Castità
Consacrata
IL
CELIBATO ECCLESIASTICO
III - Il
celibato nella discilina delle chiese d'oriente
Di
fronte ad un atteggiamento ritenuto sin dall'inizio più
liberale si è mosso il rimprovero alla Chiesa Latina
di essere diventata sempre più stretta e severa nella
sua disciplina celibataria. Quale prova di questa asserzione
ci si appella alla prassi della Chiesa Orientale che avrebbe
conservato l'originale disciplina generale della Chiesa
Primitiva. Per questo motivo anche la Chiesa Latina dovrebbe
tornare alla disciplina originale soprattutto di fronte
al grave peso che il celibato costituisce oggi per la situazione
pastorale nella Chiesa Universale.
La
risposta a questa affermazione e alla rispettiva proposta
dipende dalla verità o meno dell'affermata condizione
nella Chiesa primitiva. Il risultato del nostro esame storico
della reale prassi celibataria occidentale suscita fondati
dubbi sulla pretesa esattezza di tale opinione. Dobbiamo
perciò arrivare ad una chiarificazione dello sviluppo
vero del celibato nella Chiesa Orientale, cosa che cercheremo
di fare in questa quarta parte della nostra esposizione.
1.
La testimonianza di Epifanio di Salamina
Nella
sua difesa dell'origine apostolica del celibato C. Bickell
si è appellato soprattutto a testimonianze orientali.
Non possiamo ora, seguendo la storia celibataria dell'Oriente
nelle grandi linee, esaminare tutte le testimonianze esistenti.
Ma da quanto si è detto e da ciò che qui vogliamo
ancora aggiungere, potrebbe risultare un quadro accettabile
della vera situazione in quella Chiesa.
Un
testimone importante è il vescovo Epifanio di Salamina,
più tardi chiamata Constantia, nell'isola di Cipro
(315-403). Egli è ben noto quale conoscitore e difensore
dell'ortodossia e della tradizione della Chiesa, che durante
la sua lunga vita di 86 anni, che abbracciano quasi tutto
il secolo IV, aveva potuto conoscere assai bene. Anche se
sotto alcuni aspetti, soprattutto nelle lotte delle idee,
come per esempio nella questione di Origene, ha dimostrato
uno zelo meno illuminato, le sue testimonianze su fatti
e condizioni del suo tempo soprattutto riguardanti la disciplina
della Chiesa non si possono facilmente mettere in dubbio.
Circa
la questione del celibato, ossia della continenza dei ministri
sacri, ci dà un tipico racconto dei fatti: nella
sua opera principale, chiamata Panarion, scritta nella seconda
metà del secolo IV, egli dice che il Dio del mondo
ha mostrato il carisma del sacerdozio nuovo per mezzo di
uomini i quali hanno rinunciato all'uso dell'unico matrimonio
contratto prima dell'ordinazione, o che hanno vissuto da
sempre come vergini. Ciò è, dice, la norma
stabilita dagli apostoli in sapienza e santità.
Ma
ancora più importante è la constatazione che
fa nella "Espositio fidei" aggiunta all'opera
principale. La Chiesa, dice, ammette al ministero episcopale
e sacerdotale nonché a quello diaconale soltanto
coloro che rinunciano, in continenza, alla propria sposa
o che sono diventati vedovi. Così almeno, continua,
si agisce là dove vengono osservate fedelmente le
disposizioni della Chiesa. Si può pero anche costatare
che in vari luoghi i sacerdoti, i diaconi e i suddiaconi
continuano a generare figli. Ciò però non
avviene in conformità con la norma vigente, ma è
una conseguenza della debolezza umana che segue sempre ciò
che è più facile. E più avanti spiega
ancora una volta che i sacerdoti vengono scelti soprattutto
tra coloro che sono celibi o monaci. Se tra di loro non
si trovano candidati a sufficienza, verrebbero presi anche
tra gli sposati, i quali pero hanno rinunciato all'uso del
matrimonio, o tra coloro che, dopo il loro unico matrimonio,
sono diventati vedovi.
Queste
affermazioni di una personalità che, conoscendo molte
lingue, ha viaggiato molto nel primo secolo di libertà
della Chiesa nell'Oriente già diviso tra molte dottrine,
sono una testimonianza sia della norma comune come anche
della situazione di fatto nella prassi del celibato nella
Chiesa Orientale dei primi secoli.
2.
San Girolamo
Un
secondo teste ci è già noto: San Girolamo
è stato ordinato sacerdote nell'Asia Minore circa
l'anno 379 e ha poi conosciuto nello spazio di sei anni
uomini di Chiesa, comunità di monaci ed anche le
dottrine e la disciplina dell'Oriente. Dopo aver dimorato
per tre anni a Roma ritorno, attraverso l'Egitto, nella
Palestina ove rimase fino alla morte avvenuta attorno al
420. Egli si teneva sempre in stretto e vivo contatto con
la vita di tutta la Chiesa, essendosene reso capace in modo
straordinario attraverso la sua familiarità con molti
uomini contemporanei importanti nell'Oriente e nell'Occidente,
anche grazie alla sua conoscenza estesa di molte lingue.
Le
sue testimonianze esplicite sulla continenza del clero sono
già state riportate nella seconda parte. Qui sia
nuovamente ricordata la sua opera "Adversus Vigilantium"
nella quale, contro il sacerdote della Gallia meridionale
che disprezzava il celibato, si è appellato alla
prassi delle Chiese dell'Oriente, dell'Egitto e della Sede
Apostolica, le quali tutte accettano, afferma, solo chierici
vergini, continenti e, se sposati, coloro che hanno rinunciato
all'uso del matrimonio. Con ciò abbiamo una testimonianza
sulla posizione ufficiale anche della Chiesa Orientale nei
riguardi della continenza dei ministri sacri.
Riguardo
alla legislazione dei sinodi orientali è da osservare
che i concili regionali prima di Nicea, ossia quello di
Ancira e Neocesarea e quello postniceno di Gangra parlano
si di ministri maggiori sposati, ma non ci danno una sicura
informazione sulla liceità di una vita non continente,
dopo l'ordinazione sacra, che superi qualche situazione
eccezionale.
Anche
nei sinodi particolari delle varie Chiese scismatiche dell'Oriente,
che si sono stabilite in seguito alle controversie cristologiche
e nelle quali si può costatare una sicura deviazione
dalla continenza nella prassi della disciplina celibataria,
come nell'Occidente, troviamo piuttosto una testimonianza
per l'atteggiamento ufficiale contrario all'ortodossia.
3.
La questione dell'eremita Paphnuzio
Il
Concilio che per il nostro tema ci deve occupare più
diffusamente è il primo Concilio Ecumenico che si
è tenuto a Nicea nel 325.
L'unica
disposizione di questo primo sinodo della Chiesa Universale
che riguarda il celibato dei ministri è il can. 3
il quale vieta ai vescovi, ai sacerdoti, ai diaconi e in
genere a tutti i chierici di avere con sé nella casa
delle donne che si sono introdotte di sotterfugio. L'unica
eccezione fanno la madre, la sorella, la zia e altre che
sono al di sopra di ogni sospetto. Ora, tra le donne alle
quali è permessa la convivenza nella casa non figurano
le spose. Possiamo domandarci se questo è un argomento
sicuro per il fatto che tra i Padri del Concilio era viva
la persuasione dell'obbligo della continenza anche perché
al primo posto degli ecclesiastici soggetti al divieto di
coabitazione figura il vescovo per il quale valeva sempre
anche nella Chiesa Orientale la continenza dall'uso di un
matrimonio precedente e che vale anche in Oriente fino ad
oggi?
Per
una convinzione e rispettiva situazione contraria riguardo
ai sacerdoti, ai diaconi e ai suddiaconi si invoca una notizia
su un eremita e vescovo del deserto nell'Egitto di nome
Paphnuzio, il quale si sarebbe alzato per dissuadere i Padri
dal sancire un obbligo generale di continenza. Ciò
si dovrebbe lasciare, suggeriva, alla decisione delle Chiese
particolari. Tale consiglio sarebbe stato accettato dall'assemblea.
Mentre
il noto storiografo della Chiesa, Eusebio di Cesarea, il
quale era presente come Padre Conciliare ed era anche favorevole
agli Ariani, non riferisce nulla su questo episodio, certo
di non poca importanza per tutta la Chiesa, sentiamo per
la prima volta di questo dopo più di cento anni passati
dal Concilio e ciò dai due scrittori ecclesiastici
bizantini, Socrate e Sozomeno. Socrate indica come sua fonte
un uomo molto vecchio che sarebbe stato presente al Concilio
e che gli aveva raccontato vari episodi su fatti e personaggi
di esso. Se si pensa che Socrate, nato attorno al 380, ha
sentito questo racconto quando era lui stesso assai giovane
da uno che nel 325 non poteva essere molto più di
un bambino e non poteva essere preso quale testimone ben
cosciente dei fatti del Concilio, anche la più elementare
critica delle fonti deve avere seri dubbi sulla autenticità
di questa narrazione che avrebbe bisogno di avalli ben più
certi.
Questi
dubbi sono stati effettivamente mossi già relativamente
presto. Nell'Occidente, come già accennato, dal Papa
Gregorio VII e da Bernoldo di Costanza. Nel tempo più
recente merita attenzione il commento che Valesius, editore
delle opere di Socrate e di Sozomeno, ha fatto a questa
narrazione nel 1668 e che il Migne ha stampato nella sua
Patrologia Greca, vol. 67. L'umanista de Valois, membro
di una famiglia di dotti, dice espressamente che tale racconto
su Paphnutius sarebbe sospetto perché tra i Padri
del Concilio provenienti dall'Egitto non comparirebbe mai
un tale vescovo. E al rispettivo passo della storia del
Sozomenos ripete che la storia del Paphnutius sarebbe una
favola inventata, soprattutto perché tra i Padri
che hanno sottoscritto gli Atti del Concilio di Nicea non
vi è nessuno che abbia questo nome. Nella traduzione
latina di Cassiodoro-Epiphanio (Historia tripartita) di
questo episodio si dà solo un estratto di sedici
righe dalla Storia del Sozomenos.
Recentemente
ha indagato su questo racconto lo studioso tedesco Friedhelm
Winckelmann, ed egli viene alla conclusione, che si può
considerare definitiva, che si tratta di un fatto inventato,
perché la persona di Paphnuzio è stata tirata
fuori solo più tardi, il suo nome appare solo nei
manoscritti tardivi degli Atti del Concilio e perché
scritti del IV secolo lo conoscono solo quale confessore
della fede; solamente più tardi leggende agiografiche
lo innalzano a taumaturgo e Padre del Concilio di Nicea.
Ma
l'argomento più persuasivo contro l'autenticità
di questo racconto ci sembra essere il fatto che proprio
la Chiesa Orientale che avrebbe avuto il maggior interesse
in esso o non ne era a conoscenza o non ha in nessun documento
ufficiale fatto uso di esso, appunto perché convinta
della sua falsità E lo stesso si può dire
se né gli scritti polemici sul celibato dei ministri
sacri né i grandi commentatori del secolo XII del
Syntagma canonum adauctum, ossia del grande codice del diritto
della Chiesa Orientale, definito dal Concilio Trullano del
691, che sono Aristenus, Zonaras, Balsamon, ne fanno menzione
e neanche usano il racconto su Paphnuzio, benché
ciò sarebbe stato assai più semplice che ricorrere
a manipolazioni di testi storici ben noti, come vedremo
fra poco.
Solo
nel secolo XIV tale racconto appare nel Syntagma alfabeticum
di Matthaeus Blastares, il quale pero sembra averlo ritenuto
interessante per l'Oriente solo attraverso il Decreto di
Graziano.
Nell'Occidente
si è accolta tale falsificazione del tutto acriticamente,
almeno nella canonistica che basava su di essa anche, almeno
in parte, il riconoscimento della disciplina celibataria
particolare, differente rispetto alla Chiesa Orientale.
Il Concilio Trullano II nel fissare ufficialmente le regole
del celibato valide per il futuro nella Chiesa Orientale
non si è riferito a Paphnuzio.
4.
Frammentazione del sistema disciplinare in Oriente
Con
questo accenno siamo arrivati al punto centrale della storia
del celibato dei ministri sacri nella Chiesa bizantina e
nelle Chiese associate alla sua ubbidienza nei Riti Orientali.
Alcune
considerazioni preliminari ci possono aiutare a comprenderla
rettamente. Abbiamo potuto costatare in tutto lo sviluppo
del celibato della Chiesa finora considerato che un impegno
così gravoso, umanamente parlando, ha dovuto sempre
pagare il suo tributo alla debolezza umana. Già sant'Ambrogio
di Milano ne è testimone quando afferma che la pratica
non corrisponde sempre al precetto soprattutto nelle regioni
più remote, anche nell'Occidente. Lo stesso ci ha
detto anche Epifanio di Salamina per l'Oriente. Da ciò
si vede chiaramente che occorre un controllo e un sostegno
costante per mantenere una tale prassi. Nell'Occidente i
Concili regionali e i Papi sono sempre intervenuti per richiamare
all'osservanza e per sostenerla in tutti i modi e per vigilare
sull'adempimento di questo impegno assunto e necessario.
Questa
cura costante è invece venuta a mancare nell' Oriente,
come tutto lascia supporre. Da una parte lo attesta la storia
dei Concili regionali orientali. È vero che si può
notare l'effetto benefico di un impegno comune della Chiesa
Universale nei Concili Ecumenici che si sono tenuti nel
primo millennio nell'Oriente. Ma un tale impegno si riferisce
soprattutto alle questioni di fede e di dottrina. I problemi
di disciplina e di natura pratico-pastorale si rimettono
alle assemblee delle Chiese particolari non solo perché
si tratta di tenere conto delle condizioni differenti nelle
varie regioni, ma anche e soprattutto a causa dell'organizzazione
patriarcale (Costantinopoli, Antiochia, Alessandria, Gerusalemme)
che dava e implicava una certa autonomia di governo, ancora
assai accentuata dalla separazione di non poche Chiese particolari
più o meno vittime di eresie soprattutto cristologiche
che hanno turbato tutto l'Oriente. Così l'Oriente
come tale non poteva più arrivare ad un'opera concordata
sistematicamente nelle questioni di disciplina, neanche
nelle questioni comuni di disciplina generale ecclesiastica,
quale era il celibato dei ministri sacri. Ogni Chiesa particolare
emanava norme proprie, spesso differenti secondo le proprie
convinzioni diverse.
Mancava
pero e soprattutto un'autorità generale riconosciuta
come tale per tutto l'Oriente che potesse efficacemente
provvedere a questo coordinamento della disciplina più
generale e che potesse prendere dei provvedimenti efficaci
di controllo, di vigilanza e di esecuzione.
Questa
situazione si rispecchia in modo più chiaro nelle
raccolte di norme della Chiesa Orientale che contengono
le prescrizioni dei Concili Ecumenici e anche dei Concili
particolari dei primi secoli. Ma la legislazione dei secoli
successivi non veniva più accolta nella raccolta
comune precedentemente formata, il Syntagma canonum. Al
posto delle disposizioni Pontificie, che tanta parte avevano
per concordare la disciplina generale dell'Occidente, venivano
accolti brani dogli scritti dei principali Padri Orientali
che erano più di natura ascetica, e le leggi imperiali
in materia ecclesiastica, frutto del Cesaropapismo regnante
nella Chiesa bizantina, ma che erano veramente norme vincolanti
che provvedevano ancora ad una certa uniformità nei
punti disciplinari da loro trattati.
Della
disciplina Occidentale, sia generale che particolare, l'Oriente
ha accettato, nella sua raccolta più comune di diritto
ecclesiastico, solo quella della Chiesa d'Africa che era
quella più nota e più vicina nonostante appartenesse
all'Occidente romano: anzi, la raccolta più importante
ed estesa di essa, il Codex canonum Ecclesiae Africanae
oppure il Codex in causa Apiarii, per la quale l'Oriente
era stato interpellato, fu inserita nel suo Syntagma.
Per
la posizione e l'influsso esercitato in Oriente dagli Imperatori
esistono i cosiddetti Nomocanones, raccolte nelle quali
erano riunite leggi ecclesiastiche e statali in materia
ecclesiastica, sull'osservanza delle quali vegliava anche
l'Imperatore fin dove i territori orientali della Chiesa
gli erano ancora soggetti.
Con
questa situazione esistente nella Chiesa Orientale si spiega
ora anche la mancanza di un'azione generale efficace contro
l'immancabile cedimento nell'osservanza dell'obbligo celibatario
di tutti i ministri sacri. Mentre si riusciva a mantenere
quasi in tutto l'Oriente almeno per i vescovi l'antica tradizione
di completa continenza, anche di coloro che erano stati
sposati prima dell'ordinazione - anche perché molti
furono scelti tra i monaci -, l'uso del matrimonio dei preti,
dei diaconi e dei suddiaconi contratto prima dell'ordinazione,
sempre più invalso, veniva lentamente giudicato non
più arrestabile e meno ancora recuperabile l'obbligo
della continenza completa. Ciò significa che ci si
arrendeva alla situazione di fatto.
Non
è da meravigliarsi se le prime leggi a sanzionare
questa situazione furono le leggi imperiali, poiché,
non ispirandosi certamente a considerazioni teologiche,
cercavano di regolare le condizioni civili connesse con
il ministero sacro. Infatti, mentre il Codice Theodosiano
(a. 434) fa ancora capire che la continenza può essere
salvaguardata anche se si permette alla sposa di abitare
con il marito anche dopo l'ordinazione sacra, poiché
l'amore alla castità non permette di metterla sulla
strada ed il comportamento di lei prima dell'ordinazione
del marito l'ha mostrata degna di lui, la legislazione dell'Imperatore
Giustiniano I in materia ecclesiastica sia nel Codice (a.
534) che nelle Novelle (535-565) mostra già un atteggiamento
diverso. Da una parte si sostiene ancora la proibizione
di ammettere all'ordine sacro chi era stato sposato più
di una volta e quella di sposarsi un'altra volta dopo l'ordinazione
e ciò per tutti i gradi dal suddiaconato in su; ma
la coabitazione con la moglie è ora permessa per
i sacerdoti, i diaconi e i suddiaconi, affinché possano
continuare l'uso del matrimonio di prima se questo era stato
celebrato solo una volta e con una vergine.
5.
La legislazione del II Concilio Trullano
Qual
è ora la legislazione della Chiesa Orientale stessa
di fronte a queste disposizioni imperiali? Come già
detto, nell'Oriente esiste un'attività conciliare
svolta insieme alla Chiesa Occidentale per i problemi della
fede, ma non si è più arrivati ad una legislazione
comune in materia disciplinare. Poiché anche il Concilio
Trullano I, dell'anno 680/81, non aveva emesso disposizioni
disciplinari, l'Imperatore Giustiniano II ha convocato un
secondo Concilio in Trullo nell'autunno del 691 nel quale
si voleva finalmente raccogliere la legislazione disciplinare
della Chiesa Bizantina e decidere i necessari aggiornamenti
e complementi, ivi compresa soprattutto la legalizzazione
di stati di fatto già esistenti ma senza il necessario
supporto normativo. Ciò si è fatto con la
promulgazione di 102 canoni che si sono poi aggiunti al
vecchio Syntagma che divenne così il Syntagma adauctum,
l'ultimo Codice della Chiesa bizantina.
Tutta
la disciplina aggiornata riguardante il celibato è
stata fissata in sette canoni (3, 6, 12, 13, 26, 30, 48)
in forma vincolante e con le sanzioni annesse.
Questo
Concilio Trullano II o Quinisesto era un Concilio della
Chiesa Bizantina, convocato e frequentato dai suoi vescovi
e sostenuto dalla sua autorità che era appoggiata
in modo decisivo da quella dell'Imperatore. La Chiesa Occidentale
non ha inviato legati (anche se vi ha assistito l'apocrisiario,
ossia il delegato permanente di Roma residente a Costantinopoli)
e non ha mai riconosciuto questo Concilio come ecumenico,
nonostante ripetuti tentativi e pressioni soprattutto da
parte dell'Imperatore. Papa Sergio (687-701) che proveniva
dalla Siria ha rifiutato il riconoscimento. Solo Giovanni
VIII (872-882) ha riconosciuto le deliberazioni che non
erano contrarie alla prassi Romana fin allora vigente. Ogni
altro riferimento da parte dei Romani Pontefici ai canoni
Trullani non potrà pretendere altro che di essere
solo una presa di conoscenza con un riconoscimento più
o meno esplicito di essi quale diritto particolare, tollerato,
della Chiesa Orientale.
Da
quali fonti derivano ora le decisioni Trullane circa la
disciplina celibataria bizantina fino ad oggi vincolanti?
Per potere rispondere adeguatamente a questa domanda occorre
esaminare prima le singole disposizioni.
Can.
3: decide che tutti coloro che dopo il battesimo hanno contratto
un secondo matrimonio o abbiano vissuto in concubinato come
anche coloro che avevano sposato una vedova, una divorziata,
una prostituta, una schiava o un'attrice non possono diventare
né vescovi, né sacerdoti, né diaconi.
Can.
6: dispone che ai sacerdoti e ai diaconi non è lecito
contrarre un matrimonio dopo l'ordinazione.
Can.
12: ordina che i vescovi non possono, dopo la loro ordinazione,
coabitare con le loro mogli e perciò non possono
più usare il matrimonio.
Can.
13: stabilisce che, contrariamente alla prassi romana che
proibisce l'uso del matrimonio, i sacerdoti, i diaconi e
i suddiaconi, nella Chiesa Orientale possono, in forza di
antiche prescrizioni apostoliche, per la perfezione e il
retto ordine convivere con le loro spose e usare il matrimonio
eccetto nei tempi in cui prestano il servizio all'altare
e celebrano i sacri misteri dovendo essere per questo tempo
continenti. Ciò sarebbe stato detto dai Padri radunati
in Cartagine: "Sacerdoti, diaconi e suddiaconi devono
essere continenti nel tempo del loro servizio all'altare,
affinché ciò che è stato tramandato
dagli apostoli ed osservato da tempi antichi anche noi custodiamo,
destinando il tempo a tutto, specialmente alla preghiera
e al digiuno: coloro che dunque prestano servizio all'altare
divino devono essere in tutto continenti nel tempo dei loro
servizi sacri, affinché possano ottenere ciò
che chiedono a Dio in tutta semplicità". Chi
dunque osa privare, oltre i canoni apostolici, i ministri
in sacris cioè sacerdoti, diaconi e suddiaconi dell'unione
e comunione con le legittime mogli, deve essere deposto
come anche colui che, sotto il pretesto di pietà,
manda via sua moglie e insiste nella separazione.
Can.
26: decreta che un sacerdote che per ignoranza ha contratto
un matrimonio illecito debba accontentarsi della sua prima
posizione ma deve astenersi da ogni ministero sacerdotale.
Un tale matrimonio deve essere disciolto e ogni comunione
con questa sposa è proibita.
Can.
30: permette che coloro che col reciproco consenso vogliono
vivere continenti non devono vivere insieme; ciò
vale anche per i sacerdoti che dimorano in paesi barbari
(come tali si intendono i sacerdoti che vivono nella Chiesa
Occidentale). Questo impegno assunto è però
una dispensa che si accorda ai detti sacerdoti solo per
la loro pusillanimità e per i costumi da cui sono
circondati.
Can.
48: comanda che la sposa del vescovo, che dietro reciproco
consenso è separata, deve entrare in un monastero
dopo l'ordinazione di lui ed essere mantenuta dal vescovo.
Ma essa può essere anche promossa diaconessa.
Da
queste disposizioni conciliari risulta quanto segue: I'Oriente
conosce bene la prassi celibataria dell'Occidente. Si appella
per la propria prassi differente, come l'Occidente, alla
tradizione che risalirebbe fino agli apostoli. Infatti la
Chiesa bizantina concorda anche nella legislazione Trullana
con la Chiesa Latina nei punti seguenti, per i quali si
richiama come l'Occidente alla Sacra Scrittura del Nuovo
Testamento: il matrimonio contratto prima della sacra ordinazione
deve essere stato solo uno e non con una vedova o con altre
donne che la legge esclude. Un primo o successivo matrimonio
dopo l'ordinazione ricevuta non è lecito. I vescovi
non possono più avere convivenza matrimoniale con
la sposa, ma devono vivere in piena continenza e perciò
le loro mogli non possono più abitare con loro, devono
pero essere mantenute dalla Chiesa. L'Oriente esige in più
l'ingresso in un monastero o l'ordinazione a diaconessa.
La
differenza sostanziale della prassi della Chiesa Orientale
riguarda solo i gradi di ordine sacro al di sotto del vescovo.
Per questi l'astensione dall'uso del matrimonio si esige
solo durante il tempo del servizio effettivo all'altare,
il quale allora era limitato nell'Oriente alla domenica
o ad altro giorno ancora della settimana.
Ci
troviamo qui dunque di fronte ad un ritorno alla prassi
vigente nell'Antico Testamento che la Chiesa antica ha sempre
esplicitamente rifiutato con chiare ragioni. Qui invece
la convivenza e l'uso del matrimonio durante il tempo libero
dal servizio diretto non solo vengono difese con grande
risolutezza ma ogni atteggiamento contrario viene punito
con gravissime sanzioni. L'eccezione comprensibile per i
sacerdoti viventi nelle regioni della Chiesa Latina è
dichiarata una dispensa che viene concessa solo a causa
di una evidente debolezza umana degli stessi sacerdoti e
delle difficoltà provenienti dall'ambiente tra le
quali è certamente il fatto della generale prassi
di continenza del clero occidentale.
6.
Motivazioni della nuova disciplina adottata: il cambiamento
dei testi
Una
motivazione della differenza tra le due posizioni i Padri
del Trullano II non potevano trovarla nei loro documenti.
All'Antico Testamento non volevano probabilmente appellarsi
perché, come abbiamo già visto, nelle argomentazioni
occidentali e soprattutto nelle disposizioni dei Romani
Pontefici a favore della continenza completa, questo parallelismo
veniva esplicitamente respinto come non più adeguato
al sacerdozio del Nuovo Testamento e con ragioni convincenti.
Tanto meno ci si voleva riferire alla legislazione imperiale,
la quale aveva già anticipato le decisioni ecclesiastiche
di fronte alla situazione formatasi probabilmente già
in maniera generale.
Siccome
a Costantinopoli ci si rendeva conto della falsità
del racconto Paphnuziano non rimaneva altro che risalire
a testimonianze dell'antichità cristiana che non
provenivano dalla Chiesa Costantinopolitana ma da una Chiesa
a lei vicina di cui si erano accolte perfino nel proprio
Codice Generale i canoni disciplinari. Lo erano i canoni
del Codice Africano i quali trattavano anche espressamente
della continenza clericale e ciò in più con
un riferimento diretto agli apostoli e alla tradizione antica
della Chiesa.
Poiché
questi canoni affermavano la stessa disciplina, quella cioè
della continenza completa, per i vescovi, i sacerdoti e
i diaconi, il testo autentico dei canoni africani doveva
essere modificato. Ciò era cosa tanto meno pericolosa
in quanto in Oriente dawero pochi potevano controllare il
latino genuino del testo originale.
Così
le parole del can. 3 di Cartagine gradus isti tres... episcopos,
prestyteros et diaconos... continentes in omnibus sono stati
sostituiti nel canone 13 del Trullano con suhdtaconi...
dtaconi et prestyteri secundum eusdem rationes a consorti1hus
se alistineant ove queste eusdem rationes rappresentavano
i cambiamenti introdotti dai Padri Trullani, opposte a quelle
del testo originale di Cartagine.
Ma
in tutti questi testi documentatamente manipolati si conserva,
anzi, si cerca il riferimento agli apostoli e alla Chiesa
antica per dare, attraverso queste autorevoli testimonianze,
al celibato bizantino e dell'Oriente lo stesso fondamento
che aveva la tradizione Occidentale, da essa espressamente
indicato a Cartagine ed anche altrove.
Che
cosa dobbiamo dire di fronte a questo procedimento Trullano?
I Padri Orientali si sentivano senza dubbio autorizzati
a decretare delle disposizioni particolari per la Chiesa
Bizantina poiché essi avevano da tempo insistito
sulla loro autonomia giuridica nel campo dell'amministrazione
e della disciplina: si sentivano legati solo in questioni
dottrinali da decisioni della Chiesa Universale prese nei
Concili Ecumenici nei quali avevano preso parte anche loro.
Si può dunque riconoscere ai Padri, che si erano
presi cura delle norme che dovevano avere valore generale
nella loro Chiesa, anche il diritto di tenere conto della
situazione di fatto nella questione del celibato dei sacri
ministri, di fronte alla quale non vedevano la possibilità
di una riforma fruttuosa. Se ciò era possibile in
un campo nel quale come in materia di celibato era interessata
la Chiesa Universale è un'altra questione.
Possiamo
pero senza dubbio negarlo per il metodo, il farlo, cioè,
con una manipolazione dei testi che trasforma la verità
nel contrario.
Per
la Chiesa Cattolica dell'Occidente questo atteggiamento
dei Padri Trullani può considerarsi un'altra prova
non indifferente per la propria tradizione celibataria che
si richiama agli apostoli e si basa realmente su una coscienza
comune di tutta la Chiesa Universale antica, per cui risulta
vera e giusta.
Dobbiamo
ancora domandarci che cosa dice la storia su questo cambiamento
dei testi per ottenere una base su cui poggiare gli obblighi
nuovi e finora definitivi del celibato nelle Chiese Orientali.
I commenti dei propri canonisti della Chiesa Bizantina a
questa lettura dei canoni Africani fanno capire che essi,
dal secolo XIV in poi, come per esempio quello di Matthaeus
Blastares, avevano i loro dubbi sulla esattezza dei riferimenti
ai testi Africani da parte dei Padri del Concilio Trullano
II e che conoscevano il testo autentico originale. Gli interpreti
moderni delle disposizioni celibatarie Trullane ammettono
l'inesattezza del riferimento ma dicono nello stesso tempo
che il Concilio aveva l'autorità di cambiare qualsiasi
legge disciplinare per la Chiesa Bizantina e di adattarla
alle condizioni del tempo. Usando quest'autorità,
potevano anche cambiare il senso originale dei testi per
farli concordare con il parere e la volontà del proprio
Concilio. Ma non era, di sicuro, oggettivamente lecito alterare
l'originale attribuendogli una autenticità falsa.
La
storiografia dell'Occidente ha già da tempo riconosciuto
ed almeno dal secolo XVI anche manifestato per iscritto
la manipolazione operata dal Concilio Trullano II riguardo
ai testi Africani in materia della continenza dei ministri
sacri. Accenno solo al Baronio. e soprattutto agli editori
delle varie raccolte dei testi conciliari di cui il principale
è J.D. Mansi.
Ci
resta ancora da accennare alle tracce della disciplina celibataria
genuina antica che si trovano fino ad oggi nella stessa
nuova disciplina Trullana: la costante preoccupazione della
Chiesa riguardo al pericolo grave e continuo che costituisce
per i ministri sacri e per la loro continenza la coabitazione
con donne che non sono superiori ad ogni sospetto. Dopo
il già citato can. 3 del Concilio di Nicea del 325,
gli stessi canoni Trullani sopra esaminati se ne occupano
ripetutamente. Una tale preoccupazione si spiega solo con
le provvidenze generali per salvaguardare la castità
e la continenza di ministri sacri in tutte e due le Chiese.
Il
fatto di aver conservato per i vescovi della Chiesa Orientale
la stessa disciplina severa di continenza che è stata
sempre praticata in tutta la Chiesa si può considerare
nella legislazione Trullana come il residuo di una tradizione
che ha sempre unito tutti i gradi dell'ordine sacro nel
medesimo obbligo di continenza completa.
Non
si comprende inoltre perché anche nella Chiesa Orientale
si conservano con rigore le condizioni per l'unico matrimonio
ammesso fra i candidati sposati al sacro ordine. Come si
è già visto in parte e come si vedrà
ancora più dettagliatamente, queste condizioni hanno
solo un significato ragionevole in vista di un impegno definitivo
alla continenza completa.
È
per di più poco comprensibile il divieto assoluto
di ogni primo ed ulteriore matrimonio dopo l'ordinazione
sacra, che viene mantenuto anche dopo che ai ministri sacri
dal sacerdote in giù è lecito l'uso del matrimonio.
Per
quello che concerne poi le innovazioni ufficialmente introdotte
dal Trullano nella continenza clericale, le quali riconducono
il concetto neotestamentario del ministro sacro al concetto
levitico dell'Antico Testamento ci dobbiamo domandare come
ciò si poteva continuare a fare dopo che anche nella
Chiesa Orientale il ministero effettivo dell'altare si è
esteso a tutti i giorni. Stando alle ragioni addotte per
l'uso matrimoniale dei sacerdoti si sarebbe dovuto ritornare
alla continenza completa come veniva praticata in Occidente
anche in ossequio alle disposizioni delle stesso Concilio
Trullano per sacerdoti, diaconi e suddiaconi. Ma ciò
non si è fatto in nessun posto cosicché il
servizio all'altare e il ministero del Santo Sacrificio
sono stati disgiunti dalla continenza, benché siano
stati sempre uniti ad essa, dato che venivano considerati
la sua più intima ragione.
Nelle
Chiese particolari unite alla Bizantina che avevano accettato
la disciplina Trullana, non è intervenuto nessun
cambiamento nella prassi del celibato dei ministri sacri
nei secoli seguenti. Alle Comunità Orientali unitesi
a Roma è stato concesso da Roma di continuare nella
loro tradizione celibataria differente. Ma al ritorno dogli
Uniati alla prassi latina di completa continenza non solo
non ci si è opposti ma la si è accettata positivamente
e favorevolmente. Il riconoscimento della disciplina diversa,
concesso dalle autorità centrali di Roma può
essere preso come nobile rispetto ma difficilmente come
approvazione ufficiale del cambiamento dell'antica disciplina
di continenza.
Questo
parere sembra sostenuto dalla reazione ufficiale che la
Santa Sede ha avuto di fronte al Concilio Trullano II come
è stato brevemente detto sopra.