Castità
Consacrata
IL
CELIBATO ECCLESIASTICO
I - Concetto e Metodo
1.
Il senso del concetto di celibato: la continenza
Il
presupposto primo e più importante della conoscenza
dello sviluppo storico di qualsiasi istituzione è
la genuina individuazione del senso dei concetti su cui
essa si basa. Per il celibato ecclesiastico viene dato in
maniera insuperabilmente chiara e concisa da uno dei più
grandi Decretisti, ossia commentatori del Decreto di Graziano,
che, composto attorno al 1140, raccoglie e spiega tutto
il materiale della tradizione giuridica ecclesiastica del
primo millennio della Chiesa. Questo Decretista è
Uguccio di Pisa, il quale nella sua Somma al detto Decreto,
composta attorno al 1190, inizia il commento alla trattazione
del celibato in esso contenuto con queste parole: "In
questa Distinzione comincia (Graziano) a trattare specialmente
della continentia clericorum quella cioè che essi
debbono osservare in non contrahendo et in non utendo contracto".
In
queste parole appare con ogni desiderabile chiarezza un
duplice obbligo: di non sposarsi e di non usare più
un matrimonio precedentemente contratto. Da ciò risulta
chiaramente che ancora in quell'epoca, cioè alla
fine del secolo XII dopo Cristo, esistevano chierici maggiori
che erano sposati prima di ricevere l'ordine sacro.
Infatti
ci risulta dalla stessa Sacra Scrittura che l'ordinazione
di uomini sposati era una cosa normale se san Paolo prescrive
ai suoi discepoli Tito e Timoteo che tali candidati dovevano
essere stati sposati solo una volta. Di san Pietro almeno
sappiamo di certo che era sposato; forse lo erano anche
altri apostoli giacché Pietro disse al Maestro: "Ecco
noi abbiamo abbandonato tutto e ti abbiamo seguito: che
cosa dunque avremo noi?". A questa domanda Gesù
rispose: "In verità vi dico: non vi è
nessuno che abbia abbandonato casa, genitori, fratelli,
moglie, figli per il regno di Dio che non riceva molto di
più in questo tempo e nel secolo avvenire la vita
eterna".
Qui
appare già il primo obbligo del celibato ecclesiastico
di allora, vale a dire la continenza da ogni uso del matrimonio
dopo l'ordinazione e che da essa obbligatoriamente deriva.
In questo obbligo consiste realmente il senso del celibato
che oggi è quasi comunemente dimenticato ma che in
tutto il primo millennio, e anche oltre, era noto a tutti:
la completa continenza da ogni generazione di figli anche
da quella permessa, anzi doverosa nel matrimonio.
Difatti,
tutte le prime leggi scritte sul celibato parlano di questa
proibizione, cioè di una ulteriore generazione di
figli, come documenteremo con ogni desiderabile chiarezza
nella seconda parte. Ciò dimostra che, a causa della
moltitudine di chierici sposati antecedentemente, questo
obbligo doveva essere richiesto con decisione e che il divieto
di sposarsi era all'inizio piuttosto di importanza secondaria
ed emerse solamente da quando e quanto più la Chiesa
preferì, e poi impose i candidati celibi, da cui
venivano reclutati quasi o del tutto esclusivamente i candidati
agli ordini sacri.
Per
completare questo primo senso del celibato ecclesiastico,
il quale sin dall' inizio veniva giustamente chiamato "continenza",
dobbiamo avvertire subito che i candidati sposati potevano
accedere agli ordini sacri e rinunciare all'uso del matrimonio
solamente col consenso della moglie, poiché essa
aveva, a motivo del sacramento ricevuto, un diritto per
sé inalienabile da altri all'uso del matrimonio contratto
e consumato, essendo esso indissolubile. Sul complesso dei
problemi risultanti da tale rinuncia reciproca torneremo
nella parte seconda.
2.
Le norme di ricerca su origine e sviluppo del celibato ecclesiastico
Il
secondo presupposto di una retta conoscenza dell'origine
e dello sviluppo del celibato ecclesiastico - che, dopo
il concetto chiarito possiamo chiamare semplicemente "continenza"
sessuale - è tanto più importante in quanto
la molteplicità delle opinioni proprio sull'origine
e sui primi sviluppi dell'obbligo della continenza si può
e si deve spiegare con l'inosservanza del giusto metodo
nella ricerca e nell'esposizione di tale problema.
A
questo scopo occorre anzitutto osservare in modo generale
che ogni campo di scienza ha la sua autonomia di fronte
agli altri e ciò sulla base del proprio oggetto e
del proprio metodo postulato da quest'ultimo. È vero
che esistono per le scienze affini regole comuni da osservarsi
nella ricerca scientifica. Così non si può,
per esempio, in qualsiasi ricerca storica rinunciare alle
regole di una critica preliminare delle fonti, che deve
accertare la loro autenticità ed integrità,
per occuparsi poi su questa base del loro valore intrinseco
cioè della loro credibilità e del loro valore
probativo.
Proprio
in questo senso occorre la capacità e la volontà
di comprendere e di usare nel modo giusto gli stessi documenti
e le loro testimonianze. Soltanto su questa base sicura
- autenticità, integrità, credibilità
e valore - può essere sviluppata una retta ermeneutica
o interpretazione delle fonti.
Oltre
a queste premesse metodologiche generali occorre poi applicare
il metodo specifico richiesto da ogni scienza speciale.
Per cui una storiografia competente della filosofia presuppone
una conoscenza adeguata della filosofia, la storiografia
teologica la conoscenza della teologia; la storiografia
della medicina e matematica esige una conoscenza sufficiente
di queste due scienze e, finalmente, alla storiografia giuridica
non può mancare la conoscenza del diritto e delle
sue esigenze metodologiche proprie.
In
conformità con il fin qui detto bisogna tener conto
del fatto che la storia del celibato ecclesiastico implica
il diritto della Chiesa e la teologia cattolica riguardo
ai contenuti e agli sviluppi. Perciò, chiunque voglia
fare una retta ermeneutica delle rispettive testimonianze
storiche (fatti e documenti) non può fare a meno
del metodo proprio del diritto canonico e della teologia.
Vorrei esemplificare subito il senso e la necessità
di queste osservazioni, che a prima vista possono sembrare
astratte, applicandole in maniera concreta al nostro assunto.
3.
Le origini del recente dibattito circa l'origine del celibato
Alla
fine del secolo passato ha avuto luogo un'aspra discussione
sull'origine del celibato ecclesiastico, che è nota
ed operante ancora oggi. Gustav Bickell, figlio di un giurista
e lui stesso orientalista, assegnava tale origine ad una
disposizione apostolica, appellandosi soprattutto a testimonianze
orientali. A lui rispondeva Franz X. Funk, noto cultore
della storia ecclesiastica antica, dicendo che Ciò
non si poteva affermare poiché la prima legge su
tale celibato possiamo trovarla solo all'inizio del IV secolo
dopo Cristo. Successivamente ad un doppio duello di scritti
in materia, il Bickell tacque mentre il Funk ripeté
ancora una volta sinteticamente i suoi risultati senza ricevere
risposta dal suo avversario. In cambio ricevette importanti
consensi da due altri studiosi eminenti quali erano E. F.
Vacandard e H. Leclercq. La loro autorità e l'influsso
delle loro opinioni, diffuse da mezzi di comunicazione di
larga divulgazione (Dizionari), fruttarono alla tesi di
Funk un notevole consenso che perdura fino ad oggi.
Ora,
considerando ciò che si è appena detto sui
presupposti principi metodologici per una tale ricerca,
bisogna costatare che F. X. Funk nell'elaborazione delle
sue conclusioni non ha tenuto conto prima di tutto dei canoni
generali della critica delle fonti, ciò che per uno
studioso altamente qualificato, quale egli era senza dubbio,
è veramente strano. Egli prese per buono uno dei
suoi argomenti principali contro l'opinione del Bickell,
il racconto spurio sul vescovo-monaco Paphnutius d'Egitto
al Concilio di Nicea del 325. E ciò contro la fondamentale
critica esterna delle fonti che già prima di lui
aveva ripetutamente affermato la non-autenticità
di tale episodio; cosa oggi accertata come sarà documentato
in seguito quando si parlerà, nella quarta parte,
del Concilio di Nicea riguardo al nostro tema. Un maggior
errore metodologico il Funk commise, per quanto in questo
meno colpevole, quando voleva ammettere un obbligo ufficiale
per il celibato solo con una legge scritta. Lo stesso deve
dirsi dello storico di Teologia Vacandard e dello storico
dei Concili Leclercq.
4.
La trasmissione orale del diritto
Ogni
storico del diritto sa ciò che uno dei più
autorevoli teorici del diritto di questo secolo, Hans Kelsen,
ha esplicitamente affermato: che è errata una identificazione
tra diritto e legge, ius et lex. Diritto (ius) è
ogni norma giuridica obbligatoria, sia essa stata data solo
oralmente e tramandata attraverso una consuetudine o sia
stata espressa già per iscritto. Legge (lex) invece
è ogni disposizione data per iscritto e promulgata
in forma legittima.
È
una particolarità tipica del diritto ciò che
ogni storia giuridica ci dice e cioè che l'origine
di ogni ordinamento giuridico consiste nelle tradizioni
orali e nella trasmissione di norme consuetudinarie le quali
soltanto lentamente ricevono una forma fissata per iscritto.
Così i Romani, che sono l'espressione del più
perfetto genio giuridico, solamente dopo secoli hanno avuto
la legge scritta delle Dodici Tavole per ragioni sociologiche.
Tutti i popoli germanici hanno redatto per iscritto i loro
ordinamenti giuridici popolari e consuetudinari dopo molti
secoli della loro esistenza. Il loro diritto era fino a
quel tempo non scritto e veniva trasmesso solo oralmente.
Nessuno
oserà affermare che per questo motivo un tale ius
non fosse obbligante e la sua osservanza fosse lasciata
alla libera volontà del singolo.
Come
ogni ordinamento giuridico di comunità considerevoli,
così anche quello della giovane Chiesa consisteva
in buona parte in disposizioni ed obblighi tramandati solo
oralmente; tanto più perché durante i tre
secoli di persecuzioni, anche solo intermittenti, difficilmente
essi potevano essere fissati per iscritto. La Chiesa aveva
pero, già più di altre società giovani,
degli elementi scritti di diritto primevo. Ne abbiamo perfino
una prova nella Sacra Scrittura. San Paolo scrive infatti
nella sua seconda lettera ai Tessalonicesi (2,15): "Orsù
dunque, o fratelli, state saldi e tenete le tradizioni che
avete imparate sia a viva voce sia per la nostra lettera".
Si
tratta qui senza dubbio di disposizioni obbligatorie che
sono state impartite, come è detto esplicitamente,
non solo per iscritto ma anche solo oralmente e che anche
così venivano tramandate. Chi dunque ammette solo
quelle disposizioni obbligatorie per le quali si possono
trovare leggi scritte non rende giustizia al metodo conoscitivo
nel campo della storia degli ordinamenti giuridici.
5.
I postulati del dato teologico
Per
ciò che riguarda il giusto metodo per la conoscenza
dei fondamenti teologici della continenza dei chierici si
deve richiamare il fatto che per essi, accanto alla materia
disciplinare, e perciò giuridica, bisogna tener conto
anche della teologia in quanto si tratta di un carisma che
è collegato intimamente con la Chiesa e con Cristo,
il quale perciò può essere conosciuto e scrutato
solo alla luce della rivelazione e della elaborazione teologica.
A
questo riguardo si sa oggi che la teologia medievale ha
trattato poco, in modo appropriato, le materie riguardanti
il diritto e la disciplina, ma ha fatto proprie, in questi
campi, le discussioni e i rispettivi risultati della canonistica
classica, allora assai fiorente, detta anche dei glossatori.
Di ciò gli storici della teologia medievale hanno
espressamente preso atto da tempo e uno sguardo nell'opera
del principe della scolastica medievale lo conferma sufficientemente.
Questa realtà può essere considerata anche
la ragione principale del fatto che la continenza degli
ecclesiastici non è stata trattata soddisfacentemente
da parte della stessa teologia, ossia con il suo proprio
metodo di motivazione presa dalla rivelazione e dalle fonti
proprie di essa. Tale mancanza è stata già
parzialmente recuperata: ma oggi si richiede con sempre
maggior insistenza, particolarmente per il nostro argomento,
un approfondimento dei fondamenti propriamente teologici.
Nell'ultima parte si cercherà di tener conto di una
tale esigenza più che legittima.