Aborto
L'aborto
nell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana
1.
L'aborto in Italia prima della legge n. 194/1978
Prima
del 1975 l'aborto in Italia non era consentito, e anzi veniva
sanzionato dalle norme contenute nel titolo X del libro
II del codice penale; tuttavia, la giurisprudenza applicava
con una certa frequenza come causa di giustificazione lo
"stato di necessità", previsto dall'articolo 54 dello
stesso codice, ritenendo non punibile l'intervento abortivo
reso necessario per salvare la vita della gestante e, in
taluni casi, anche per ragioni di salute, purché
gravi: era una soluzione che valutava l'interruzione della
gravidanza in termini di illiceità, salvo rinunciare
all'applicazione della pena nel caso concreto, in presenza
di circostanze di fatto rigorosamente verificabili.
Il
primo sensibile mutamento di rotta avviene nel 1975, con
la sentenza della Corte Costituzionale n. 27 che, pur riconoscendo
"fondamento costituzionale" alla "tutela del concepito"
nell'articolo 2 della Costituzione, posto a garanzia dei
diritti inviolabili dell'uomo, compie un salto logico quando
afferma che "[...] non esiste equivalenza tra il
diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio
di chi è già persona, come la madre, e la
salvaguardia dell'embrione, che persona deve ancora diventare",
quasi che si possa distinguere fra persona in senso assoluto
e persona in senso relativo. Questa decisione ha, di fatto
e di principio, aperto la strada all'aborto, che sarebbe
stato introdotto dopo tre anni, perché ha consentito
la soppressione del feto quando la gravidanza - per riprendere
i termini usati dai giudici di Palazzo della Consulta -
"implichi danno o pericolo grave, medicalmente accertato
e non altrimenti evitabile, per la salute della donna";
la causa di giustificazione costituita dallo stato di necessità
veniva in questo modo notevolmente dilatata, perché,
rispetto all'articolo 54 del codice penale, era eliminato
il limite dell'attualità del pericolo ed era stabilita
in via generale la prevalenza della salute della madre sulla
vita del nascituro, pur restando, a differenza di quanto
avverrà con la legge n. 194/1978, il filtro dell'accertamento
medico del danno o del pericolo per la salute medesima.
2.
La disciplina introdotta dalla legge n. 194
La
legge italiana sull'aborto, la n. 194 del 22 maggio 1978,
recante Norme per la tutela sociale della maternità
e sull'interruzione volontaria della gravidanza, indica
la pratica abortiva con l'eufemismo "interruzione volontaria
della gravidanza", ulteriormente occultato nell'uso corrente
sotto la sigla i.v.g.; quindi, suddivide in modo del tutto
arbitrario la vita infrauterina in tre periodi, fissando
per ciascuno di essi una differente disciplina e avendo
come esclusivo criterio di riferimento i rischi per la salute
della donna.
Il
primo periodo, regolamentato dagli articoli 4 e 5, coincide,
pur se in modo non del tutto esatto perché le dichiarazioni
della gestante sul momento iniziale della gravidanza hanno
un peso decisivo, con i primi novanta giorni della gestazione,
nel corso dei quali è di fatto ammesso l'aborto senza
limiti. Ogni ragione è valida, dalle condizioni economiche,
sociali e familiari, alle circostanze in cui è avvenuto
il concepimento, alla previsione di anomalie o malformazioni
del nascituro: ciascuna di queste ragioni, in quanto si
traduca in "un serio pericolo" per la salute fisica o psichica
della donna, legittima il ricorso all'aborto, gratuito o
assistito. Si tratta di un insieme di indicazioni estremamente
generiche, la cui ampiezza preclude qualsiasi concreto accertamento,
peraltro non previsto e non prevedibile; bisognerebbe chiarire,
per esempio, come sia medicalmente verificabile il pericolo
per la salute psichica della gestante derivante dalle preoccupazioni
economiche relativamente al futuro mantenimento del concepito:
l'ipotetico riscontro dovrebbe in tal caso riguardare la
denuncia dei redditi, il benessere psicologico della donna,
o ambedue?
Quanto
alle modalità per ottenere l'intervento, la gestante
si può rivolgere al consultorio, o a una struttura
sociosanitaria, oppure al proprio medico di fiducia: costoro,
secondo la previsione di legge, dovrebbero indurla a riflettere
e dissuaderla dall'aborto, prospettando le possibili alternative.
Se ravvisano l'urgenza dell'intervento, rilasciano un certificato
con il quale la donna può immediatamente recarsi
ad abortire; altrimenti redigono ugualmente un certificato
che attesta la gravidanza e la richiesta presentata dalla
donna: costei, decorso il termine di sette giorni, è
legittimata a ottenere l'intervento di aborto. In concreto,
non ha alcun rilievo la ragione avanzata dalla gestante
a sostegno della propria decisione: poiché non è
prevista alcuna verifica della sua fondatezza, l'esito,
anche qualora il soggetto interpellato non ravvisi né
l'urgenza né la sussistenza dell'indicazione, è
comunque il rilascio di un pezzo di carta che, fotografando
un dato obiettivo, la gravidanza, e una dichiarazione di
volontà, l'intenzione di interromperla, autorizza
l'interruzione.
Il
secondo periodo, disciplinato dagli articoli 6 e 7, è
quello compreso fra il quarto mese di gravidanza e la possibilità
di vita autonoma del feto, e quindi - in considerazione
della dipendenza di quest'ultima dalle attrezzature mediche
e dalla perizia degli ostetrici - non è determinabile
a priori: in tale arco temporale l'aborto può praticarsi
per motivi terapeutici in senso lato, e perciò anche
con riferimento alla salute psichica della donna, ed eugenetici,
con riferimento a timori di malattie del nascituro; queste
indicazioni vanno medicalmente accertate, pur se la genericità
delle formulazioni non consente una verifica rigorosa.
Infine,
il terzo periodo è quello compreso fra il momento
della vitalità del nascituro e la nascita: l'aborto
è praticabile solo se è in pericolo la vita
della donna.
La
legge n. 194 prevede inoltre l'assenso dei genitori o del
tutore per l'interruzione della gravidanza della minore
e dell'interdetta e, in mancanza, l'autorizzazione del giudice
tutelare, nonché la facoltà per i medici di
sollevare obiezione di coscienza.
3.
Diciotto anni di legge n. 194: bilancio di un fallimento
e di una strage
"La
legge si propone: di azzerare gli aborti terapeutici; di
ridurre gli aborti spontanei; di assistere quelli clandestini.
Si propone inoltre di favorire la procreazione cosciente,
di aiutare la maternità, di tutelare la vita umana
dal suo inizio": con queste parole uno dei relatori della
legge sull'aborto, l'on. Giovanni Berlinguer, ne riassumeva
gli intenti e gli obiettivi; diciotto anni costituiscono
un tempo più che bastevole per verificare se questi
ultimi siano stati conseguiti.
Gli
"aborti terapeutici" sono quelli "legali" tout court, perché,
come si è detto, l'articolo 4 riunisce le varie circostanze
la cui semplice evocazione autorizza a ricorrere all'intervento
interruttivo sotto un'unica e vaga indicazione di salute.
Dal 1978 al 1995, invece di azzerarsi, gli "aborti terapeutici",
in tal senso intesi, hanno superato i tre milioni e mezzo,
con una media di poco inferiore ai duecentomila all'anno,
e un rapporto annuo che è di un aborto per ogni tre
o quattro nati vivi: quindi si tratta di una pratica abortiva
diffusa capillarmente, che non può spiegarsi con
situazioni eccezionali o con difficoltà insuperabili.
D'altra parte, il profilo medio della donna che fa ricorso
all'aborto, ricostruibile sulla base dei dati diffusi annualmente
dal ministero della Sanità, rinvia a una gestante
che nella gran parte dei casi è coniugata, non separata
né divorziata, in età compresa fra i venticinque
e i trentaquattro anni, con sufficiente livello di istruzione,
e con non più di due figli, pertanto in condizioni
ottimali, almeno sotto questi profili, per accogliere il
nascituro.
La
legge n. 194 ha fallito pure sul versante della lotta alla
clandestinità perché, sempre in base alle
stime ministeriali, l'aborto clandestino si attesterebbe
attualmente fra le cinquanta e le sessantamila unità
all'anno. Ancora: la maggiore coscienza e responsabilità
della procreazione è tutta da dimostrare, perché
l'area della recidività fra chi ricorre all'intervento
di i.v.g. supera del 30% coloro che hanno già abortito
almeno una volta. Quanto all'aiuto alla maternità
e alla tutela della vita umana, resta solo la constatazione
di una grande ipocrisia perché, senza che esista
nell'ordinamento giuridico una legislazione di reale accoglienza
della vita, la legge n. 194 ha conferito il "diritto" di
sopprimere ciò che fa diventare madre, e quindi di
violare irreparabilmente la vita umana.
4.
Prospettiva di riforma
La
revisione della legislazione italiana sull'aborto, per avere
connotati di serietà, deve muoversi lungo quattro
direttrici interdipendenti, che ribaltino la logica di banalizzazione
della vita oggi dominante.
a.
Va affermato senza incertezze che l'essere umano, in base
a constatazione naturale e non come esito di una determinata
impostazione religiosa confessionale, è tale dal
concepimento, e quindi da quel momento ne va garantita l'intangibilità:
l'articolo 1 della legge n. 194 tutela formalmente la vita
umana "fin dal suo inizio", ma trascura significativamente
di riconoscere quando si ha quell'"inizio".
b.
Deve introdursi un'articolata serie di misure che aiutino
la maternità in genere, e quella difficile in particolare.
Per lo Stato non può essere indifferente che una
famiglia sia senza figli, o ne abbia soltanto uno, o due,
o quattro, oppure dieci: anche in virtù del richiamo
costituzionale all'uguaglianza sostanziale e della protezione
accordata alla famiglia numerosa, il nucleo familiare non
può ancora essere ritenuto una somma di individui,
ma diventare soggetto autonomo, in ogni settore, da quello
tributario a quello sanitario, fino a quello scolastico.
c.
Il volontariato, che ha dato ottima prova di sé,
nonostante gli ostacoli frapposti, per limitare l'aborto
e per stimolare all'accoglienza, va potenziato e dotato,
nella prospettiva dell'aiuto alla vita, degli strumenti
operativi e dei mezzi economici necessari, così come
è stato fatto per i volontari che operano sul fronte
della tossicodipendenza.
d.
Si deve ripensare a misure, anche penalistiche, che dissuadano
dalla pratica abortiva: non ha senso proclamare l'intangibilità
della vita e ometterne la tutela sotto questo profilo, come
sarebbe assurdo immaginare che l'esortazione a essere buoni
sia sufficiente a proteggere l'esistenza di chi è
già nato, indipendentemente dalla configurazione
del delitto di omicidio. Le sanzioni saranno ovviamente
graduate a seconda dei soggetti della vicenda abortiva:
la posizione del medico che pratica l'intervento interruttivo
non può essere equiparata a quella della gestante,
e le difficoltà che incontra quest'ultima non sono
le stesse dei parenti che la inducono o la costringono all'aborto.
Tuttavia resta ferma la necessità di una valutazione
di disfavore dell'ordinamento giuridico verso la soppressione
della vita umana, pur se ancora prenatale.