Castità
Consacrata
IL
CELIBATO ECCLESIASTICO
II - Sviluppo della continenza nella
chiesa latina
Dopo
questi presupposti necessari, cioè di concetto e
di metodo di ricerca e di esposizione, seguiamo in primo
luogo lo sviluppo della continenza degli ecclesiastici nella
Chiesa Latina.
1.
Il Concilio di Elvira
Delle
testimonianze di vario genere che riguardano questo tema
si deve invocare per prima quella del Concilio di Elvira.
Nel primo decennio del secolo IV dopo Cristo si sono radunati
vescovi e sacerdoti della Chiesa di Spagna nel centro diocesano
di Elvira presso Granada per sottoporre ad una regolamentazione
comune le condizioni ecclesiastiche della Spagna appartenente
alla parte occidentale dell'Impero Romano, la quale sotto
il Cesare Costanzo godeva di una pace religiosa relativamente
buona. Nel periodo precedente, durante le persecuzioni dei
cristiani, si erano verificati degli abusi in più
di un settore della vita cristiana che aveva subito dei
danni seri nell'osservanza della disciplina ecclesiastica.
In 81 canoni conciliari si emanarono dei provvedimenti riguardo
a tutti i campi più importanti della vita ecclesiastica
che richiedevano dei chiarimenti e dei rinnovamenti, allo
scopo di riaffermare la disciplina antica e di sancire le
nuove norme resesi necessarie.
Il
can. 33 di questo Concilio contiene dunque la, già
nota, prima legge sul celibato. Sotto la rubrica: "
Sui vescovi e i ministri (dell'altare) che devono cioè
essere continenti dalle loro consorti " sta il testo
dispositivo seguente: " Si è d'accordo sul divieto
completo che vale per i vescovi, i sacerdoti e i diaconi,
ossia per tutti i chierici che sono impegnati nel servizio
dell'altare, che devono astenersi dalle loro mogli e non
generare figli; chi ha fatto questo deve essere escluso
dallo stato clericale ". Già il canone 27 aveva
insistito sulla proibizione che donne estranee abitassero
insieme con i vescovi ed altri ecclesiastici. Essi potevano
tenere con sé solo una sorella o una figlia consacrata
vergine, ma per nessun motivo una donna estranea.
Da
questi primi importanti testi legali si deve dedurre quanto
segue: molti, se non la maggior parte, dei chierici maggiori
della Chiesa spagnola di allora erano viri probati vale
a dire uomini sposati prima della loro ordinazione a diaconi,
sacerdoti, vescovi. Essi pero erano obbligati, dopo aver
ricevuto l'ordine sacro, ad una completa rinuncia di ogni
ulteriore uso del matrimonio, di osservare cioè completa
continenza. Alla luce delle finalità del Concilio
di Elvira, del diritto e della storia del diritto nel grande
Impero Romano di cultura giuridica che dominava in quell'epoca
anche nella Spagna, non è possibile vedere nel canone
33 (assieme con il canone 27) una legge nuova. Esso appare
invece chiaramente quale reazione contro una non-osservanza
ormai largamente invalsa di un obbligo tradizionale ben
noto, al quale ora si annette anche la sanzione: o osservanza
dell'obbligo assunto o rinuncia all'ufficio clericale. Una
novità in questo campo con una tale generale retroattività
della sanzione contro diritti già ben acquisiti dal
tempo dell'ordinazione avrebbe causato una tempesta di proteste
contro una tale evidente violazione di un diritto in un
mondo tutt'altro che digiuno di diritto. Ciò ha percepito
chiaramente già Pio XI quando, nella sua Enciclica
sul sacerdozio, ha affermato che questa legge scritta suppone
una prassi precedente.
2.
La coscienza della tradizione del celibato nei concili africani
Dopo
questa legge importante di Elvira dobbiamo considerarne
subito un'altra, ancora più importante per la nostra
questione e che incontreremo ancora più tardi quale
punto di riferimento cruciale. Si tratta di una dichiarazione
vincolante, che è stata fatta nel secondo Concilio
Africano dell'anno 390 e ripetuta nei successivi per essere
poi inserita nel Codice dei canoni della Chiesa Africana
(e nei canoni in causa Apiarii), formalizzato nell'importante
Concilio dell'anno 419. Sotto la rubrica: "Che la castità
dei Leviti e sacerdoti deve essere custodita" il testo
recita: "Il vescovo Epigonio disse: Siccome nel concilio
precedente è stato trattato della continenza e castità,
i tre gradi i quali per motivo dell'ordinazione sono legati
ad un certo obbligo di castità - vale a dire il vescovo,
il sacerdote e il diacono - devono essere più completamente
istruiti sulla conservazione della castità. Il vescovo
Genetlio continuo: "Come è stato detto sopra,
conviene che i sacri presuli, i sacerdoti di Dio e i Leviti,
ossia tutti coloro che servono ai divini sacramenti, siano
continenti in tutto per cui possano senza difficoltà
ottenere ciò che chiedono dal Signore; affinché
così anche noi custodiamo ciò che hanno insegnato
gli apostoli e che tutto il passato ha conservato ".
" A ciò i vescovi risposero unanimemente: Noi
tutti siamo d'accordo che vescovi, sacerdoti e diaconi,
custodi della castità, si astengano anch'essi stessi
dalle loro mogli, affinché in tutto e da tutti coloro
che servono all'altare sia conservata la castità".
Da
questa dichiarazione dei Concili di Cartagine risulta che
anche nella Chiesa Africana una gran parte, se non la maggioranza,
del clero superiore era sposato prima dell'ordinazione e
che dopo di essa tutti dovevano vivere in continenza. Qui
un tale obbligo viene attribuito espressamente all'ordine
sacro ricevuto ed al servizio dell'altare. Inoltre lo si
riporta esplicitamente ad un insegnamento degli apostoli
e all'osservanza praticata in tutto il passato (antiquitas)
e la si inculca con la conferma decisa unanimemente da tutto
l'episcopato Africano.
Da
una controversia con Roma, che fu trattata anche in queste
assemblee conciliari Africane, si può ora conoscere
quanto cosciente e viva fosse in questa Chiesa la tradizione
della Chiesa antica. Il sacerdote Apiario era stato scomunicato
dal suo vescovo.
Egli
appellò a Roma, ove si accetto questo ricorso riferendosi
ad un canone di Nicea il quale avrebbe autorizzato tali
appelli. I vescovi Africani si dichiararono solidali con
il loro collega affermando di non conoscere un tale canone
niceno. In varie adunanze di questi vescovi, alle quali
parteciparono anche i delegati di Roma, si discusse questa
questione di cui ci sono ancora conservati i canoni in causa
Apiarii. Gli Africani asserirono di non avere nella loro
lista dei canoni niceni una siffatta disposizione e inviarono
legati ad Alessandria, Antiochia e Costantinopoli per avere
delle informazioni a tale scopo. Ma anche in questi centri
orientali non si sapeva nulla di un tale canone niceno.
L'errore da parte di Roma si spiego poi con il fatto che
là ai canoni di Nicea erano stati aggiunti quelli
del Concilio di Sardica, tenutosi nell'anno 342, di nuovo
sulla questione Ariana e sotto lo stesso presidente che
aveva presieduto anche il Concilio di Nicea, Hosio di Cordoba.
Per questo motivo nell'archivio di Roma i canoni disciplinari
di Sardica erano stati aggiunti a quelli di Nicea e considerati
poi tutti come niceni. Ora a Sardica si era realmente deciso
questo canone (can. 3). La Chiesa Africana non ebbe difficoltà
di provare a Papa Zosimo questa erronea attribuzione al
Concilio di Nicea.
Nella
seduta principale che tratto tale questione e che si tenne
il 25 maggio del 419 il vescovo Aurelio di Cartagine fungeva
da Presidente. Vi partecipavano il Legato di Roma, Faustino
di Fermo, con due presbiteri Romani, Filippo ed Azello,
poi 240 vescovi Africani tra cui Agostino di Ippona ed Alipio
di Tagaste. Il Presidente introdusse le discussioni con
queste parole: "Abbiamo qui davanti a noi gli esemplari
delle disposizioni che i nostri Padri hanno portato con
sé da Nicea. Conserviamo la loro forma invariata
e custodiamo anche le successive delibere da noi sottoscritte".
Segue il simbolo della fede nella Santissima Trinità
pronunciato da tutti i padri conciliari.
Al
terzo posto è stato ripetuto il testo riguardante
la continenza degli ecclesiastici del Concilio del 390,
sopra riferito, che allora era stato recitato da Epigonio
e Genetlio e che viene ora pronunciato da Aurelio. Il delegato
papale, Faustino, sotto la rubrica: "Dei gradi degli
ordini sacri che devono astenersi dalle loro mogli",
aggiunse: "Noi siamo d'accordo che vescovo, sacerdote
e diacono, vale a dire tutti coloro che toccano i sacramenti
quali custodi della castità devono astenersi dalle
loro spose". A ciò tutti i vescovi risposero:
"Siamo d'accordo che in tutti e da tutti coloro che
servono all'altare deve essere custodita la castità".
Tra
le norme successive che da tutto il patrimonio tradizionale
della Chiesa Africana vennero rilette o nuovamente decise
si trova al 25° posto il testo detto dal presidente
Aurelio: "Noi, cari fratelli, aggiungiamo qui ancora:
quando è stato riferito riguardo alla incontinenza
dalle proprie mogli da parte di alcuni chierici che erano
solo lettori, è stato deciso ciò che anche
in vari altri concili è stato confermato: i suddiaconi,
che toccano i santi misteri ed i diaconi, i sacerdoti ed
i vescovi devono, secondo le norme per loro vigenti, astenersi
anche dalle proprie consorti, cosicché sono da tenersi
come se non ne avessero; se non si attengono a questo, devono
essere allontanati dal loro servizio ecclesiastico. Gli
altri chierici non ne sono tenuti se non in età più
matura. Dopo di ciò tutto il Concilio rispose: ciò
che vostra santità ha detto in maniera giusta e ciò
che è santo e che piace a Dio noi confermiamo".
Abbiamo
riportato queste testimonianze della Chiesa Africana della
fine del secolo IV e dell'inizio del secolo V così
dettagliatamente a causa della loro importanza fondamentale.
Da questi testi risulta una chiara coscienza di una tradizione
che si basava non solo su una persuasione generale, che
da nessuno veniva messa in dubbio, ma anche su documenti
ben conservati. Si trovavano in quegli anni nell'archivio
della Chiesa Africana ancora gli atti originali che i Padri
avevano portato con sé dal Concilio Niceno. Norme
contrastanti il celibato ecclesiastico così come
risulta qui affermato sarebbero state respinte nello stesso
modo come l'errore o la svista della Chiesa Romana riguardo
ai canoni di Sardica attribuiti a Nicea.
Da
tutto questo risulta anche la coscienza di una tradizione
comune della Chiesa Universale, le varie parti della quale
sono in viva comunione fra di loro. ciò che dalla
Chiesa Africana veniva tanto esplicitamente e ripetutamente
affermato riguardo all'origine apostolica ed all'osservanza,
tramandata dall'antichità, della continenza degli
ecclesiastici insieme con le sanzioni contro i contravventori,
non sarebbe certamente stato accettato tanto generalmente
e pacificamente se non avesse avuto l'avallo di un fatto
generalmente noto. Abbiamo, anzi, per questo perfino delle
testimonianze esplicite anche da parte della Chiesa Orientale,
sulle quali torneremo ancora.
3.
La testimonianza della Chiesa di Roma
Nel
contesto di questa testimonianza Africana sul celibato abbiamo
già ascoltato una voce assai autorevole da parte
di Roma: il Legato Pontificio Faustino ha manifestato a
Cartagine la piena concordanza di Roma su questa questione,
ivi solo incidentalmente sollevata.
Roma
infatti aveva già sotto Papa Siricio inviato una
lettera ai vescovi dell'Africa, nella quale si rendevano
loro note le decisioni del sinodo romano dell'anno 386 nelle
quali si inculcavano nuovamente alcune importanti disposizioni
apostoliche. Questa lettera era stata comunicata durante
il Concilio di Telepte dell'anno 418. L'ultima parte di
essa tratta (can. 9) precisamente della continenza degli
ecclesiastici.
Con
questo documento veniamo ad un secondo gruppo di testimonianze
sul celibato, il quale ha senza dubbio il peso più
forte non solo per la coscienza circa la tradizione osservata
nella Chiesa Universale, ma anche per lo sviluppo ulteriore
e l'osservanza del celibato clericale. Esse sono contenute
nelle disposizioni dei Romani Pontefici a tale riguardo.
Un'affermazione
generale sull'importanza della posizione di Roma per ogni
questione, e perciò anche per quella sul celibato,
ci viene da sant'Ireneo il quale, essendo discepolo di san
Policarpo, era collegato con la tradizione giovannea, che
egli tramandava, come vescovo di Lione dall'anno 178, anche
alla Chiesa d'Europa. Se nella sua opera principale Contro
le eresie dice che la tradizione apostolica viene conservata
nella Chiesa di Roma che è stata fondata dagli apostoli
Pietro e Paolo, per cui tutte le altre Chiese debbono convenire
con essa, possiamo ben dire che ciò vale anche per
la tradizione della continenza degli ecclesiastici.
Le
prime testimonianze esplicite a questo riguardo ci sono
state date dai due Papi: Siricio ed Innocenzo I.
Al
predecessore del primo, Papa Damaso, il vescovo Himerio
di Tarragona aveva posto alcune questioni alle quali solo
il successore, cioè Siricio, ha dato la risposta.
Alla domanda riguardante l'obbligo della continenza dei
chierici maggiori il Papa risponde nella lettera "Directa"
del 385 dicendo che i molti sacerdoti e i diaconi che anche
dopo l'ordinazione generano dei bambini agiscono contro
una legge irrinunciabile che lega i chierici maggiori dall'inizio
della Chiesa. Il loro appello all'Antico Testamento, quando
i sacerdoti e leviti potevano usare il loro matrimonio fuori
del tempo del loro servizio nel Tempio, viene confutato
dal Nuovo Testamento, nel quale i chierici maggiori devono
prestare il loro sacro servizio ogni giorno, e pertanto
dal giorno della loro ordinazione devono vivere continuamente
nella continenza.
Una
seconda lettera dello stesso Pontefice riguardante la stessa
questione è quella già menzionata sopra, inviata
ai vescovi Africani nel 386, nella quale vengono comunicate
le deliberazioni di un sinodo romano. Questa lettera è
particolarmente illuminante per il celibato. Il Papa dice,
anzitutto, che i punti trattati nel sinodo non riguardano
obblighi nuovi ma sono piuttosto punti della fede e della
disciplina che, a causa della pigrizia e dell'inerzia di
alcuni, sono stati trascurati. Essi devono essere riattivati,
trattandosi di disposizioni dei padri apostolici secondo
le parole della Sacra Scrittura: "State saldi e osservate
le nostre tradizioni che avete ricevute sia a viva voce
sia per iscritto" (2 Ts 2,15).
Il
Concilio Romano è dunque ben cosciente che anche
tradizioni ricevute solo per trasmissione orale sono vincolanti.
Tenendo conto del giudizio divino, tutti i vescovi cattolici
devono dunque osservare le seguenti nove disposizioni.
La
nona viene esposta diffusamente: i sacerdoti ed i leviti
non devono aver rapporti sessuali con le loro spose essendo
essi occupati quotidianamente nel loro ministero sacerdotale.
San Paolo ha scritto ai Corinzi di astenersi per dedicarsi
alla preghiera. Se ai laici si impone la continenza affinché
vengano esauditi nella loro preghiera, quanto più
il sacerdote deve essere pronto in ogni momento ad offrire
in castità sicura il sacrificio e ad amministrare
il battesimo. Dopo alcune altre considerazioni ascetiche,
dagli 80 vescovi radunati viene - qui per la prima volta
per quanto io sappia - respinta in Occidente la obiezione,
ancor oggi viva, che voleva provare la continuazione dell'uso
del matrimonio con le parole dell'apostolo san Paolo secondo
cui deve essere stato sposato una volta sola chi è
candidato all'ordinazione sacra. Ciò non vuol dire,
dicono i vescovi, che possa continuare a vivere nella concupiscenza
di generare figli, ma ciò è stato detto a
favore della continenza futura. Con ciò veniamo edotti
ufficialmente - e lo si ripeterà poi continuamente
- che il bisogno di risposarsi oppure il matrimonio con
una vedova non danno la garanzia per una sicura continenza
futura.
La
lettera si conclude con una pressante esortazione di ubbidire
a queste disposizioni che sono sostenute dalla tradizione.
Il
successivo Romano Pontefice che si è occupato ampiamente
della continenza degli ecclesiastici è Innocenzo
I (401-417). Una lettera, che veniva attribuita già
a Damaso e poi a Siricio, è probabilmente sua. A
motivo di una domanda rivoltagli dai vescovi della Gallia,
in un sinodo romano si esaminarono una serie di questioni
pratiche e si comunicarono i risultati o le risposte nella
lettera "Dominus inter" dell'inizio del secolo
IV. La terza delle 16 domande riguarda la "castità
e purezza dei sacerdoti". Nell'introduzione il Papa
si rende conto che "molti vescovi in varie chiese particolari
si sono affrettati in umana temerità di cambiare
le tradizioni dei padri per cui sono incappati nel buio
dell'eresia preferendo così l'onore presso gli uomini
ai meriti presso Dio".
Siccome
il richiedente cerca di avere dall'autorità della
Sede Apostolica la conoscenza sia delle leggi che delle
tradizioni, spinto non da curiosità ma dal desiderio
di sicurezza nella fede, gli si comunica, con un linguaggio
semplice ma di contenuto sicuro, ciò che deve sapere
per poter correggere tutte le differenze che l'arroganza
umana ha causato.
Alla
terza questione proposta si dà poi il seguente responso:
"In primo luogo è stato deciso riguardo ai vescovi,
sacerdoti e diaconi che debbono partecipare ai sacrifici
divini, attraverso le mani dei quali viene comunicata la
grazia del battesimo e offerto il Corpo di Cristo, che vengono
costretti non solo da noi ma dalle scritture divine alla
castità: ai quali anche i padri hanno ingiunto di
conservare la continenza corporale". Segue poi una
motivazione ampia di tale comandamento soprattutto dalla
Sacra Scrittura che oggi non è meno degna di segnalazione.
Concludendo si dice che anche solo per la venerazione dovuta
alla religione non si deve affidare il mistero di Dio ai
disubbidienti.
Tre
altre lettere dello stesso Pontefice ripetono solo i concetti
del suo predecessore Siricio, ai quali egli si associa pienamente:
la lettera a Victricius di Rouen del 15 febbraio 404; quella
indirizzata a Exsuperius di Tolosa del 20 febbraio 405 e
quella ai vescovi Massimo e Severo della Calabria di data
incerta.
È
importante notare che sempre si chiedono qui le sanzioni
contro gli impenitenti: essi devono essere allontanati dal
ministero clericale.
I
Romani Pontefici si impegnarono anche in seguito a conservare
la stretta osservanza della tradizionale continenza dei
chierici. Ci basta ricordare le testimonianze di due tra
i più importanti rappresentanti di questi secoli.
Leone
Magno scrive a questo riguardo nel 456 al vescovo Rustico
di Narbonne: "La legge della continenza è la
stessa per i ministri dell'altare (diaconi) come per i sacerdoti
e i vescovi. Quando erano ancora laici e lettori era loro
permesso di sposarsi e di generare figli. Ma assurgendo
ai gradi suddetti è cominciato per loro il non essere
più lecito ciò che lo era prima. Affinché
perciò il matrimonio carnale diventasse un matrimonio
spirituale è necessario che le spose di prima non
già si mandassero via ma che si avessero come se
non le avessero, affinché così rimanesse salvo
l'amore coniugale ma cessasse allo stesso tempo anche l'uso
del matrimonio".
Con
ciò, questo Papa conferma anche l'altro punto collegato
con la continenza dogli sposati, che nella legislazione
precedente viene anche menzionato, che cioè le spose
dei chierici maggiori dopo l'ordinazione dei mariti dovevano
essere mantenute dalla Chiesa. Una coabitazione ulteriore
con i mariti, che ora erano tenuti alla continenza, generalmente
non viene tollerata per il pericolo di venir meno all'obbligo
assunto. Essa è solo permessa ove tale pericolo è
escluso. Ogni testo contro l'abbandono delle spose è
da intendersi in questo senso come risulta chiaramente da
questo brano di Leone Magno.
Bisogna
inoltre dire che già questo papa ha esteso l'obbligo
di continenza dopo l'ordinazione sacra anche ai suddiaconi,
cosa che finora non era chiara a causa del dubbio se l'ordine
suddiaconale appartenesse o no agli ordini maggiori.
Gregorio
Magno (590-604) fa capire, almeno indirettamente nelle sue
lettere, che la continenza degli ecclesiastici veniva sostanzialmente
osservata nella Chiesa Occidentale. Egli dispose semplicemente
che anche l'ordinazione a saddiacono portasse con sé,
definitivamente e per tutti, l'obbligo della continenza
perfetta. Inoltre Si impegnava ripetutamente, affinché
la convivenza tra chierici maggiori e donne a ciò
non autorizzate rimanesse proibita a tutti i costi e venisse
perciò impedita. Siccome le spose non appartenevano
normalmente alla categoria delle autorizzate, egli dava
con ciò una significativa interpretazione al rispettivo
canone 3 del Concilio di Nicea.
Da
quanto fin qui detto si può dedurre una prima constatazione
assai importante: nella Chiesa Occidentale, ossia in Europa
e nelle regioni dell'Africa che appartenevano al Patriarcato
di Roma, l'unità di fede era e rimaneva sempre viva,
insieme anche all'unità di disciplina, cosa che si
manifesta attraverso una comunicazione più o meno
intensa, ma mai interrotta tra le varie Chiese regionali.
così rappresentanti di altre regioni erano accettati
nei Concili regionali. Ad Elvira, per esempio, era presente
tra gli altri il sacerdote Eutyches quale rappresentante
di Cartagine e al Concilio di Cartagine del 418, che tratto
la questione dei Pelagiani, erano presenti anche vescovi
della Spagna.
Una
tale coscienza di unità e della sostanziale uniformità
la troviamo affermata espressamente negli atti conciliari
del tempo. Essa era pero attuata e tradotta in pratica dal
principio di unità, il primato romano, il quale divento
sempre più operativo dal tempo in cui finirono le
persecuzioni. Quest'opera si manifesta soprattutto nelle
questioni tanto essenziali della fede per tutta la Chiesa
Universale. Ma la possiamo anche costatare nelle materie
della disciplina soprattutto nell'ambiente del patriarcato
romano.
Una
prova di prim'ordine di questa unità disciplinare
è presente proprio nel problema della continenza
del clero maggiore, di cui ci stiamo occupando. Accanto
alla prassi conciliare, che opera sin dall'inizio efficacemente
per la sua affermazione e conservazione, emerge l'opera
orientatrice e la cura conservatrice universale dei Romani
Pontefici, cominciando da Papa Siricio. Se il celibato ecclesiastico,
rettamente inteso, si è conservato nella sua coscienza
di origine e di tradizione antica in tutta la sua chiarezza
e nonostante tutte le difficoltà sempre e dappertutto
risorgenti, lo dobbiamo senza dubbio alla sollecitudine
ininterrotta dei Papi. Un'altra prova a contrario di questa
affermazione ci darà la storia del celibato nella
Chiesa Orientale.
4.
La testimonianza dei Padri e degli scrittori ecclesiastici
Prima
di dedicarci a questa dobbiamo pero seguire ancora altre
fasi dello sviluppo nella Chiesa Occidentale.
Alla
categoria dei testimoni più importanti della fede
e della tradizione, nei primi periodi della storia della
Chiesa, appartengono i Padri e gli scrittori ecclesiastici.
Per la continenza del clero è opportuno sentire per
primo sant'Ambrogio. Nella sua sede milanese in qualità
di Consularis Aemiliae et Liguriae, eletto vescovo, Ambrogio
è diventato presto uno degli uomini più importanti
nella Chiesa dell'Occidente. Per quanto concerne il nostro
argomento questo pastore, particolarmente sensibile per
gli obblighi giuridici a motivo del suo precedente ufficio
civile, aveva delle idee molto chiare. Egli dice che anche
i ministri dell'altare che erano sposati prima di essere
tali non dovevano dopo la loro ordinazione continuare l'uso
del matrimonio, anche se quest'obbligo non era sempre osservato
come avrebbe dovuto essere nelle regioni più remote.
Di fronte all'Antico Testamento si tratta di un nuovo comandamento
del Nuovo Testamento perché i sacerdoti di questo
sono obbligati ad una preghiera ed a un ministero santo,
costante e continuo.
San
Girolamo conosceva bene la tradizione sia dell'Occidente
come anche dell'Oriente e ciò per esperienza personale.
Egli dice, nella sua confutazione di Gioviniano, che è
del 393, senza insinuare alcuna distinzione tra Oriente
ed Occidente, che l'apostolo san Paolo, nel noto passo della
sua lettera a Tito, ha detto che un candidato all'ordine
sacro sposato doveva aver contratto matrimonio una volta
sola, doveva aver educato bene i suoi figli, ma non poteva
più generare altri figli in seguito. Doveva pertanto
sempre dedicarsi alla preghiera e al servizio divino e,
di conseguenza, non solo per un tempo limitato, come nell'Antico
Testamento: Si semper orandum et ergo semper carendum matrimonio.
Nella
sua dissertazione "Adversus Vigilantium" del 406
san Girolamo ripete l'obbligo dei ministri dell'altare di
vivere sempre continenti. A questo proposito dice che questa
è la prassi della Chiesa dell'Oriente, dell'Egitto
e della Sede Apostolica, dove si accettano solo chierici
che sono celibi e continenti oppure che, se sposati, hanno
prima rinunciato alla vita matrimoniale. Già nel
suo "Apologeticum ad Pammachium" aveva detto che
anche gli apostoli erano vel virgines vel post nuptias continentes;
e: Presbiteri, episcopi, diaconi aut virgines eliguntur
aut vidui aut certe post sacerdotium in aeternum pudici.
Sant'Agostino,
dal 395/6 vescovo di Ippona, non solo conosceva bene l'obbligo
generale del clero maggiore alla continenza, ma aveva partecipato
ai Concili di Cartagine ove tale obbligo era stato ripetutamente
affermato, riconducendolo agli stessi apostoli e ad una
tradizione costante del passato. Nessun suo dissenso manifestato
in queste occasioni è noto. Nella sua dissertazione
"De coniugiis adulterinis" afferma che anche uomini
sposati, se improvvisamente e perciò quasi contro
le loro volontà sono stati chiamati a far parte del
clero maggiore ed ordinati, sono tenuti alla continenza
diventando così un esempio per i laici che devono
vivere lontani dalle loro mogli e sono perciò esposti
alla tentazione di commettere adulterio.
Del
quarto grande padre della Chiesa Occidentale, Gregorio Magno,
quale testimone della continenza dei ministri sacri abbiamo
già parlato, esaminando le testimonianze dei Romani
Pontefici.
Dalla
prassi disciplinare occidentale finora accertata consegue
che la continenza dei tre ultimi gradi del ministero clericale
nella Chiesa si manifesta quale obbligo che viene riportato
agli inizi della Chiesa e che è stato accolto e trasmesso
come patrimonio della tradizione orale. Dopo il tempo delle
persecuzioni e soprattutto a causa delle conversioni sempre
più numerose che esigevano anche numerose ordinazioni,
avvengono anche delle trasgressioni più generali
di un tale obbligo contro le quali pero i concili e le sollecitudini
dei Romani Pontefici procedono con sempre maggior insistenza
per mezzo di leggi e disposizioni scritte. In esse compaiono
subito anche le conseguenze contro i trasgressori, che consistono
nella sospensione o espulsione dal ministero sacro.
Tutto
ciò non appare mai come innovazione, ma viene riferito
piuttosto alle origini della Chiesa. Siamo perciò
autorizzati a considerare una tale prassi, conformemente
alle regole del giusto metodo giuridico storico, come vero
obbligo vincolante, tramandato dalla tradizione orale anche
prima che venisse fissato da leggi scritte. Chi volesse
affermare il contrario non solo peccherebbe contro un metodo
scientifico cogente, ma taccerebbe di bugiardi tutti i testi
unanimi che abbiamo ascoltato poiché di ignoranza
non li si potrebbero accusare.
5.
Evoluzione dell'argomento nei secoli successivi
Su
questa base accertata dalla prassi della Chiesa Antica possiamo
ora seguire lo sviluppo del celibato ecclesiastico nei successivi
secoli e in un primo momento nell'Occidente.
Non
vi può essere dubbio che anche nei successivi tempi
venissero ancora scelti molti sacri ministri tra gli uomini
sposati. I numerosi Concili della Spagna e della Gallia
lo dimostrano, poiché essi insistono ripetutamente
e senza interruzione sull'obbligo della continenza per tali
ministri.
Le
sanzioni diventano talvolta più miti: così,
per esemplo, quando nel Concilio di Tour del 461 non si
infligge più la scomunica a vita ma solamente l'esclusione
dal servizio ecclesiastico.
D'altra
parte si accentua sempre di più la preoccupazione
della Chiesa di provvedere con candidati celibi per gli
ordini maggiori e di ridurre sempre di più quelli
sposati, perché l'esperienza aveva dimostrato il
pericolo permanente della debolezza umana di fronte all'obbligo
assunto proprio da parte di questi ultimi candidati.
Un'altra
disposizione che si doveva continuamente ricordare e rinnovare
era il divieto di coabitazione tra ogni sorta di chierici
maggiori e donne che non davano il pieno affidamento di
osservanza della continenza.
Assai
significative per un giudizio complessivo sulla disciplina
celibataria nell'Europa medievale sono le rispettive disposizioni
della Chiesa Insulare (Irlanda-Britannia). I Libri Penitenziali
che rispecchiano fedelmente vita e disciplina vigenti in
questa Chiesa, sono molti aspetti particolare, dimostrano
senza lasciare spazio a dubbi, gli stessi obblighi anche
per il clero maggiore insulare in antecedenza sposato. Chi
di loro continuava l'uso del matrimonio con la sposa veniva
ritenuto colpevole di adulterio e punito adeguatamente.
Se questi obblighi tanto gravosi venivano richiesti ed osservati
sostanzialmente anche nella Chiesa Insulare nella quale
vigevano i rudi costumi della gente di cui gli stessi Libri
Penitenziali ci danno una viva dimostrazione, abbiamo un'ottima
prova che il celibato era anche là possibile, ma
probabilmente solo a motivo di una venerabile tradizione
che nessuno metteva in dubbio.
Accanto
ai pericoli generali ordinari che minacciavano sempre e
dappertutto la continenza degli ecclesiastici, ci sono nella
storia della Chiesa tempi, circostanze e regioni ove emergono
pericoli straordinari, che provocavano in modo del tutto
particolare le autorità della Chiesa. Difficoltà
di questo genere erano causate ripetutamente da eresie alquanto
diffuse. Un esempio è l'arianesimo dei Visigoti operante
ancora anche dopo la loro conversione al cattolicesimo nel
loro regno nella penisola iberica. Il Concilio di Toledo
del 569 e di Saragozza del 592 hanno dato delle norme esplicite
in questo senso per i chierici provenienti dall'arianesimo.
6.
La riforma gregoriana
Ma
una delle crisi più gravi colpì la continenza
degli ecclesiastici in tutte le regioni della Chiesa Cattolica
Occidentale che furono coinvolte nei disordini che hanno
reso necessaria la Riforma Gregoriana. Erano le regioni
di quelle parti dell'Europa ove era penetrato più
o meno diffusamente il cosiddetto sistema beneficiale ecclesiastico,
che dominava poi sostanzialmente tutta la vita pubblica
e in seguito anche quella privata nella Chiesa e nella società
ecclesiastica.
I
beni patrimoniali del beneficio ecclesiastico, che erano
collegati con tutti gli uffici sia superiori che inferiori
della Chiesa, rendevano il detentore del beneficio e perciò
anche dell'ufficio largamente indipendente economicamente
e con ciò spesso anche professionalmente, poiché
anche l'ufficio che seguiva il beneficio non poteva più
essere tolto se non con grande difficoltà. Il conferimento
del beneficio-ufficio, che avveniva spesso attraverso laici
che ne avevano il diritto - proveniente dalla chiesa propria
in senso stretto e lato, - portava negli uffici ecclesiastici,
vescovi ed abati fino ai parroci, candidati spesso impreparati
o addirittura indegni. La concessione e assegnazione degli
uffici da parte di laici potenti, che in questo affare badavano
di più ai propri interessi secolari e profani che
a quelli spirituali e religiosi della Chiesa, portava agli
altri due mali fondamentali nella vita ecclesiastica di
allora: la simonia, ossia la compera degli uffici, e il
nicolaismo, vale a dire la larga violazione del celibato
ecclesiastico.
Dopo
il fallimento di riforme regionali, i Papi cominciarono
a occuparsi di questa situazione calamitosa nella Chiesa
su base europea. Essi riuscirono, soprattutto con l'impegno
decisivo di Gregorio VII, a venire a capo di questo grave
pericolo che aveva coinvolto tutti gli alti gradi della
gerarchia ecclesiastica.
Così
proprio questo pericolo diventò un impulso non solo
di reintegrazione dell'antica disciplina celibataria, ma
anche di un tentativo efficace di domarlo attraverso una
scelta e una formazione migliore dei candidati per cui si
limitava sempre maggiormente l'accettazione di uomini sposati,
cercando cos' di tornare ad una generale osservanza di questo
obbligo di continenza.
Un'altra
conseguenza importante di questa riforma è la disposizione,
decisa solennemente nel secondo Concilio Lateranense dell'anno
1139, che i matrimoni contratti dai chierici maggiori, come
anche quelli dei consacrati attraverso voti di vita religiosa
non fossero più solamente illeciti ma anche invalidi.
Ciò ha causato un fraintendimento ancor oggi molto
diffuso, e cioè che il celibato ecclesiastico fosse
stato introdotto solo dal Concilio Lateranense II. In realtà
si è reso solo invalido ciò che era già
sempre proibito. Questa sanzione nuova conferma dunque piuttosto
un obbligo esistente da molti secoli.
7.
Il celibato nel diritto canonico classico
Quasi
allo stesso tempo iniziano vita ed attività della
scienza del diritto della Chiesa. Il monaco camaldolese
Giovanni Graziano ha composto attorno al 1142 a Bologna
la sua "Concordia discordantium canonum" chiamata
poi semplicemente Decreto di Graziano, nel quale egli ha
raccolto tutto il materiale giuridico del primo millennio
della Chiesa e ha messo d'accordo, o ha almeno cercato di
farlo, le varie e differenti norme. Con lui si inizia la
scuola del diritto della Chiesa che si associa a quella
parallela del diritto romano e che si chiamerà la
scuola dei glossatori, vale a dire degli interpreti delle
raccolte di diritto ecclesiastico (e del diritto romano)
e dei suoi testi legali.
In
questo Decreto di Graziano si tratta naturalmente anche
della questione e dell'obbligo della continenza dei chierici
e lo si fa precisamente nelle Distinzioni (della prima parte
del Decreto) dalla 26 alla 34 e poi ancora dalla 81 alla
84. Lo stesso avviene anche nelle altre parti del Corpus
Iuris (Canonici) che ora viene formandosi, in occasione
della promulgazione delle rispettive leggi.
Per
poter comprendere bene le spiegazioni che i canonisti hanno
dato di queste leggi dobbiamo considerare da una parte che
essi, così come anche i loro colleghi romanisti,
non hanno sviluppato una ricerca e conoscenze storico-giuridiche
- cosa che si è fatta solo in seguito nella scuola
dei culti, cioè nella scuola giuridica umanistica
dal secolo XVI in poi. Non dobbiamo perciò meravigliarci
se i glossatori ossia la scuola giuridica dassica non ha,
neanche nella canonistica, conosciuto una critica, in senso
proprio, delle fonti e dei testi.
Per
il nostro tema questa consapevolezza è importante
poiché in Graziano ci imbattiamo subito con il fatto
che nella questione del celibato ecclesiastico egli ha accettato
quale fatto veramente accaduto al Concilio di Nicea la favola
storica di Paphnutius e che egli, insieme al canone 13 del
Concilio Trullano II del 691, ha accettato acriticamente
la differenza tra la prassi celibataria della Chiesa Occidentale
e Orientale. Mentre essa non costituisce per lui nessun
motivo di giustificazione per la prassi differente nella
Chiesa Latina, egli e la scuola classica di diritto canonico
riconoscono la motivazione principale dell'obbligo differente
in materia di continenza del clero maggiore Orientale. Ritorneremo
su questa differenza nella trattazione storica del celibato
nella Chiesa Orientale.
Ora
dobbiamo dire che, proprio a causa di questa noncuranza
critica, i dubbi già esistenti allora in Occidente
riguardo a tale invenzione, che già Gregorio VII
ed altri riformatori ed al loro seguito, soprattutto Bernoldo
di Costanza, avevano riconosciuta, non hanno fatto una impressione
decisiva sulla scuola canonistica, la quale, del resto,
ha riconosciuto anche le deliberazioni del Concilio Trullano
II come pienamente valide per la Chiesa Orientale; nello
stesso Concilio, come vedremo, è stata fissata la
disciplina celibataria della Chiesa Bizantina e delle sue
dipendenze.
Non
esiste, pero, per i canonisti medievali, come già
detto, nessun dubbio sulla obbligatorietà, per la
Chiesa Occidentale, della continenza di tutto il clero maggiore.
E ciò certamente perché erano ben conosciuti
da loro i documenti esaminati sopra dei Concili occidentali,
soprattutto dei Concili Africani (Graziano non dimostra
pero di conoscere il can. 33 di Elvira), dei Romani Pontefici
e dei Padri. Tutti i canonisti sono generalmente d'accordo
che la proibizione di sposarsi per i ministri maggiori sia
da attribuirsi agli apostoli, al loro esempio ma, in parte,
anche alla loro disposizione. Alcuni attribuiscono il divieto
dell'uso del matrimonio contratto prima dell'ordinazione
agli apostoli, altri a disposizioni legislative posteriori,
soprattutto ai Pontefici Romani cominciando da Siricio.
Essi cercano di spiegare su quali ragioni si basa tale divieto,
pero con motivazioni in parte contrastanti. Alcuni lo riferiscono
ad un voto, espresso o tacito, o all'ordine annesso o solennizzato
dalla legittima autorità. Di fronte alla difficoltà
che nessuno può imporre ad alcuno un votum si cerca
di trovare la soluzione nella constatazione che non lo si
impone alla persona ma all'ufficio che ha annesso una tale
condizione; che la Chiesa possa fare ciò non vi è
nessun dubbio da parte di tutti i canonisti, che lo spiegano
anche con ragionamenti assai interessanti e convincenti.
La
dottrina che convince più facilmente dice che attraverso
una legge questa disposizione può essere unita, soprattutto
dai Romani Pontefici, all'ordine sacro e che ciò
è stato realmente fatto: per i vescovi, per i sacerdoti
e per i diaconi, sin dai primi tempi della Chiesa, dai Concili
e dai Romani Pontefici. Per i suddiaconi è stato
deciso definitivamente solo da Papa Gregorio I. Nessuno
dei canonisti medievali dubita che questo obbligo vincola
illimitatamente sin dal momento della sua introduzione.
Si noti particolarmente il fatto che alcuni glossatori si
riferiscono esplicitamente a norme puramente tradizionali
quali fonti di obbligo della continenza clericale, le quali
erano già esistenti prima della loro prescrizione
legislativa, e che una dispensa da un obbligo proveniente
da un voto non era possibile neanche per il Papa. Per questo
molti si decidevano per la teoria della causa efficiente
che proveniva da una legge perché da una legge generale
il Papa potrebbe dispensare. Un buon numero di loro è
pero del parere che una tale dispensa possa essere data
solo in singoli casi ma non per tutti, perché ciò
equivarrebbe all'abolizione di una obbligazione contro lo
status ecclesiae, cosa che anche al Papa non sarebbe possibile.
Dopo
questa sintetica esposizione del pensiero dei glossatori
sul celibato ecclesiastico, rettamente inteso, vigente nella
Chiesa Occidentale, gioverà riferire almeno qualche
testo importante sul nostro tema che possa considerarsi
particolarmente rappresentativo della loro dottrina.
Ce
lo dà Raymundo da Peñafort, il quale ha composto
anche il Liber Extra di Papa Gregorio IX, parte centrale
del Corpus Iuris Canonici, e può perciò essere
assunto quale uomo di fiducia del Pontefice ed insieme rappresentante
qualificato della scienza canonistica, già abbastanza
matura, di allora. Per quello che riguarda origine e contenuto
dell'obbligo di continenza di uomini sposati prima dell'ordinazione
sacra egli dice: "I vescovi, i sacerdoti e i diaconi
devono osservare la continenza anche con le loro spose (di
prima). Questo hanno insegnato gli apostoli con il loro
esempio e anche con le loro disposizioni come dicono alcuni
secondo i quali la parola "insegnamento" (Dist.
84, can. 3) può essere interpretata in maniera varia.
ciò è stato rinnovato nel Concilio di Cartagine,
come nella citata disposizione cum in merito di Papa Siricio".
Dopo le altre spiegazioni riassuntive Raymundo viene a parlare
delle ragioni dell'introduzione di tale obbligo: "La
ragione era duplice: sia la purezza sacerdotale, affinché
così possano ottenere in tutta sincerità ciò
che con la loro preghiera chiedono a Dio (Dist. 84, cap.
3 e dict. p.c. 1 Dist. 31); la seconda ragione è
che possano pregare senza impedimenti (1 Cor 7,5) ed esercitare
il loro ufficio; perché non possono fare le due cose
insieme: cioè servire la moglie e la Chiesa".
8.
La continuità della dottrina della Chiesa nell'epoca
moderna
La
continua vita sacrificata di un tale gravoso impegno può
essere vissuta solo se nutrita da una fede viva poiché
la debolezza umana si fa anche continuamente sentire. La
motivazione soprannaturale può venire compresa in
continuità solo da una tale fede, sempre coscientemente
vissuta. Dove viene meno la fede diminuisce anche la forza
di perseveranza, dove muore la fede muore anche la continenza.
Prove
sempre nuove di questa verità sono tutti i movimenti
eretici e scismatici che si susseguono nella Chiesa. Una
delle prime conseguenze presso i loro seguaci è sempre
la rinuncia alla continenza clericale. perciò non
può meravigliare il fatto che anche nelle grandi
eresie e defezioni dall'unità della Chiesa Cattolica
del sec. XVI, ossia dai Luterani, Calvinisti, Zwingliani,
Anglicani si rinuncia subito al celibato ecclesiastico.
Gli sforzi di riforma del Concilio di Trento per ristabilire
la vera fede e la buona disciplina nella Chiesa Cattolica
dovettero perciò occuparsi anche degli attacchi alla
continenza dei ministri sacri.
Dalla
storia di questo Concilio si sa già con certezza
che soprattutto imperatori, re, principi ma anche rappresentanti
della stessa Chiesa si sono impegnati per ottenere un alleggerimento
o una dispensa da questo obbligo nella buona intenzione
di recuperare i ministri sacri che avevano lasciato la Chiesa
Cattolica. Ma una commissione istituita dai Romani Pontefici
per trattare questa questione venne, a motivo di tutta la
tradizione precedente, alla conclusione di dover mantenere
senza compromessi questo impegno celibatario: la Chiesa
non potrebbe rinunciare ad un obbligo, valido sin dall'inizio
e poi sempre rinnovato.
Per
motivi pastorali si diede l'autorizzazione speciale per
la Germania e per l'Inghilterra che i sacerdoti apostati,
dopo la rinuncia ad ogni convivenza ed uso matrimoniale,
potevano essere assolti e reintegrati nel loro ministero
nella Chiesa Cattolica. Se rifiutavano questo ritorno poteva
essere sanata l'invalidità del loro matrimonio, ma
essi rimanevano sempre esclusi da ogni ministero sacro.
È
da notare che i Padri del Concilio di Trento non solo rinnovarono
tutti gli obblighi rispettivi, ma si rifiutarono anche di
di chiarare la legge del celibato della Chiesa Latina una
legge puramente ecclesiastica, come si erano anche rifiutati
di comprendere la Madonna nella legge universale del peccato
originale.
Ma
la decisione più radicale del Concilio di Trento
per la salvaguardia del celibato ecclesiastico fu la fondazione
dei seminari per l'educazione dei sacerdoti, che è
stata decisa dal noto canone 18 della Sessione XXIII ed
imposta a tutte le diocesi. In questi seminari dovevano
essere scelti i giovani per il sacerdozio, formati e fortificati
per questo ministero.
Questa
prescrizione provvidenziale, che veniva lentamente attuata
ovunque, ha offerto alla Chiesa tanti candidati celibi per
i gradi superiori del ministero dell'ordine sacro che da
allora in poi si è potuto fare a meno di ordinare
gli sposati: ciò che era stato il desiderio espresso
da molti padri del Concilio.
Da
allora il consenso finora dominante del celibato che comportava
per l'ordinato sia l'obbligo di continenza completa dall'uso
del matrimonio contratto prima dell'ordinazione come anche
il divieto di nozze future, molto diffuso nella mentalità
dei fedeli, si è ristretto a quest'ultimo, sicché
oggi si intende sono il celibato ecclesiastico comunemente
solo la proibizione di sposarsi.
La
Chiesa è sempre stata ferma nel conservare la sua
tradizione riguardo al suo celibato anche nei tempi duri
successivi. Una chiara testimonianza ne è la Rivoluzione
della fine del secolo XVIII e dell'inizio del secolo XIX.
Anche qui si è di nuovo adottata la prassi del secolo
XVI: i sacerdoti che si erano sposati durante la Rivoluzione
dovevano decidersi: o rinunciare al matrimonio civile invalidamente
contratto oppure far sanare dalla Chiesa l'invalidità.
Nel primo caso potevano essere riammessi al ministero sacro,
nel secondo erano esclusi per sempre da questo ministero
come aveva già deciso la prima legge scritta in materia
a noi nota, quella del Concilio di Elvira.
La
Chiesa si oppose anche a tutti gli altri tentativi che si
fecero per abolire il celibato dei ministri sacri, come
gli sforzi fatti nel Baden-Würtemberg sotto Gregorio
XVI oppure dal movimento Jednota della Boemia sono Benedetto
XV.
Significativa
è di nuovo l'abolizione immediata del celibato presso
i Vecchi Cattolici dopo il Concilio Vaticano I. Non meno
chiara è l'opposizione della Chiesa contro i tentativi
sempre più rinnovati dopo il Concilio Vaticano II
di ordinare sacerdoti "viri probati" cioè
uomini sposati senza esigere la rinuncia all'uso del matrimonio
oppure di permettere il matrimonio dei preti.