenici, non si contentano di dare alcuni consigli igienici, atti a procurare più sicuramente la salute e il vigore della futura prole - il che, certo, non è contrario alla retta ragione - ma vanno così innanzi, da anteporre 1'« eugenico » a qualsiasi altro fine, anche di ordine più alto, e pretendono che l'autorità pubblica vieti il matrimonio a tutti coloro che, secondo i procedimenti della propria scienza e le sue congetture, credono che, per via di trasmissione ereditaria, genereranno prole difettosa, anche se siano, per sé, capaci di contrarre matrimonio. Che anzi vogliono perfino che essi, per legge, anche se riluttanti, siano, con l'intervento dei medici, privati di quella naturale facoltà; né ciò come pena cruenta da infliggersi dalla pubblica autorità per un delitto commesso, né a prevenire futuri delitti dei rei, ma contro il giusto e l'onesto, attribuendo ai magistrati civili un potere che mai ebbero, né mai possono legittimamente avere.

69. Tutti coloro che operano in tal modo, malamente di­menticano che la famiglia è più sacra dello Stato, e che gli uomini, anzitutto, sono procreati non per la terra e per il tempo, ma per il cielo e per l'eternità. E non è giusto, cer­tamente, di accusare di grave colpa uomini, d'altra parte atti al matrimonio, e che, anche adoperando ogni cura e diligenza, si prevede che avranno una prole difettosa, se contraggono nozze: sebbene ad essi spesso convenga dissuaderle.

70. Le pubbliche autorità, poi, non hanno alcuna potestà diretta sulle membra dei sudditi; perciò, se non sia intervenuta colpa alcuna, né vi sia motivo alcuno di infliggere una pena cruenta, non possono mai, in alcun modo, ledere direttamente o toccare l'integrità del corpo, né per ragioni eugeniche, né per qualsiasi altra ragione. Questo insegna pure San Tommaso d'Aquino, mentre, ponendo la questione se i giudici umani per prevenire mali futuri possano recar qualche danno al suddito, lo concede quanto a certi altri mali, ma a ragione lo nega per quanto riguarda la lesione corporale. « Mai, secondo il giudizio umano, qualcuno (leve essere condannato, senza colpa, alla pena di battiture, ad essere ucciso, o ad es­sere mutilato o flagellato » (55).

71. Nel resto, la dottrina cristiana insegna, e la cosa è certissima anche alla luce della ragione, che ogni singolo essere umano non ha altro dominio sulle membra del pro­prio corpo, che quello che spetta al proprio fine naturale, e che non può distruggerle o murarle o per altro modo ren­dersi inetti alle funzioni naturali, se non nel caso in cui non si può provvedere per altra via al bene di tutto il corpo.

b) Contro la fedeltà

72. Ed ora, per venire all'altro capo di errori che riguar­dano la fedeltà coniugale, ogni peccato che si commette a danno della prole è peccato in qualche modo anche contro la fedeltà coniugale; perché i beni del matrimonio vanno con­nessi l'uno con l'altro. Ma inoltre sono da annoverarsi singo­larmente altrettanti capi di errori e di corruzioni contro la fedeltà coniugale, quante sono le virtù domestiche che que­sta fedeltà abbraccia: la casta fedeltà dell'uno e dell'altro coniuge, la onesta soggezione della moglie al marito, e final­mente il saldo e sincero amore tra i due.

Le relazioni extraconiugali

73. Corrompono dunque anzitutto la fedeltà coloro che stimano doversi essere indulgenti verso le idee e i costumi del nostro tempo, intorno alla falsa e dannosa amicizia con terze persone, e sostengono doversi in queste relazioni estra­nee consentire ai coniugi una certa maggior libertà di pensare o di operare, e ciò tanto più che (come vanno dicendo) non pochi hanno una congenita costituzione sessuale, a cui non possono soddisfare tra gli angusti limiti del matrimonio mono­gamico. Quindi quel rigido atteggiamento d'animo, onde gli onesti coniugi condannano e ricusano ogni affetto ed atto libi­dinoso con terza persona, essi la stimano una antiquata ri­strettezza di mente e di cuore o una abbietta e vile gelosia; e però dicono nulle o da annullare le leggi penali dello Stato intorno all'obbligo della fedeltà coniugale.

74. L'animo nobile dei casti coniugi, anche solo per intel­ligenza naturale, respinge e disprezza certamente simili errori, come vanità e brutture, e questa voce della natura è appro­vata e confermata dal comandamento di Dio « non forni­care » (Es. 20, 14), e da quello di Cristo: " Chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso in cuor suo adulte­rio con lei » (56). E nessuna consuetudine o cattivo esempio, nessuna parvenza di progresso umano potrà indebolire la forza di questo precetto divino. Perché come è sempre il medesimo « Gesù Cristo ieri ed oggi e nei secoli » (57), così è sempre la medesima dottrina di Cristo, della quale non cadrà un punto solo, sino a che tutto sia adempito (58).

L'emancipazione della donna

75. Quegli stessi maestri di errori che offuscano il candore della fedeltà e della castità coniugale, facilmente scalzano altresì la fedele ed onesta sottomissione della moglie al marito. E anche più audacemente molti di essi affermano con leggerezza che quella è una indegna servitù di un coniuge al­l'altro: poiché i diritti tra i coniugi sono tutti uguali, ed essendo violati con la servitù di una parte, costoro bandiscono superbamente come già fatta o da procurarsi una certa « eman­cipazione » della donna. E questa emancipazione - dicono - deve essere triplice: nella direzione della società domestica, nell'amministrazione del patrimonio, e nell'esclusione e sop­pressione della prole; e la chiamano emancipazione « sociale », « economica », « fisiologica »; fisiologica in quanto vogliono che la donna, a seconda della sua libera volontà, sia o debba essere sciolta dai pesi coniugali, sia di moglie, sia di madre (e che questa, più che emancipazione, debba dirsi nefanda scelleratezza, già abbiamo sufficientemente dichiarato); eman­cipazione economica, in forza della quale la moglie all'insaputa e contro il volere del marito, possa liberamente avere, trattare e amministrare affari suoi privati, trascurando figli, marito e famiglia; emancipazione infine sociale, in quanto si rimuo­vono dalla moglie la cura domestica sia dei figli come della famiglia, affinché, mettendo questa da parte, possa assecon­dare il proprio genio e dedicarsi agli affari e agli uffici anche pubblici.

76. Ma neppure questa è vera emancipazione della donna, né è la ragionevole e dignitosa libertà che si conviene al com­pito cristiano e nobile di donna e di moglie; ma piuttosto è corruzione dell'indole femminile e della dignità materna e perversione di tutta la famiglia, in quanto il marito resta privo della moglie, i figli della madre, la casa e tutta la famiglia della sua sempre vigile custode. Che anzi questa falsa libertà e innaturale uguaglianza coll'uomo torna a danno della stessa donna; giacché, se la donna scende dalla sede veramente re­gale, a cui, tra le domestiche pareti, fu dal Vangelo innalzata, presto ricadrà nella vecchia servitù (se non di apparenza, certo di fatto) e ridiventerà, come nel paganesimo, un mero oggetto dell'uomo.

77. Quell'uguaglianza poi di diritti, che tanto si esagera e si mette innanzi, deve riconoscersi in tutto quello che è proprio della persona e dignità umana, e che consegue dal patto nuziale ed è insito nel matrimonio, dove certo, l'uno e l'altro coniuge godono perfettamente dello stesso diritto e sono legati da uno stesso dovere; nel resto deve esservi una certa differenza che è richiesta dal bene stesso della famiglia e dalla doverosa unità e fermezza dell'ordine e della società domestica.

78. Tuttavia se in qualche luogo le condizioni sociali ed economiche della donna sposata debbono mutarsi alquanto per le mutate consuetudini e usi della convivenza umana, com­pete al pubblico magistrato adattare alle odierne necessità ed esigenze i diritti civili della moglie, tenuto conto di ciò che è richiesto dalla diversa indole naturale del sesso femminile, dall'onestà dei costumi e dal comune bene della famiglia; purché l'ordine essenziale della società domestica rimanga in­tatto, in quanto fu istituito da un'autorità e sapienza più alta della umana, cioè divina, e non può cambiarsi per leggi pub­bliche o per gusti privati.

Simpatia e amore

79. Ma vanno ancor più oltre i recenti sovvertitori del matrimonio, col sostituire al sincero e solido amore, che è il fondamento dell'intima dolcezza e felicità coniugale, una certa cieca compatibilità di carattere e concordia di gusti, che chiamano simpatia, col cessar della quale sostengono che si rallenta e si scioglie l'unico vincolo che unisce gli animi. Che altro mai sarà questo, se non un edificare la casa sopra la sab­bia? Della quale dice Cristo, che appena venga assalita dai flutti dell'avversità subito vacillerà e cadrà: « E soffiarono i venti e imperversarono contro quella casa, ed ella cadde, e fu grande la sua rovina » (59). Al contrario, la casa che sia stata eretta sulla pietra, cioè sul mutuo amore tra i coniugi, e rassodata da una consapevole e costante unione di animi, non sarà mai scossa, né abbattuta, da nessuna avversità.

c) Contro il sacramento

Gli effetti della laicizzazione del matrimonio

80. Abbiamo fin qui rivendicato, venerabili fratelli, i due primi eccellentissimi beni del matrimonio cristiano, insidiati da sovvertitori della società odierna. Ma siccome questi sono preceduti di gran lunga da un terzo bene, quello del « Sacra­mento », così non ci fa meraviglia il vedere che anzitutto questa bontà ed eccellenza sia (la costoro molto più vivace­mente impugnata. E anzitutto insegnano che il matrimonio è cosa totalmente e tutta puramente civile e in nessun modo da demandarsi alla società religiosa, cioè alla Chiesa di Cristo, ma soltanto alla società civile; e soggiungono inoltre che il legame nuziale dev'essere affrancato da ogni legame d'indisso­lubilità, col tollerare e addirittura col sancire per via di legge le separazioni, ossia i divorzi dei coniugi; e così il matrimonio, spogliato di ogni santità, è incluso fra le cose pro­fane e civili.

81. Come prima e principale cosa stabiliscono che l'atto civile sia da ritenersi quale vero contratto nuziale (e lo chia­mano comunemente « matrimonio civile »); l'atto religioso poi sia una pura aggiunta, o al più da permettersi al popolo superstizioso. Poi vogliono che senza rimprovero di alcuno sia lecito il matrimonio tra cattolici ed acattolici, non avendo riguardo alla religione e senza chiedere il consenso dell'auto­rità religiosa. Un'altra cosa, che viene di conseguenza, consiste nello scusare i divorzi fatti, e nel lodare e propugnare quelle leggi civili, che favoriscono lo scioglimento del vincolo stesso.

Natura religiosa del matrimonio

82. Per quanto riguarda la natura religiosa di qualsiasi ma­trimonio, e molto più del matrimonio cristiano che è altresì sacramento, avendo Leone XIII largamente trattato e motivato con gravi argomenti quello che in questa materia è da notare, rimandiamo all'enciclica che noi più volte abbiamo citata e apertamente dichiarata nostra. Qui stimiamo dover ripetere soltanto pochi punti.

83. Anche con la sola luce della ragione, specialmente se si voglia esaminare gli antichi monumenti della storia, e interrogare la costante coscienza dei popoli, e consultare le istituzioni e i costumi di tutte le genti, si può chiaramente affermare che allo stesso matrimonio naturale è inerente qual­che cosa di sacro e di religioso, « non sopravvenuto, ma con­genito, non ricevuto dagli uomini, ma inserito dalla natura », avendo il matrimonio « Dio per autore, ed essendo stato, fin da principio, una tal quale figura dell'Incarnazione del Verbo di Dio » (60). La ragione sacra del matrimonio, che va inti­mamente connessa con la religione e con l'ordine delle cose sacre, risulta sia dalla sua origine divina, che abbiamo ricor­dato, sia dal suo fine, che è generare ed educare a Dio la prole ed anche condurre a Dio i coniugi mediante l'amore cristiano e il vicendevole aiuto; sia finalmente dal compito stesso naturale del matrimonio, voluto dalla provvida mente di Dio Creatore, per essere come un tramite con cui si tra­smette la vita, da parte dei genitori che sono quasi ministri dell'onnipotenza divina. A tutto questo si aggiunge la nuova ragione di dignità derivante dal sacramento, in grazia del qua­le il matrimonio cristiano è divenuto di gran lunga più nobile ed è stato elevato a tanta eccellenza, da apparite all'Apo­stolo un grande mistero, in tutto onorabile (61).

84. Questa natura religiosa del matrimonio e il suo signi­ficato della grazia e della unione fra Gesù Cristo e la Chiesa, richiede dai futuri sposi una santa riverenza per le nozze cri­stiane e un santo amore e zelo perché il matrimonio, che stanno per contrarre, si avvicini il più possibile al modello di Cristo e della Chiesa.

Il matrimonio misto

85. Molto mancano su questo punto, e talora mettendo in pericolo la loro salvezza eterna, coloro che, senza gravi mo­tivi, contraggono matrimonio misto. Da tali matrimoni misti il prudente amore materno della Chiesa distoglie i fedeli per gravissime ragioni, come risulta da molti documenti compresi in quel canone del Codice di diritto canonico, dove si legge: « La Chiesa con ogni serietà vieta dappertutto, che si con­tragga matrimonio tra due persone battezzate, delle quali una sia